Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10465 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21682/2014 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso da sé medesimo, con studio in Sarno, INDIRIZZO, domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno n. 931/05/14, depositata il 03/02/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 931/05/14 del 03/02/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di
seguito AE) avverso la sentenza n. 48/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF , IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 201 6.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo era stato accertato un maggior reddito, derivante dallo svolgimento della professione di avvocato, desunto dall’applicazione degli studi di settore, da accertamenti bancari e dall’acquisto di un immobile.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) la sentenza impugnata aveva del tutto trascurato la circostanza che il contribuente aveva acquistato un immobile per il prezzo di euro 240.000,00, acquisto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e non giustificato; b) sebbene il ricorrente avesse dimostrato che molte RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie, per lo più riguardanti piccole somme, esulassero dall’attività professionale, tali rilievi avevano scarsa influenza rispetto alla contestazione principale, che giustificava di per sé l’accertamento del maggior reddito da parte dell’Ufficio .
Avverso la sentenza della AVV_NOTAIO NOME COGNOME presentava ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
Con ordinanza del 24/03/2022 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e la casa veniva rinviata a nuovo ruolo.
Il ricorrente depositava nuova memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La necessità di rispettare l’ordine logico di trattazione RAGIONE_SOCIALE censure proposte induce a riassumerle brevemente di seguito.
1.1. Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato il motivo di gravame concernente il mancato rilascio del processo verbale di constatazione e la conseguente notifica dell’accertamento avvenuta prima di sessanta giorni dall’ultimo incontro del 25/03/2010, in violazione dell’art. 12, comma 7, della n. l. 27 luglio 2000, n. 212.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per avere la CTR mutato il thema decidendum , riguardante i movimenti finanziari e non già l’acquisto di un’abitazione, così violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi degli artt. 99, 101 e 112 cod. proc. civ.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa trascrizione RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, n. 3, cod. proc. civ. In particolare, si evidenzia che la CTR, omettendo di riportare le conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti, ha omesso la trattazione di numerose questioni, specificamente proposte nel primo e secondo grado di giudizio.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice di appello pronunciato in ordine al contestato difetto di motivazione dell’atto impositivo.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancato esame del motivo di gravame concernente la
inapplicabilità dell’IRAP, con violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si afferma, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello posto a base della decisione non già il fatto storico degli accertamenti finanziari, ma il fatto non controverso e non oggetto di discussione dell’acquisto di un’abitazione.
Il terzo motivo di ricorso, il cui esame è pregiudiziale, è infondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « L’omessa od erronea trascrizione RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti, nonostante l’omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza » (così Cass. n. 12864 del 22/06/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 3979 del 13/03/2012; Cass. n. 4208 del 23/02/2007).
2.2. Nel caso di specie, l’incompleta indicazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti non ha comportato la totale omissione di pronuncia da parte della CTR, sicché la censura va disattesa.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Posto che, effettivamente, la CTR non si è affatto occupata della questione concernente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e che il ricorrente ha comprovato che la stessa è stata sottoposta all’attenzione del giudice di merito sia in primo grado che in appello, va peraltro evidenziato che « Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come
costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto » (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 15112 del 17/06/2013; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 21968 del 28/10/2015; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).
3.2. Nel caso di specie, dalla stessa documentazione richiamata e trascritta dal ricorrente e dal fascicolo d’ufficio (il cui esame è consentito in ragione della natura della censura), si evince che è stato eseguito un accesso breve, intervenuto in data 02/04/2009 e del quale è stato redatto, in data 03/04/2009, un processo verbale di constatazione, da cui decorrono i sessanta giorni per l’emissione dell’atto impositivo (cfr. Cass. n. 17818 del 01/06/2022 ; Cass. n. 12094 del 08/05/2019; Cass. n. 30026 del 21/11/2018).
3.2.1. Peraltro, tale accesso breve non è stato nemmeno considerato dall’avviso di accertamento, il cui innesco è indipendente da tale accesso, non facendosene menzione in seno a detto avviso.
3.3. Ne consegue che il motivo va rigettato per un duplice ordine di considerazioni: a) l’avviso di accertamento non è fondato sulla documentazione acquisita in sede di accesso breve e, quindi, trattandosi di un’indagine cd. a tavolino, non si applica l’art. 12 , comma 7, della l. n. 212 del 2000 (citare giurisprudenza); b) in ogni caso, poiché l’avviso di accertamento è stato notificato il 27/04/2010, vi è
stato il pieno rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, con conseguente rigetto del motivo.
Il quarto motivo è infondato.
4.1. La CTR ha preso in considerazione l’eccezione sollevata dal ricorrente, evidenziando che gli elementi indiziari forniti -e, in particolare, la circostanza dell’acquisto dell’immobile in Sarno sono sufficienti a sostenere l’accertamento induttivo po sto in essere dall’Ufficio, per cui «in presenza di dati certi e incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall’art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
4.2. Non è dubbio, pertanto, che il giudice di appello abbia ritenuto la correttezza della motivazione dell’avviso di accertamento, sicché non sussiste l’omissione di pronuncia contestata.
Il secondo e il sesto motivo di ricorso, che possono essere unitariamente considerati, vanno disattesi.
5 .1. La CTR ha ritenuto che l’accertamento posto in essere dall’Amministrazione finanziaria sia un accertamento di tipo misto, sia analitico induttivo che fondato sugli accertamenti bancari. E ha valorizzato la prima tipologia di accertamento a dispetto della seconda, affermando che le buone ragioni del contribuente in ordine alle contestazioni concernenti molte RAGIONE_SOCIALE rimesse contestate non infirmerebbero la validità della rettifica.
5.2. In tal modo, il giudice di appello non ha affatto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né ha statuito su questioni non sottoposte alla sua attenzione, ma ha espresso il proprio
convincimento in ordine alle questioni giuridiche dedotte dalle parti, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso.
5.3. Analoghe considerazioni inducono al rigetto del secondo motivo, che si rivela inammissibile, atteso che la motivazione della CTR ha dato legittima prevalenza ad alcuni elementi su altri, in ciò sostanziandosi il giudizio del giudice di merito, che non può essere sindacato in sede di legittimità.
Il quinto motivo è, invece, fondato.
6.1. La CTR ha del tutto omesso di considerare i rilievi proposti dal contribuente a fini IRAP.
In conclusione, va accolto il quinto motivo, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’ 11 maggio 2023.