Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3983 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3983 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25474/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
-ricorrente ed opponente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente ed opposta –
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Napoli n. 4268/2021 depositata il 13/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel gennaio 2019 alla sig.ra NOME venne notificato avviso di accertamento sull’anno di imposta 2013 per maggior reddito ricostruito in ragione di trasferimenti bancari a lei ed al marito di ingenti somme (fra entrambi €.1.420.000,00), quale asserita restituzione di finanziamento alla società RAGIONE_SOCIALE, riferibile ai figli della coppia.
L’atto impositivo sortiva all’esito di attività ispettiva della Guardia di Finanza sulla predetta società, analizzando il flusso di denaro contante che ne usciva, riscontrando l’assenza di documentazione atta da giustificare il prestito, a tracciarne il re lativo trasferimento in entrata e l’appostazione nelle scritture contabili o la previsione negli atti societari. Né gli amministratori in carica avevano potuto fornire giustificazione o documentazione a sostegno dell’asserita operazione di prestito. Visto il reddito della contribuente, sostanzialmente costituito da pensione di vecchiaia, inattendibile era ritenuto il prestito e le somme giunte alla NOME. COGNOME, non esposte nel NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2013, erano riprese a tassazione in applicazione d ell’art. 14, comma quarto, l. n. 517/1993, c.d. ‘tassazione da proventi illeciti’, trasmettendo notizia di reato alla competente autorità.
Il ricorso al giudice di prossimità accoglieva le ragioni della parte contribuente, ma la sentenza era integralmente riformata in accoglimento dell’appello erariale, donde ricorre per cassazione la parte contribuente, agitando quattro motivi di ricorso, cu i replica l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso.
In pendenza del ricorso per cassazione, la parte contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022, il cui rigetto è stato impugnato avanti questa Corte con ricorso articolato su tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dev’essere esaminata con priorità l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, il cui accoglimento è capace di assorbire in sé ogni ulteriore profilo della controversia.
1.1. Questa Corte ha più volte affermato, sia pure con riferimento a definizioni agevolate previste da precedenti norme condonistiche che «in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l’art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite» (Cass. n. 31049 del 2018; Cass. 24/12/2020, n. 29509 con riferimento alla disciplina condonistica prevista nell’art. 6 d.l. 119/2018).
In questo senso, l’opposizione al diniego di definizione agevolata è ritualmente radicata e può essere scrutinata.
1.2. L’opposizione al diniego è argomentata sull’assunto non esservi motivazione intelleggibile del diniego, non comprendersi il calcolo operato dall’Ufficio per giungere all’affermazione dell’insufficienza di somma offerta in pagamento e, infine, per non aver fissato termine onde consentire alla contribuente di regolarizzare la propria posizione.
Le doglianze in ordine alla carenza di motivazione in RAGIONE_SOCIALE o alla comprensione del calcolo operato per il rigetto sono infondate. Ed infatti, dal riferimento contenuto alla sentenza si secondo grado che è stata favorevole all’Amministrazione finanziaria, ben si comprende l’errore della contribuente, che ha calcolato la somma da versare come se entrambi in gradi di merito fossero a lei favorevoli.
Di tale evenienza si avvede anche la parte privata, ove -come terzo profilo del proprio atto di opposizione al diniego- rappresenta che in caso di errata quantificazione in diversa occasione l’RAGIONE_SOCIALE abbia dato termine per
emendare l’importo. Di talché deve ritenersi intellegibile la ragione del diniego ed i primi due motivi non possono essere accolti.
1.3. Neppure può essere accolto il terzo motivo, ove parte contribuente nella sostanza richiede la possibilità di emendare la dichiarazione ed integrare l’importo alla luce del riconteggio, in ragione dell’esito favorevole all’Ufficio del giudizio di secon do grado. In effetti, la procedura agevolata di cui alla l. n. 197/2022 non contiene previsioni normative per l’integrazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, ovvero per la revisione del calcolo, né ipotesi di assegnazione di termini a regolarizzare. Peraltro, con orientamento ripetuto (ancorché in diverse procedure di definizione agevolata, comunque equivalenti alla presente, sul punto specifico) è stato ribadito che in tema di condono fiscale, la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata integra un atto volontario, con la conseguenza che, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e, pertanto, non può essere modificata dall’ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile (cfr. Cass. V, n. 22966/2018).
La stessa parte privata non ha ritenuto l’errore manifesto e riconoscibile, ove contesta l’intellegibilità del calcolo svolto dall’Ufficio per ritenere la somma non congrua. Né, peraltro, la remissione in termini può essere disposta da questa Corte, ma eve ntualmente solo dall’Amministrazione procedente, nell’ambito della propria discrezionalità in materia di autotutela.
1.4. Il rigetto dell’istanza di definizione agevolata dev’essere confermato ed il ricorso principale può essere scrutinato.
Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile per violazione degli articoli 53 e 56 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli articoli 112 e 115 del codice di procedura civile, per violazione del principio di non
contestazione dell’art. 115 del medesimo codice di rito e per formazione di giudicato interno ai sensi dell’art. 2909 del codice civile.
2.1. Il motivo, assai articolato, muove dalla mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, da cui si deduce la non contestazione in ordine alla mancata enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto alla notific a dell’accertamento prima del termine di 60 giorni di cui all’art. 12, comma settimo, l. n. 212/2000, per insufficienza degli elementi presuntivi nella ripresa a tassazione e per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ancora, l’Uffic io non ha contestato le modalità di notifica, per cui deve darsi per assodato che la notifica ha avuto effetto dal 4 gennaio 2019, cioè oltre il termine ordinario per l’imposizione, che veniva a scadere il 31 dicembre 2018. Tali profili non contestati avrebbero generato un giudicato interno, per cui sarebbero affette da ultrapetizioni le statuizioni sul punto dal giudice di secondo grado.
2.2. Preliminarmente, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020).
In questo senso il motivo, pur articolato, divide i diversi profili di censura rendendo intelleggibile la critica alla sentenza, donde è da ritenersi ammissibile.
2.3. Peraltro, il motivo è infondato, poiché è orientamento consolidato da cui non vengono offerte ragioni per discostarsil’assunto secondo il quale nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. VI -5, n. 7369/2017, conf. n. 6302/2022).
Altresì, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).
Ne consegue che non può ritenersi formato alcun giudicato interno, né esservi profili di conseguente ultrapetizione. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662), donde non sussiste neppure il lamentato vizio di omissione di pronuncia, atteso che i motivi non accolti debbono ritenersi implicitamente rigettati.
Il primo motivo, pertanto, non può essere accolto.
Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile per violazione degli articoli 57 del d.lgs. n. 546/1992, 137 del codice di procedura civile e 43 del d.P.R. n. 600/1973 ed inammissibilità di domande nuove in appello. Nello specifico si contesta il capo di sentenza dove il collegio d’appello fonda la sussistenza del potere accertativo e la tempestività della notifica sul raddoppio dei termini in caso di fatto astrattamente di rilevanza penale, nel caso specifico oggetto di comunicazione alla competente autorità giudiziaria. Sarebbe in sostanza una domanda nuova in appello proposta dall’RAGIONE_SOCIALE su cui si fonda la sentenza in scrutinio.
3.1. Il motivo non può essere accolto, in ragione della struttura del giudizio tributario. Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primo grado l’Amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche su motivi avversari logicamente subordinati non equivale ad ammissione RAGIONE_SOCIALE affermazioni che li sostanziano, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore di scegliere nel prosieguo del giudizio le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie,
allorché le questioni dedotte in via principale siano state rigettate (Cass. V, n. 7789/2006).
Nel caso specifico, la questione del raddoppio del termine è coerente doglianza collegata alla motivazione della sentenza di primo grado, in ordine ad una circostanza già fatta valere al momento dell’atto impositivo. Ed ancora una volta, non vi è omessa pr onuncia sull’eccezione di parte contribuente che non può qualificarsi come omesso esame di un fatto, costituendo invece motivo in diritto, implicitamente rigettato dal collegio di secondo grado.
Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 140 stesso codice di rito civile, per nullità insanabile della notifica effettuata e dell’art 43 d.P.R. n. 600/197 3 per decadenza dell’Ufficio dall’azione di accertamento, in quanto il raddoppiamento dei termini in presenza di fatti astrattamente rilevanti in sede penale sarebbe motivo nuovo.
Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, per insufficienza degli elementi indiziari a fondamento della pretesa.
In disparte quanto già detto circa la (non) novità del motivo attinente il raddoppio dei termini per la ripresa a tassazione, i due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili ove sollecitano una revisione del merito della controversia, inibita a questa Suprema Corte di legittimità, circa il procedimento notificatorio o la sufficienza degli elementi indiziari ai fini dell’accertamento.
4.1. Ed infatti, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta,
mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
4.2. Va poi rimarcato che, con riguardo specificamente al terzo motivo, il profilo di tardività della notifica per erronea applicazione del raddoppio del termini pendenza di fatti astrattamente costituenti reato. Non consta,
infatti, che tali profili inerenti alla notifica siano stati proposti nei precedenti gradi di merito, non riportandosene gli stralci degli atti processuali per porre questa Corte nelle condizioni di accertare non si tratti di motivi nuovi, proposti per la prima volta in sede di legittimità.
4.3. Per quanto attiene specificamente al quarto motivo, ancora, esso è comunque infondato, laddove gli elementi presuntivi scrutinati in sede di appello sono di per sé sufficienti a giustificare la pretesa impositiva. Ed infatti, a pag. 3 della sentenza in scrutinio il collegio di secondo grado mette in evidenza non essersi fornite le prove della costituzione del prestito, la sua allocazione nelle scritture societarie, le condizioni (non fruttifero) di erogazione, oltre ad argomentare sulla capienza patrimoniale dei genitori (pensionati) incompatibile con prestiti di tali somme, senza ulteriori giustificazioni cartolari. Gli indizi di cui all’art. 38 del più volte citato d.P.R. n. 600/1973 sono quindi presenti, argomentati e coerenti con l’orientamento di q uesta suprema Corte di legittimità. Donde il quarto motivo -peraltro inammissibile- sarebbe comunque infondato.
I motivi terzo e quarto sono pertanto inammissibili.
In definitiva, l’opposizione al diniego di definizione agevolata è infondata e dev’essere rigettata, il ricorso principale è in parte infondato ed in parte inammissibile, donde dev’essere rigettato nel suo complesso. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’opposizione avverso il diniego alla definizione agevolata e il ricorso principale.
Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità a favore dell’RAGIONE_SOCIALE che liquida in €.settemilaottocento/00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME