Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11993 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15354/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 3421/2021 depositata il 30 dicembre 2021
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE unipersonale un avviso di accertamento con il quale, sulla scorta delle risultanze delle
indagini finanziarie condotte sui conti correnti intestati all’amministratore pro tempore della prefata società, contestava l’omessa dichiarazione di redditi per un importo corrispondente al totale delle operazioni di versamento e prelevamento ritenute non giustificate, con le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo sul rilievo che il mero riscontro di movimentazioni sui conti correnti personali del socio unico e amministratore della società non era di per sé sufficiente, in assenza di altri elementi, a dimostrare il preteso occultamento di redditi.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che con sentenza n. 3421/2021 del 30 dicembre 2021 rigettava sia l’appello principale dell’Amministrazione Finanziaria che quello incidentale del contribuente, il quale aveva riproposto in secondo grado le ulteriori eccezioni non accolte dai primi giudici.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE unipersonale ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso e la sua inammissibilità per difetto di .
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente.
1.1 In primo luogo, non sussiste la dedotta improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4) c.p.c., in quanto le
doglianze che esso veicola non richiedono l’esame di atti e documenti, risolvendosi nella contestazione della correttezza giuridica della sentenza impugnata, la cui fondatezza o meno è verificabile attraverso il semplice confronto fra le affermazioni in diritto fatte dalla CTR e le critiche rivolte alla decisione.
Giova, peraltro, rammentare che, con specifico riferimento ai ricorsi per cassazione avverso sentenze delle Commissioni Tributarie, l’indisponibilità dei fascicoli di parte esime il ricorrente dall’onere di produzione del proprio fascicolo, contenuto in quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Cancelleria della Corte ai sensi dell’art. 369, comma 3, c.p.c., come accaduto nel caso di specie; né egli è tenuto al deposito di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano, in ipotesi, inseriti all’interno del fascicolo della controparte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22726/2011).
1.2 Deve, inoltre, escludersi che il ricorso sia privo del requisito di , essendo ivi puntualmente riprodotti i passaggi motivazionali della gravata sentenza in cui si annidano gli «errores in iudicando» denunciati, nella misura necessaria a consentire alla Corte di valutare la consistenza delle sollevate censure senza bisogno di attingere a fonti esterne.
1.3 Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali, va notato che con l’unico motivo di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..
1.4 Si rimprovera alla Commissione regionale di non aver attribuito il valore di presunzione legale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico della contribuente, alle risultanze delle indagini finanziarie svolte dall’Ufficio sui conti correnti intestati al socio unico e legale rappresentante pro tempore della
società sottoposta a verifica.
1.5 Viene, altresì, contestato ai giudici di seconde cure di aver erroneamente ritenuto operante, con riguardo ai prelevamenti per importi inferiori a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili, la previsione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo modificato dall’art. 7 -quater , comma 1, lettera b), del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, invece applicabile «ratione temporis» ai soli avvisi di accertamento non ancora notificati alla data del 3 dicembre 2016.
Il motivo è fondato.
2.1 La CTR ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando integralmente la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente, in base alla seguente motivazione:
(a) «gli importi ritenuti sospetti dall’Agenzia delle Entrate (versamenti per euro 611,00 e prelevamenti complessivi per euro 6.830,00)» risultavano «di gran lunga inferiori rispetto alla soglia ritenuta rilevante… ai fini dell’eventuale recupero impositivo» ;
(b) «i conti personali» intestati al socio unico e amministratore pro tempore della società, NOME COGNOME non potevano «considerarsi assolutamente riferibili sic et simpliciter alla società appellata, poiché l’A.f., in relazione alle movimentazioni finanziarie riscontrate sui conti correnti del socio, non (avev) a fornito ulteriori elementi tali da avallare la presunzione di ricavi societari non dichiarati e costi occulti, né e (ra) stata offerta la prova che dimostr (asse) la riconducibilità dei conti del socio alla società stessa» .
2.2 Il percorso motivazionale seguìto dai giudici regionali appare affetto dagli errori in diritto lamentati dalla ricorrente.
2.3 Invero, la prima «ratio decidendi» ( sub a) si fonda sull’implicito presupposto dell’applicabilità della norma recata dall’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione risultante a sèguito delle modifiche introdotte dall’art. 7 –
quater , comma 1, lettera b), del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, entrata in vigore il 3 dicembre 2016.
2.4 Sennonchè, questa Corte ha già avuto modo di affermare la natura sostanziale, e non processuale, della citata previsione, escludendone il carattere interpretativo e la portata retroattiva (cfr. Cass. n. 26883/2019 e Cass. n. 19774/2020).
2.5 Non essendovi ragione di discostarsi dal richiamato orientamento, deve, quindi, ritenersi che la CTR abbia operato una non corretta ricognizione della norma di diritto applicabile alla fattispecie concreta, concernente accertamenti tributari compiuti prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.6 Anche la seconda «ratio decidendi» ( sub b) si appalesa erronea.
2.7 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione del reddito di impresa l’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti che i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente dimostri che i secondi sono registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari e non costituiscono acquisizione di utili.
2.8 È stato, inoltre, precisato che la norma in commento autorizza l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del contribuente, sicché possono a tal fine assumere rilievo i conti correnti intestati all’amministratore unico e socio assoluto di maggioranza di una società a responsabilità limitata, con riferimento a movimentazioni sia in entrata che in uscita che non trovino corrispondenza alcuna nelle registrazioni contabili (cfr. Cass. n. 15003/2017, Cass. n. 1896/2016, Cass. n. 27032/2007).
2.9 È stato pure rimarcato che i prelevamenti dal conto corrente
intestato al socio di una società a ristretta base partecipativa costituiscono una presunzione di capacità produttiva del reddito della società, essendo ipotizzabile un impiego/investimento della somma prelevata con finalità di produzione di altra ricchezza; e ciò in ragione del fatto che la ristretta base partecipativa implica una sostanziale sovrapposizione fra gli interessi personali e quelli societari (cfr. Cass. n. 40223/2021).
2.10 Non si è, infine, mancato di puntualizzare che l’utilizzabilità dei dati risultanti dai detti conti non trova ostacolo nel divieto di doppia presunzione -ove mai reputato sussistente nel nostro ordinamento (in senso contrario si vedano, ex ceteris , Cass. n. 7145/2023, Cass. n. 37352/2022, Cass. n. 23860/2020, Cass. n. 20748/2019)-, in quanto esso attiene alla correlazione fra due presunzioni semplici, e non già al rapporto fra una presunzione semplice e una legale, qual è quella di cui trattasi (cfr. Cass. n. 27032/2007, già citata).
2.11 Ciò posto, va osservato che la Commissione Regionale, pur avendo fatto espresso riferimento ad altra propria precedente sentenza (la n. 2371/2019 del 5 agosto 2019) con la quale era stato appurato che NOME COGNOME era l’ «unico socio» della RAGIONE_SOCIALE, ha escluso che le movimentazioni riscontrate sui conti correnti a lui intestati fossero riconducibili alla società, sull’assunto che spettasse all’Amministrazione Finanziaria fornire «ulteriori elementi tali da avallare la presunzione di ricavi societari non dichiarati e costi occulti» .
2.12 Così argomentando, essa ha tralasciato di considerare che proprio la natura unipersonale della società rappresentava un elemento presuntivo idoneo a supportare la prospettazione della riferibilità ad essa delle movimentazioni bancarie relative ai conti correnti del suo unico socio (cfr. Cass. n. 40223/2021), con conseguente ribaltamento dell’onere probatorio a carico della
contribuente.
2.13 Sul punto, i giudici «a quibus» si sono genericamente limitati a riportare uno stralcio della motivazione della summenzionata sentenza n. 2371/2019, nel quale veniva evidenziato che il COGNOME «era dipendente part-time della Regione Puglia» e che «i prelevamenti per il sostentamento di spese di natura personale o familiare d (o) ve (va) no essere ritenuti giustificati in rapporto ad una soglia minima che non p (oteva) non tenere conto del reddito autonomamente percepito» .
2.14 Non va, però, dimenticato che la presunzione legale posta in favore dell’erario dal citato art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973 può essere superata solo attraverso una prova analitica e specifica da parte del contribuente, atta a dimostrare la non imponibilità delle singole movimentazioni bancarie contestate (cfr. Cass. n. 1143/2025, Cass. n. 26014/2024, Cass. n. 18245/2022); prova del cui avvenuto assolvimento ad opera della RAGIONE_SOCIALE non viene dato conto nella sentenza in scrutinio.
Per le ragioni illustrate, va quindi disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
3.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione