Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31377 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17135/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6241/2020 depositata il 30/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello della contribuente dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che rappresenta come la contribuente non aveva mai presentato istanza di accertamento con adesione e, quindi, il ricorso effettivamente inammissibile perché tardivo;
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso (1. Art.360 co. 1^ n.3) cpc, violazione artt. 6 e 12 d.lgs n.218/97; 2. Art. 360 co. 1^ n.5) cpc, omesso esame del fatto decisivo costituito dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione) sono suscettibili di trattazione unitaria; essi sono infondati.
Correttamente la decisione impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre i termini previsti dalla norma (art. 21 d. lgs. 546 del 1992), l’avviso è stato notificato il 2 agosto 2018 ed il ricorso è stato proposto il 2 gennaio 2019. A detta della ricorrente non sarebbero stati computati i termini per l’accertamento con adesione proposto.
Per la contribuente l’accertamento con adesione sarebbe stato presentato in carta semplice il 20 agosto 2018.
Tuttavia, deve osservarsi che il 20 agosto 2018 la società presentava solo una richiesta di annullamento in autotutela dell’atto ritenuto illegittimo. Le due istanze sono concettualmente e normativamente diverse: mentre con l’accertamento con adesione il contribuente deve comunque pagare quanto stabilito (concordato), con la richiesta di annullamento in autotutela (come quella presentata nel
presente caso in giudizio) il contribuente chiede l’annullamento totale della pretesa del fisco.
In tal senso del tutto corretta risulta la qualificazione giuridica dell’istanza così come operata dal collegio territoriale.
Conseguentemente non risulta applicabile la invocata disciplina della sospensione di cui agli art. 6 e 12, d. lgs. n. 218 del 1997.
Il ricorso deve rigettarsi con la condanna alle spese del grado ed il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024 .