Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31396 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31396 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28364/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende, -ricorrente principale e controricorrente incidentale – contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE E DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende,
– controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di
COGNOME NOME, in proprio,
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania n. 3976/2015 depositata il 04/05/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE -già dichiarato fallito, unitamente a quest’ultima , con sentenza del Tribunale di Benevento n. 59 del 1994 -impugnava, in proprio, innanzi alla C.t.p. di Benevento, l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, era stato recuperato a tassazione, ai fini Irpef, un maggior reddito in ragione di operazioni bancarie ritenute non giustificate, operate sul suo conto corrente personale.
Il curatore di entrambi i fallimenti -al quale non era stato notificato l’avviso di accertamento emesso, in costanza di procedura, per redditi successivi alla dichiarazione di fallimento -impugnava autonomamente la cartella esattoriale emessa a titolo di iscrizione provvisoria ex art. 15 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602 che, invece, era stata notificata alla curatela.
La C.t.p., previa riunione dei due giudizi, dichiarava nullo l’avviso di accertamento e la consequenziale cartella di pagamento.
La RAGIONE_SOCIALE rigettava con la sentenza in epigrafe rigettava l’appello frapposto dall’Ufficio .
Avverso detta ultima ricorre in via principale l ‘RAGIONE_SOCIALE sia nei confronti della curatela che nei confronti del socio
-intimato –
NOME COGNOME COGNOME proprio; il ricorso è stato notificato anche a ll’ RAGIONE_SOCIALE.
La Curatela si è difesa a mezzo controricorso ed ha proposto contestualmente, nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE, ricorso incidentale tardivo condizionato.
NOME COGNOME e la società di riscossione non hanno svolto attività difensiva.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.
Con ordinanza interlocutoria n. 7561 del 2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 25373 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE, denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante che l’RAGIONE_SOCIALE non fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento
Con il secondo motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per pronuncia ultra petita.
Deduce che la C.t.r., annullando l’ avviso di accertamento, senza esaminare i vizi di merito dedotti ma affermando la perdita della capacità processuale del fallito, aveva travalicato i limiti della domanda.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la curatela impugnato solo la cartella di pagamento e non l’avviso di accertamento
prodromico, che, pertanto, era divenuto definitivo, non essendo stata la cartella impugnata per vizi propri.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ violazione degli artt. 42,43,44, e 48 legge fall.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto «inefficace» la notificazione dell’avviso di accertamento alla parte contribuente, ritenuta priva di capacità processuale, nonostante l’inerzia del curatore che aveva omesso di comunicare il fallimento sebbene il fallito mantenga la propria capacità processuale il fallito sia destinatario di atti impositivi.
Con il quinto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 42 e 44 legge fall. per avere la CTR escluso che in presenza di fallimento la parte possa svolgere attività personale.
Con il sesto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 32 d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per avere onerato l’Ufficio della prova di quanto accertato mentre in caso di accertamenti bancari scaturenti da indagini finanziarie è il contribuente a dover dimostrare la mancata evasione d’imposta.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Curatela lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, per avere l’RAGIONE_SOCIALE ampliato il thema decidendum con eccezioni non sollevate nel corso del giudizio di primo grado (relativamente alla mancata conoscenza dello stato di fallito del Puzzella imputando tale ignoranza ad una omissione del curatore).
Il Collegio ritiene che il giudizio, in ragione della particolarità della fattispecie, caratterizzata dal fatto che l’atto impositivo è stato
emesso nei confronti del socio fallito per l’attività svolta da quest’ultimo in costanza di fallimento, involge questioni (ulteriori rispetto a quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza 11287 del 2023 resa nel giudizio di cui alla precedente ordinanza interlocutoria) che rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché la stessa sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.