Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 1  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 2326/2016 depositata il 10 ottobre 2016.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio del 14 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  a  fronte  dell’omessa  dichiarazione  dei  redditi relativa all’anno 2007 accertava un reddito d’impresa di € 86.003,00, ricostruito  sulla  base  della  differenza  tra  le  operazioni attive  comunicate  dai  clienti  per  €  92.788,00  e  quelle  passive comunicate dai fornitori per € 6.785,00.
La CTP accoglieva il ricorso e la CTR riformava parzialmente la sentenza, accogliendo il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE riconoscendo in
IRPEF, IVA ED IRAP, 2007 -COMMERCIO DI ANIMALI, O CARNI -BANCA DATI CLI.FO.
particolare  le  risultanze  dell’elenco  CLI.FO.,  ma  riconoscendo  al contempo un abbattimento dei costi nella misura del 70 %.
Il  contribuente  propone  ricorso  in  cassazione  fondato  su  due motivi, avverso il quale resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Col primo motivo si deduce violazione dell’art.  36, d.pr. n. 546/1992  e  24  Cost.,  ritenendosi  la  motivazione  sostanzialmente inesistente.
1.1. Il motivo è infondato.
La motivazione può dirsi inesistente non solo quando manchi, ma anche ove, graficamente esistente, non consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, ovvero allorché  la  stessa  sia  contraddistinta  da  insanabile  ed  invincibile contraddittorietà.
Nella specie la decisione non è affetta dal vizio denunciato, poiché la stessa chiaramente si esprime nel senso per cui la ripresa fiscale avvenne sulla base degli elenchi CLI.FO. in quanto dagli stessi si ricavano i nomi dei clienti che hanno indicato come fornitore il contribuente, il quale afferma di aver cessato la propria attività fin dal 1995, e osserva come manchino circostanze che dimostrino che i clienti stessi avrebbero dovuto falsamente affermare di aver acquistato proprio dal NOME.
Per il resto il motivo pare reclamare un inammissibile riesame delle valutazioni operate dal giudice in ordine al materiale probatorio che, a suo giudizio, dimostrerebbero l’insussistenza delle operazioni  commerciali  poste  alla  base  della  ricostruzione  del reddito.
Col secondo mezzo si deduce omesso esame di fatti decisivi.
2.1.  In  buona  sintesi  il  contribuente  si  duole  del  fatto  che  la CTR non abbia considerato le risultanze di proprietà degli animali evincibili dai ‘passaporti’ ASL degli animali.
La  CTR  aveva  presenti  tali  elementi,  cioè  i  ‘passaporti’  degli animali prodotti dal contribuente, visto che di essi si dà conto nella parte ‘svolgimento del processo’, ma ha esclusivamente preso in considerazione la mancanza di elementi che motivassero le ragioni per cui i clienti avrebbero  dovuto  indicare  il  nominativo  del NOME, che risulta dagli elenchi CLI.FO.
Va anche sottolineato in proposito che, come si ricava sempre dallo svolgimento del processo, la RAGIONE_SOCIALE ha qualificato l’attività come compravendita di carni, mentre i passaporti attengono ad animali vivi.
Alla luce di quanto precede deve dirsi che è obiettivamente mancata anche una minimale considerazione degli elementi portati dal contribuente, ed in particolare da un lato la verifica della natura di compravendita di carni piuttosto che di animali vivi, e poi nel secondo caso la verifica di una seppur parziale coincidenza fra gli animali citati nei passaporti prodotti e quelli oggetto della ripresa fiscale (invero in relazione alla singola vendita di cui riporta la fattura e la certificazione veterinaria, il contribuente risulta venditore di sette capi bovini, mentre la certificazione veterinaria di avviamento al macello di bovino di proprietà di altri ne riguarda solo uno), posto che anche nel controricorso (cfr. pag. 6) della loro produzione si dà atto, rilevando la sussistenza di almeno ‘alcune’ prove documentali.
A fronte di ciò emerge la necessità di un rinnovo della verifica alla luce della documentazione acquisita.
3 . Il ricorso dev’essere dunque accolto limitatamente al secondo  motivo,  rinviando  al  giudice  d’appello  che  dovrà  altresì provvedere alla liquidazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia
che,  in  diversa  composizione,  provvederà  altresì  alla  liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024