Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23128 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
IMPOSTA IPOCATASTALE -NOTIFICA COGNOME – sul ricorso iscritto al n. 24834/2016del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Latina il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la Cancelleria della Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 2000/40/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Sezione distaccata di Latina), depositata l’11 aprile 2016, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTE le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, depositate in data 8/14 febbraio 2023, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione indicato in atti, con cui l’Ufficio rettificava nella somma di 753.180,00 €, rispetto a quella dichiarata di 347.000,00 €., il valore venale di due unità immobiliari ad uso ufficio, facenti parte di un più ampio edificio sito in Latina, al INDIRIZZO, nonchè di quindici posti auto coperti ubicati al piano seminterrato del medesimo fabbricato, oggetto di vendita in data 20 aprile 2009, così recuperando a tassazione sul predetto maggior valore le relative imposte ipotecarie e catastali;
la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 205/3/2012 della Commissione tributaria provinciale di Latina, assumendo la legittimità dell’avviso, avendo l’Ufficio correttamente determinato il valore del citato complesso immobiliare, utilizzando, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il metodo comparativo, esplicitando nel dettaglio gli elementi di stima sulla scorta del valore in comune commercio ricavato da altri compravendite e dei coefficienti di merito in relazione alle caratteristiche dei beni in questione, considerati appetibili sul mercato immobiliare, osservando, inoltre, che il contribuente non aveva, invece, offerto elementi di valutazione critica adeguati, essendosi limitato a mere considerazioni di diritto, senza porre in evidenza argomenti capaci di giustificare il minor valore dei beni rispetto a quello accertato dall’ufficio;
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 27/31 ottobre 2016, sulla base di tre motivi, depositando in data 23 febbraio 2023 memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva, notificando in data 12 dicembre 2016 controricorso;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in ordine all’eccepita inammissibilità dell’appello, per l’inesistenza della sua notifica, ponendo in rilievo di aver articolato nelle controdeduzioni detta eccezione in ragione della mancata identificazione del messo notificatore, dell’omessa indicazione del provvedimento di autorizzazione di cui all’art. 16, comma, 1, num. 4., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché per la dedotta carenza di potere rappresentativo del soggetto firmatario dell’atto, oltre che per l’omessa specificazione dei motivi di appello;
con la seconda censura il ricorrente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti « in relazione agli atti di compravendita utilizzati per la stima comparativa del valore RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari uso ufficio» (v. pagina n. 8 del ricorso), segnalando di aver offerto contrari elementi di stima (beni immobili di eguale tipologia, riferiti allo stesso edificio, alla stessa impresa ed alla medesima data di acquisto del bene -2004 -), aventi la stessa natura di quelli utilizzati dall’RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento, per cui diversamente da quanto opinato del Giudice regionale- era stata fornita la prova della congruità del prezzo di acquisto attraverso il richiamo ad atti di compravenduta di immobili identici a quelli considerati dall’Ufficio, osservando ancora che la Commissione non aveva esplicitato le ragioni per le quali aveva ritenuto di valorizzare i documenti offerti dall’ente impositore e non anche quelli offerti dal contribuente;
con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti « in relazione alla diversa natura dei beni stimati per la valutazione dei posti auto oggetto dell’atto di compravendita del 20.04.2009» (v. pagine nn. 9 e 10 del ricorso), rappresentando che il Giudice regionale non aveva fornito alcuna motivazione in ordine alle contestazioni mosse dal contribuente relativamente al fatto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato la stima, utilizzando come parametri i valori di box auto annessi ad abitazioni site nella stessa zona, laddove, nel caso di specie, oggetto dell’acquisto furono posti auto annessi alle unità immobiliari destinate ad ufficio, contestando quindi la diversa natura e consistenza dei beni (box in muratura chiusi utilizzabili anche come deposito e posti auto in zona coperta delimitati solo da strisce e dal numero di assegnazione) in relazione al quale «la RAGIONE_SOCIALE non ha speso una riga di motivazione » (v. pagina n. 11 del ricorso);
il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni;
in relazione al primo motivo di impugnazione va dato conto che la Commissione regionale ha rappresentato, nella narrazione della vicenda processuale, che il contribuente aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 16 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
5.1. nella parte motiva della sentenza il Giudice regionale non ha fornito una esplicita motivazione sulle ragioni per le quali, procedendo nella valutazione sul merito della controversia ed accogliendo l’appello dell’Ufficio, abbia superato tale preliminare eccezione, la quale, nondimeno, deve considerarsi implicitamente respinta;
5.2. ricorre, infatti, nella specie il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui:
non ricorre il vizio di omessa pronuncia se l’omissione riguarda un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore
(nella specie in senso formale/appellante), come tale superata e travolta, anche se non esplicitamente trattata, dalla non conciliabile soluzione di altra questione, il cui esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logicogiuridico, la detta irrilevanza o l’infondatezza, deponendo, quindi, per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da condurre il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto (cfr. Cass., Sez. III, 8 maggio 2023, n. 12131, che richiama Cass. Sez. III, 29 luglio 2007, n. 14486; Cass., Sez. III, 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. Sez. VI/II, 14 marzo 2018, n. 6174, nonché Cass., Sez. II, 24 giugno 2005, n. 13649; Cass., Sez. I, 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. Sez. I, 28 marzo 2014, n. NUMERO_DOCUMENTO);
il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile, dunque, di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass., Sez. III, 8 maggio 2023, n. 12131 cit., che richiama, Cass. Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24808);
5.3. va aggiunto che nessuna violazione di legge può riconoscersi in relazione ai vizi dedotti, i quali non integrano la rivendicata ipotesi di inesistenza della notificazione, essendo tale radicale vizio « configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un.
1416/2016) » (così, Cass., Sez. T., 20 ottobre 2022, n. 31085), sanabile per raggiungimento dello scopo nell’ipotesi di costituzione del soggetto destinatario della notifica, come avvenuto nella specie;
5.4. va inoltre ricordato, sul piano dei principi, che la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge e quindi il provvedimento autorizzativo ha funzione meramente ricognitiva e delibativa (cfr. Cass., Sez. T., 19 novembre 2019, n. 29966 che richiama Cass., Sez. V, 20 giugno 2008, n. 16819), così come la nullità di un atto non dipende dall’illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto, con la conseguenza che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione, spetta alla parte destinataria dell’atto, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (cfr. in tema di notifica di avviso di accertamento, ma con affermazioni di principio, applicabili anche alla fattispecie in rassegna, Cass., Sez. T.,17 aprile 2015, n. 7838);
5.5. va, infine, osservato che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione, per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs n. 546 del 1992,
secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (così Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, ai cui più ampi contenuti si rinvia e nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Cass., 6 marzo 2023, n. 6690);
risultano inammissibili anche il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi in relazione al dedotto omesso esame di fatti ritenuti decisivi per le sorti del giudizio;
6.1. giova ricordare che, nello specifico, l’istante ha dedotto, nel secondo motivo, che la« motivazione resa dal Giudice del gravame sia del tutto insufficiente a dar conto del ragionamento seguito, poiché completamente disancorata dai dati oggettivi offerti dalla ricorrente e meramente apparente, oltre che contraddittoria» (v., pagina n. 8 del ricorso), lamentando soprattutto il fatto che il Giudice regionale avesse valorizzato i documenti offerti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche quelli forniti dal contribuente, pur trattandosi di riferimenti del tutto identici sul piano oggettivo e formale (beni immobili del tutto analoghi offerti per la comparazione);
6.2. con la terza seconda doglianza è stata, invece, rappresentato che « la CTR ha omesso ogni motivazione in ordine alle contestazioni mosse dal contribuente ed accolte in primo grado, relative al fatto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ha effettuato la stima, utilizzando come parametri valori dei box annessi ad abitazioni site nella stessa zona, laddove nel caso di specie oggetto dell’acquisto furono dei semplici posti auto annessi alle unità immobiliari destinate ad ufficio», ritenuti non analoghe anche sul piano della loro consistenza strutturale;
6.3. sul piano dei principi va ricordato che:
oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i ) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii ) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii ) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv ) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a ) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b ) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c ) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d ) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del 2018)». (così, tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318);
-l’ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni
obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Siffatta motivazione si considera -come suol dirsi non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134) qualunque rilevanza al semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ;
– il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (così Così Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.
I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103);
6.4. nel caso in esame, la motivazione impugnata consente di conoscere le ragioni logico -giuridiche che hanno condotto la Commissione regionale a ritenere la corretta valutazione dei beni in base al menzionato criterio comparativo, siccome ricavato dal valore emergente da altre compravendite e sulla scorta di una stima dettagliata, considerando, invece, inadeguati i rilievi critici mossi dal contribuente, per cui la motivazione elaborata dal Giudice dell’appello non può considerarsi apparente;
6.5. non vi è stato omesso esame di fatti nel senso sopra chiarito, ma una diversa valutazione del materiale prodotto dalle parti, in termini, quindi, non denunciabili sotto l’invocato parametro, che risulta essere stato impropriamente utilizzato per sottoporre alla Corte una diversa prospettiva valutativa RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, profilo questo che non può coinvolgere il giudizio di legittimità;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni svolte il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
le spese del presente grado seguono la soccombenza;
sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE della somma di 2.500,00 € per competenze e de ll’importo che risulterà dai registri di cancelleria prenotat o a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente
di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.