Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
Oggetto:
Tributi –
Accertamento – Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5090/2017 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato a Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2769/35/2016, depositata il 19.07.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, esercente attività edile, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2004 , con il quale, in applicazione degli studi di settore, erano stati rideterminati i ricavi dichiarati.
-la CTP di Agrigento accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato, in quanto l’accertamento era fondato esclusivamente sulle risultanze dello studio di settore;
la CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate riducendo la pretesa impositiva, in via equitativa, del 50% dei maggiori ricavi accertati;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
l ‘Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per motivazione mancante, apparente, perplessa ed incoerente della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR rideterminato genericamente la pretesa in via equitativa, senza indicare, in maniera analitica e puntuale, gli elementi giustificativi, atteso che le circostanze favorevoli segnalate portavano semmai ad escludere del tutto la ripresa;
ciò premesso, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, convertito nella l. n. 41 del 2023;
dal predetto elenco, tuttavia, non risultano indicazioni su eventuali versamenti, sicchè appare necessario acquisire informazioni presso
l’Agenzia delle entrate in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolata e della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e onera l ‘Agenzia delle entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 novembre 2023 e,