Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14408 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9672/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 7195/2021 depositata il 11/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificatogli in data 21 settembre 2018, con il quale RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE accertava, per l’anno di imposta 2013, ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 600/73 un maggior reddito di fabbricati pari ad € 60.000,00 rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette.
L’atto traeva origine da un controllo eseguito a carico della impresa RAGIONE_SOCIALE, ad esito del quale la RAGIONE_SOCIALE accertava che NOME COGNOME, proprietario di un immobile, sito in RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, lo aveva concesso in locazione al sig. COGNOME dalla data di inizio dell’attività di quest’ultimo (12/06/2012) senza un formale contratto di locazione, ad eccezione per l’anno 2014 per il quale il contratto di locazione era stato sottoscritto ma non registrato.
Le ragioni del contribuente non trovavano riscontro nei gradi merito.
Avverso la sentenza della CTR della Toscana indicata in epigrafe ricorre NOME COGNOME con unico motivo.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4 cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza in relazione agli art. 112 e 132 c.p.c. e ss. nonché art. 7 e 36 D.Lgs. n. 546/1992».
Lamenta il ricorrente che il Giudice di secondo grado avrebbe totalmente omesso di esaminare le doglianze del contribuente e la documentazione prodotta, e precisamente: -) l’originale del contratto preliminare del 2012 con cui è stato concesso il godimento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, e che costituisce la ragione per la quale le utenze dell’immobile erano intestate al sig. COGNOME anche nell’anno 2013, -) il contratto di locazione del 2014, nel quale il contribuente aveva indicato correttamente il reddito di fabbricati riveniente dal contratto d’affitto, -) la dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal COGNOME. Sostiene il contribuente che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di valutare che il contratto di locazione era stato stipulato nel gennaio del 2014 dopo la risoluzione del contratto preliminare, che solo da tale data il sig. COGNOME aveva provveduto ad effettuare pagamenti
mediante il circuito bancario e che il ricorrente ha dichiarato al fisco il relativo canone di locazione.
2. Il motivo è infondato.
L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della sentenza.
2.1. Va ancora rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR, peraltro esaminato in dettaglio tutti gli elementi che il ricorrente afferma essere stati pretermessi, evidenziando in particolare: «- che in data 20.3.2018 il COGNOME ha dichiarato alla G.D.F. di avere affittato l’immobile “già nell’anno 2012, all’inizio del mese di gennaio” e di avere pagato il fitto “fin dall’inizio dei nostri rapporti commerciali”; – che la chiarezza di tali dichiarazioni esclude che esse si potessero prestare ad equivoci, nel mentre che appaiono ben più attendibili le dichiarazioni rese nell’immediatezza della verifica che quelle, che ben si prestavano ad una interessata elaborazione, fatte successivamente pervenire; -che, per contro, il dedotto contratto preliminare di compravendita non risulta registrato e, pertanto, non è nemmeno assistito da data certa; – che, peraltro, appare del tutto inverosimile che il ricorrente abbia concesso in uso l’immobile per una attività commerciale senza corrispettivo fino al 2014, laddove risulta incontestatamente dalla suddetta verifica fiscale che il RAGIONE_SOCIALE aveva iniziato attività di ostello della gioventù già nel 2012 nell’immobile dotandolo di fornitura elettrica ed idrica e di utenza telefonica, e già nel 2013 disponeva di 4 dipendenti.»
Il motivo manifesta inoltre profili di evidente inammissibilità laddove contesta, esclusivamente e nella sostanza, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE prove offerte.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024.