Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28901 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28901 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17187/2015 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA n. 2064/2014 depositata il 19/05/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1.NOME COGNOME ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Centrale, in causa su avviso di accertamento di maggior valore, ai fini dell’ imposta di registro e dell’ Invim, di un immobile oggetto d i compravendita, nell’anno 1982, tra la ricorrente e NOME COGNOME, ha rigettato il ricorso contro la decisione della Commissione di secondo grado di Roma confermativa della prima decisione di solo parziale accoglimento dell’originaria impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di costituzione tardiva;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111 Cost. per non avere la Co mmissione dichiarato la cessazione della materia del contendere benché la coobbligata solidale, NOME COGNOME, avesse ‘definito in via amministrativa la vertenza’ come sarebbe risultato dalla sentenza di questa Corte n.10618 del 25 settembre 1999;
il motivo non può trovare accoglimento.
2.1. La Commissione centrale ha dato conto di una nota, in data 23 settembre 2913, con cui l’ufficio aveva comunicato che non risultava avvenuta alcuna definizione della controversia da parte di COGNOME NOME. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2020 aveva disposto l’acquisizione del Fasciolo d’ufficio del procedimento svoltosi davanti alla commissione tributaria centrale per verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 13 06 c.c., invocato dalla ricorrente, in riferimento alla citata sentenza n.10618/1999. Con ordinanza
interlocutoria in data 16 febbraio 2023, constatato che pur dopo l’acquisizione del fascicolo permaneva l’esigenza di chiarire se sussistessero i ridetti pr esupposti, è stato disposto che l’RAGIONE_SOCIALE fornisse informazioni al riguardo. Con nota del 27 marzo 2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato che ‘non risulta alcun pagamento o alcuna ulteriore forma di definizione della obbligazione tributaria in esame da parte della coobbligata NOME COGNOMECOGNOME. In ragione di quanto precede, essendo l’eccepita estinzione del rapporto obbligatorio, rimasta indimostrata, si impone, ai sensi dell’art. 2697 c.c., il rigetto dell’eccezione stessa e del motivo di ricorso;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, , in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 48 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 per avere l’ufficio ‘operato la rettifica in violazione di detta disposizione giacché in atti non vi è alcun riferimento’ ai parametri da utilizzarsi, ai sensi della legge, per rettificare il valore dichiarato dalle parti nell’atto. Nel corpo del medesimo motivo viene altresì dedotto che ‘l’avviso non può ritenersi motivato’;
il motivo è inammissibile in quanto esso non veicola alcuna censura contro la decisione della commissione centrale limitandosi a veicolare censure contro l’operato dell’ufficio. Ulteriore ragione di inammissibilità è da rinvenirsi nel fatto che l’avviso non è allegato al ricorso né riprodotto nel ricorso con la conseguenza che quest’ultimo difetta di autosufficienza (art. 366 c.p.c.);
con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ ., la violazione degli artt. 52, comma 4, e 79 del d.lgs. 26 aprile 1986, n. 131 per non avere, ‘inspiegabilmente, l’ufficio e le commissioni tributarie consentito l’applicazione di dette disposizioni nonostante che le
rendite fossero state comunicate alla Commissione tributaria di II grado con nota in atti il 26 settembre 1986′.
6. il motivo è inammissibile.
6.1. Va, in premessa, richiamato quanto disposto dalle norme evocate dalla ricorrente. Ai sensi del comma 4 dell’art. 52 del d.P.R. 131/86 ‘ Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito ne’ i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificat oria’. Ai sensi del successivo art.79, comma 1, ‘Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonché alle scritture private non
autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell’art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso’.
5.2. La Commissione centrale ha ribadito che già ‘i secondi giudici’ avevano a loro volta ‘ribadito come la rendita catastale non fo sse stata documentata’ ed ha affermato che, in ragione di tale mancata documentazione, la ‘richiesta di determinazione del valore finale con la valutazione automatica per coefficienti ex art. 52, quarto comma, del d.PR. 131/86’ non poteva trovare accoglimento.
5.3.La deduzione della ricorrente in ordine al fatto che, in realtà, la rendita era stata documentata, si riduce ad una affermazione di un fatto contrario a quello affermato dalla commissione e non integra i presupposti della violazione di legge -unico motivo per cui contro le decisioni della commissione centrale può essere fatto ricorso a questa Corte ai sensi dell’art. 111 Cost. – né segnatamente integra i presupposti per ritenere violato l’art. 52, comma 4, cit. Detti presupposti sarebbero stati integrati se la Commissione Centrale avesse affermato la legittimità di un accertamento in rettifica effettuato malgrado il valore dichiarato fosse stato superiore alla soglia determinata in riferimento alla rendita catastale;
6. in conclusione il primo motivo di ricorso va rigettato, il secondo e il terzo motivo vanno dichiarati inammissibili;
7. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 3 ottobre 2023, mediante modalità da remoto.