Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13931 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
Avv. Acc. IRPEF -IRAP -IVA 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14942/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC:EMAILordineavvocaticataniaEMAIL;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Siracusa n. 424/2023, depositata in data 13 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Siracusa emetteva avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad
anno d’imposta 2011, ai danni di NOME Raffaele, a seguito di attività istruttoria originata dallo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore ex art. 62bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In particolare, l’Ufficio accertava ai fini dell’IRPEF, IRAP E IVA per via induttiva, in base allo studio di settore VG31U, ricavi di impresa di euro 224.122,00, a fronte di quelli dichiarati pari a € 200.717,00. Conformemente a quanto previsto dal comma 3bis dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998, prima della notifica dell’avviso di accertamento, si procedeva all’invio dell’invito n° TY7I12Q00128/2015, notificato il 9 febbraio 2015, per la convocazione presso l’Ufficio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Tale interlocuzione sortiva esito negativo.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi la C.t.p. di Siracusa; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Siracusa, con sentenza n. 3247/01/2016, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente ritenendo non corretta l’individuazione del parametro dello studio di settore quale quella realmente svolta dal contribuente, ossia di soccorso stradale.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; non si costituiva il contribuente.
Con sentenza n. 424/04/2023, depositata in data 13 gennaio 2023, la divenuta, nelle more, Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Siracusa -rigettava il gravame dell’Ufficio, ritenendo l’assoluta mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento.
Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 62 -sexies del D.L. n. 331/93 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato l’avviso di accertamento impugnato sulla base della mera individuazione dello studio di settore applicabile, senza tenere conto del fatto che l’accertamento in questione non era fondato esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione dello studio di settore, ma anche su tutta una serie di circostanze corroboranti che ne evidenziavano la perfetta legittimità e fondatezza.
Il motivo di ricorso proposto è fondato.
2.1. Preliminarmente va rilevato che costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi
nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel qual caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (Cass. 18/08/2022, n. 24931). Ancora, in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l’onere di allegare, ed anche di provare ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto – la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull’ente impositore quello di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. 21/12/2021, n. 40936).
2.2. Di poi, l’art. 62 -sexies del D.L. 331/1993 stabilisce che ‘gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, e successive modificazioni, e 54 del
D.P.R. 26/10/1972 n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62bis del presente decreto’.
2.3. Nella fattispecie in esame, a fronte del comportamento dell’Ufficio che ha addotto tutte le circostanze a fondamento dello scostamento reddituale e riportate nei gradi di merito e nel ricorso, il contribuente, peraltro, privo di esaustiva documentazione contabile, non ha allegato alcunché al fine di dimostrare l’allontanamento della sua attività dal modello normale a cui i parametri fanno riferimento.
2.4. Tanto è riprovato dalla motivazione resa dai giudici di appello che, in violazione dei principi normativi e giurisprudenziali declinati sub 2., e senza palesare l’iter logico giuridico sottostante, hanno ritenuto tout court che l’Ufficio si era limitato a calcolare il reddito presunto in base allo studio di settore CODICE_FISCALE non aderente alla realtà del caso in specie; laddove, peraltro, l’accertamento non era basato esclusivamente sulle risultanze dello studio di settore, ma, in relazione al complesso degli elementi addotti, si trattava di un accertamento analitico -induttivo quantunque originato dallo studio di settore utilizzato dall’Ufficio, applicato dallo stesso contribuente per le precedenti dichiarazioni.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado
della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 1° aprile 2025.