Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 2326/2016 depositata il 10 ottobre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia a fronte dell’omessa dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007 accertava un reddito d’impresa di € 86.003,00, ricostruito sulla base della differenza tra le operazioni attive comunicate dai clienti per € 92.788,00 e quelle passive comunicate dai fornitori per € 6.785,00.
La CTP accoglieva il ricorso e la CTR riformava parzialmente la sentenza, accogliendo il ricorso dell’Agenzia riconoscendo in
IRPEF, IVA ED IRAP, 2007 -COMMERCIO DI ANIMALI, O CARNI -BANCA DATI CLI.FO.
particolare le risultanze dell’elenco CLI.FO., ma riconoscendo al contempo un abbattimento dei costi nella misura del 70 %.
Il contribuente propone ricorso in cassazione fondato su due motivi, avverso il quale resiste l’Agenzia con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 36, d.pr. n. 546/1992 e 24 Cost., ritenendosi la motivazione sostanzialmente inesistente.
1.1. Il motivo è infondato.
La motivazione può dirsi inesistente non solo quando manchi, ma anche ove, graficamente esistente, non consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, ovvero allorché la stessa sia contraddistinta da insanabile ed invincibile contraddittorietà.
Nella specie la decisione non è affetta dal vizio denunciato, poiché la stessa chiaramente si esprime nel senso per cui la ripresa fiscale avvenne sulla base degli elenchi CLI.FO. in quanto dagli stessi si ricavano i nomi dei clienti che hanno indicato come fornitore il contribuente, il quale afferma di aver cessato la propria attività fin dal 1995, e osserva come manchino circostanze che dimostrino che i clienti stessi avrebbero dovuto falsamente affermare di aver acquistato proprio dal Quitadamo.
Per il resto il motivo pare reclamare un inammissibile riesame delle valutazioni operate dal giudice in ordine al materiale probatorio che, a suo giudizio, dimostrerebbero l’insussistenza delle operazioni commerciali poste alla base della ricostruzione del reddito.
Col secondo mezzo si deduce omesso esame di fatti decisivi.
2.1. In buona sintesi il contribuente si duole del fatto che la CTR non abbia considerato le risultanze di proprietà degli animali evincibili dai ‘passaporti’ ASL degli animali.
La CTR aveva presenti tali elementi, cioè i ‘passaporti’ degli animali prodotti dal contribuente, visto che di essi si dà conto nella parte ‘svolgimento del processo’, ma ha esclusivamente preso in considerazione la mancanza di elementi che motivassero le ragioni per cui i clienti avrebbero dovuto indicare il nominativo del COGNOME, che risulta dagli elenchi CLI.FO.
Va anche sottolineato in proposito che, come si ricava sempre dallo svolgimento del processo, la CTR ha qualificato l’attività come compravendita di carni, mentre i passaporti attengono ad animali vivi.
Alla luce di quanto precede deve dirsi che è obiettivamente mancata anche una minimale considerazione degli elementi portati dal contribuente, ed in particolare da un lato la verifica della natura di compravendita di carni piuttosto che di animali vivi, e poi nel secondo caso la verifica di una seppur parziale coincidenza fra gli animali citati nei passaporti prodotti e quelli oggetto della ripresa fiscale (invero in relazione alla singola vendita di cui riporta la fattura e la certificazione veterinaria, il contribuente risulta venditore di sette capi bovini, mentre la certificazione veterinaria di avviamento al macello di bovino di proprietà di altri ne riguarda solo uno), posto che anche nel controricorso (cfr. pag. 6) della loro produzione si dà atto, rilevando la sussistenza di almeno ‘alcune’ prove documentali.
A fronte di ciò emerge la necessità di un rinnovo della verifica alla luce della documentazione acquisita.
3 . Il ricorso dev’essere dunque accolto limitatamente al secondo motivo, rinviando al giudice d’appello che dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia
che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024