Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2681/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA, n. 1287/2015, depositata il 16 giugno 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorr e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Forlì che aveva rigettato ii ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, erano stati accertati maggiori ricavi, derivanti dalla vendita di immobili.
L’Ufficio accertava che la società, esercente l’attività di costruzioni di edifici, aveva venduto tre immobili, costituenti un complesso immobiliare in Longiano (FC), ad un prezzo di euro 3.932.444,17 maggiore (per l’importo di euro 1.097.444,17 ripreso a tassazione) rispetto a quello dichiarato di euro 2.835.000,00. L’accertamento conseguiva ad indagini finanziarie compiute nei confronti dei tre acquirenti che portavano ad acquisire i preliminari di vendita e gli atti dell’istruttoria per la concessione dei mutui funzionali all’acq uisto. L ‘atto impositivo p recisava che la pretesa tributaria era ulteriormente supportata dall’applicazione dello studio di settore in ragione del quale dovevano presumersi ricavi per euro 3.640.561,00.
La RAGIONE_SOCIALEt.p. accoglieva parzialmente il ricorso determinando i maggiori ricavi nella misura ridotta di euro 202.229,00.
La C.t.r., invece -disposta ctu volta ad accertare il valore venale degli immobili al momento della compravendita -affermava che il metodo usato dall’Ufficio per determinare il valore medio dei tre immobili oggetto della cessione non era attendibile in quanto si fondava sulle somme prese a mutuo dagli acquirenti, le quali, tuttavia, potevano essere state utilizzare anche ad altri fini , e su un’indagine relativa ad altri immobili del medesimo complesso; per l’effetto, in ragione di quanto emerso della c.t.u., accertava e che la società aveva addirittura dichiarato ricavi (per euro 3.229.576,00) maggiori rispetto
al più probabile valore di mercato accertato dal consulente (indicato in sentenza come pari ad euro 3.033.160,00). Di conseguenza, dichiarava l’illegittimità dell’accertamento .
Considerato che:
Con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Assume che la sentenza pronuncia su un motivo non dedotto dalla società. Evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE ha confrontato dati -ovvero i ricavi complessivi, pari ad euro 3.229.576,00, ed i ricavi desunti dagli studi di settore, pari ad euro 3.640.561,00 -che non erano oggetto di contestazione di parte; che, infatti, i ricavi oggetto di contestazione erano solo quelli, pari ad euro 2.835.000,00, relativi al complesso immobiliare in Longiano (FC). Precisa che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto confrontare il presumibile valore di mercato accertato dal ctu in euro 3.022.160,00 (e non in euro 2.033.160,00 come dichiarato erroneamente in sentenza) con i ricavi dichiarati relativamente alla compravendita RAGIONE_SOCIALE sole tre unità immobiliari su cui era caduto l’accertamento . Aggiunge che la C.t.r. ha errato anche nel ritenere che l’avviso di accertamento si fondasse sul disposto di cui all’art. 62 -bis d.l. n. 331 del 1993.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Con il motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, deduce, con riferimento a quanto già esposto, che la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE ha comunque reso motivazione illogica ed apparente avendo preso in considerazione dati del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Aggiunge che, dalla motivazione dell’atto impositivo, emergeva chiaramente che
gli studi di settore erano stati richiamati al solo fine di corroborare i risultati dell’accertamento analitico.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Con il motivo, proposto in via subordinata per l’ipotesi in cui si ritenga che il travisamento dei fatti è censurabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 5. Cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non aver considerato il fatto decisivo che la rettifica fiscale riguardava i soli ricavi relativi al complesso immobiliare in Longiano (FC) per un importo di euro 2.835.000,00, e non gli interi ricavi dichiarati.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 62 -bis d.l. 30 agosto 1993, n, 331 e dell’art. 39, primo comma, lett. c) e d) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
In ulteriore subordine censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’accertamento non si fondava sull’applicazione degli studi di settore, bensì sulla ricostruzione analitica dei ricavi.
Il secondo motivo è fondato, dovendosi rigettare il primo, e restando assorbiti tutti gli ulteriori.
5.1. La RAGIONE_SOCIALE ha posto a confronto il più probabile valore di mercato, indicato dal ctu in euro 3.033.160,00, con i ricavi dichiarati dalla società, pari ad euro 3.229.576,00, ed ha concluso per l’illegittimità dell’accertamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.
5.2. La motivazione è del tutto illogica in quanto l’unico rapporto ragionevole era tra i ricavi accertati dal ctu con riferimento ai tre immobili oggetto dell’accertamento e quelli dichiarati dalla contribuente con riferimento a detti ultimi i quali erano pari ad euro 2.835.000,00 e non ad euro 3.229.576,00, importo che includeva anche ulteriori ricavi.
Il vizio da cui è affetta la sentenza è ravvisabile, invece, come dedotto nel secondo motivo, nell’illogicità della motivazione sottesa al decisum in quanto basata sul confronto tra dati disomogenei, avendo la C.t.r. comparato i ricavi stimati dal ctu con riferimento ai soli tre immobili oggetto di accertamento con i ricavi complessivi dichiarati dalla società.
Tale anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione che, benché graficamente esistente, appare obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
5.3. Viceversa, va escluso il vizio di ultra-petizione denunciato con il primo motivo.
La sentenza si è pronunciata su quanto oggetto del contendere, ovvero la determinazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei tre immobili di cui all’atto impositivo.
5.4. Deve, altresì, escludersi, diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente, che la RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto che l’accertamento trovasse titolo negli studi di settore. La sentenza, infatti, riferisce esattamente che l’accertamento si era fondato sulle somme chieste a mutuo dagli acquirenti e con il confronto dei prezzi di acquisto di altri immobili, sebbene ha ritenuto inattendibili entrambi gli elementi.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli ulteriori, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna , in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.