Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2927 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 2927  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26908/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  p.t.,  rappresentate  e difese,  in  virtù  di  procura  speciale  allegata  al  ricorso,  da ll’AVV_NOTAIO,  elettivamente  domiciliate  in  Roma  alla  INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ;
-ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 356/2021 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 19/3/2021, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 30 novembre 2023;
udite  le  conclusioni  del  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE,  AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udit o l’AVV_NOTAIO per le ricorrenti e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatto
Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2011, la Procura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Forlì avviò un procedimento penale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Risparmio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di San Marino (d’ora in poi, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) per il reato di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria e finanziaria (artt. 131, 132 d.lgs. n. 385 del 1993).
Dalle indagini emergeva che la RAGIONE_SOCIALE svolgesse abusivamente in Italia l’attività di raccolta del risparmio e di erogazione dei finanziamenti verso terzi, in considerazione del rapporto intrattenuto con talune società italiane facenti parte del cd. ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Tali  società,  tra  cui  le  odierne  ricorrenti,  avevano  ad  oggetto  lo svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico, l’erogazione di finanziamenti, l’assunzione di partecipazioni, l’intermediazione in cambi , attività definite dal decreto ministeriale RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 .
L’ipotesi  era  che  tramite  le  società  del  RAGIONE_SOCIALE la  RAGIONE_SOCIALE esercitasse in Italia abusivamente l’attività bancaria e finanziaria .
In data 12 ottobre 2011, durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, la Guardia di Finanza elevò un processo verbale di constatazione ( ‘PVC’ ) con il quale disconobbe la deducibilità fiscale, proponendone il recupero a tassazione, di tutti i costi sostenuti da alcune società del RAGIONE_SOCIALE (tra cui RAGIONE_SOCIALE) nei periodi d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 , in quanto ritenuti costi per beni e servizi utilizzati per il compimento di reati, ex art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, e cioè per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abusivo di attività bancaria .
In seguito alla ricezione del PVC, le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, tra cui le odierne ricorrenti, avviarono contatti con l’RAGIONE_SOCIALE, al fine di pervenire ad una rideterminazione condivisa RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
In  data  14  dicembre  2012,  le  società  ricorrenti  conclusero  con l’Ufficio un accertamento con adesione (artt. 5, 5 bis e 6 del d.lgs. n. 218 del 1997) per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Le  contribuenti  deducono  di  essersi  decisi  a  scegliere  la  strada RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione per definire l’ammontare del recupero  a  tassazione  non  solo  per  la  premialità  insita  in  tale strumento,  ma  perché  convinte  che  avrebbero  potuto  chiedere  la restituzione  di  quanto  versato  ove  fosse  emersa  l’inesistenza di profili di responsabilità penale a carico RAGIONE_SOCIALE società contribuenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993.
Le  indagini  preliminari  a  carico  RAGIONE_SOCIALE  società  odierne  ricorrenti  si conclusero con una richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. presso il Tribunale di Forlì in data 12 settembre 2012.
Dopo detta  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  si  pose  una  questione  di competenza del Tribunale di Forlì ,  risolta  a  favore  di  quest’ultimo solo nel dicembre 2017.
Nelle more RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa questione di competenza, in data 7 dicembre 2016, le odierne ricorrenti presentarono distinte istanze di rimborso ai fini IRES, al fine di recuperare le imposte indebitamente pagate con l’atto di adesione del 14 dicembre 2012,
sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti deduzioni: 1) la contestazione RAGIONE_SOCIALEa indebita deduzione dei costi da reato sarebbe stata effettuata con la redazione del PVC, elevato in un tempo (ottobre 2011) in cui non era stata ancora esercitata l’azione penale, sicché quei costi furono illegittimamente disconosciu ti; 2) l’accertamento con adesione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993 e RAGIONE_SOCIALEa Circolare n. 32/E del 3 agosto 2012 ed in tema di ‘costi da reato’, verrebbe sostanzialmente caducato nel caso in cui venissero meno i presupposti del disconoscimento dei costi da reato. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, il presupposto mancante sarebbe stato l’atto di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, non ancora emanato al tempo di quella che secondo le ricorrenti è stata la prima formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione tributaria (il PVC del 12 ottobre 2011).
Le istanze di rimborso presentate dalle società odierne ricorrenti non ricevettero  risposta  dall’amministrazione  finanziaria, sicché  queste procedettero  ad  impugnare il  silenzio  rifiuto  dinanzi  alla  RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE  di Bologna chiedendo la restituzione RAGIONE_SOCIALE maggiori somme versate in sede di accertamento con adesione.
Il giudice di primo grado rigettò i ricorsi, spiegando che l’elevazione del PVC ben poteva prescindere dalla previa emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale.
L’appello RAGIONE_SOCIALE  contribuenti  fu  rigettato dalla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza d’appello le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. in vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 27 ottobre 2023, poi rinviata al 30 novembre 2023.
Diritto
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, in uno con il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme ex art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 4 del 1929, 3 e ss. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , le società contribuenti impugnano la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il PVC non sia un atto ad efficacia esterna in grado di esteriorizzare la pretesa fis cale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione , ma sia solo un atto procedimentale. Nel caso di specie, secondo i giudici di appello, gli atti che avrebbero esteriorizzato la pretesa fiscale sarebbero stati gli inviti a comparire, emessi a dicembre 2012, dopo che nel settembre 2012 il P.M. presso il Tribunale di Forlì aveva presentato la richiesta di rinvio a giudizio.
Orbene, secondo le ricorrenti, a prescindere alla carenza in capo al PVC del carattere RAGIONE_SOCIALEa coercitività, quest’ultimo sarebbe non un semplice atto di verifica endoprocedimentale, bensì, sostanzialmente, un atto impositivo contenente la esteriorizzazione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di recuperare a tassazione i ‘costi da reato’ di cui si afferma l’indebita deduzione ; con la conseguenza che, essendo stato tale atto posto in essere prima RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale da parte del P.M., la sequenza procedimentale ne sarebbe risultata viziata (art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993) , travolgendo anche gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, in uno con gli art t. 23 e 50 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , le ricorrenti impugnano la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che ‘non vi è dubbio che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale avviene nel momento in cui il P.M. emette la richiesta di rinvio a giudizio e non nel momento in cui il GUP accoglie la richiesta con il relativo decreto di rinvio a giudizio’ .
In particolare, le società ricorrenti deducono che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. presso il Tribunale di Forlì in data 12 settembre 2012, era stata posta una questione di competenza che avrebbe privato di effetti l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale. Risolta la questione di competenza, si era arrivati ad un nuovo atto di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale , emesso nel 2017, ben dopo la data RAGIONE_SOCIALE‘invito a comparire formulato dall’amministrazione e RAGIONE_SOCIALE‘acc ertamento con adesione.
Ne deriverebbe, secondo le contribuenti, che sia la pretesa fiscale che l’accertamento con adesione erano privi dei presupposti legali di efficacia,  sicché  esse  avrebbero  diritto  al  rimborso  RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza IRES versata.
3. Il ricorso è inammissibile.
A pag. 15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si legge che ‘…la relativa adesione all’invito determina l’intangibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, poiché avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione , devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in questione il quale, invece, in conformità RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALE‘istituto, deve ritenersi intangibile ‘ (così la sentenza d’appello, che richiama per stralci Cass., sez. 5, n. 26109/2020, Rv. 659876-02).
Orbene,  non  essendo  stata  data  prova RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione  da l  reato, contestati agli esponenti RAGIONE_SOCIALE società ricorrenti, di abusivo esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria e finanziaria, il ricorso si appunta esclusivamente  sull’individuazione  RAGIONE_SOCIALE‘atto  costituente  l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione  penale  da  parte  del  P.M.  e  sul la  qualificazione  del processo verbale di constatazione come atto meramente endoprocedimentale.
Coglie  nel  segno,  dunque,  la  difesa  erariale  quando  osserva,  nel controricorso, che la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello che fa leva, per respingere l’appello RAGIONE_SOCIALE contribuenti, sulla intangibilità
RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione: le società ricorrenti, infatti, nulla deducono circa la natura RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione; non contrastano la citata affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, ma sostanzialmente, nell’inter o excursus del ricorso, ne prescindono, sostenendo senza sviluppo argomentativo che l’accertamento con adesione non si differenzierebbe dagli atti impositivi autoritativi ed unilaterali con i quali l’amministrazione procede ai recuperi a tassazione.
Senonché, la affermata ‘intangibilità’ RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione concretizza una ratio decidendi autonoma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in grado di sorreggere da sola il dispositivo, con la conseguenza che la sua mancata specifica censura determina la carenza di interesse a ricorrere o, secondo altro orientamento, il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 -01; cfr. anche, sulla stessa vicenda sostanziale dalla quale origina il presente contenzioso, Sez. 5, Ordinanza n. 18680 del 2023; Sez. 5, Ordinanza n. 10741 del 2023).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti principali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna  RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore del l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che si liquidano in euro ventisettemila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti principali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2023.