Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2985 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26911/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 358/2021 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 19/3/2021, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 30 novembre 2023;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udit o l’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatto
Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2011, la Procura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Forlì avviò un procedimento penale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Risparmio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di San Marino (d’ora in poi, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) per il reato di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria e finanziaria (artt. 131, 132 d.lgs. n. 385 del 1993).
Dalle indagini emergeva che la RAGIONE_SOCIALE svolgesse abusivamente in Italia l’attività di raccolta del risparmio e di erogazione dei finanziamenti verso terzi, in considerazione del rapporto intrattenuto con talune società italiane facenti parte del cd. ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Tali società, tra cui l ‘ odierna ricorrente, avevano ad oggetto lo svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico, l’erogazione di finanziamenti, l’assunzione di partecipazioni, l’intermediazione in cambi , attività definite dal decreto ministeriale RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 .
L’ipotesi era che tramite le società del RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE esercitasse in Italia abusivamente l’attività bancaria e finanziaria .
In data 12 ottobre 2011, durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, la Guardia di Finanza elevò un processo verbale di constatazione ( ‘PVC’ ) con il quale disconobbe la deducibilità fiscale, proponendone il recupero a tassazione, di tutti i costi sostenuti da alcune società del RAGIONE_SOCIALE (tra cui RAGIONE_SOCIALE) nei periodi d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 , in quanto ritenuti costi per beni e servizi utilizzati per il compimento di reati, ex art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, e cioè per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abusivo di attività bancaria .
In seguito alla ricezione del PVC, le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, tra cui la odierna ricorrente, avviarono contatti con l’RAGIONE_SOCIALE, al fine di pervenire ad una rideterminazione condivisa RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
In data 14 dicembre 2012, la società ricorrente concluse con l’Ufficio un accertamento con adesione (artt. 5, 5 bis e 6 del d.lgs. n. 218 del 1997) per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
La contribuente deduce di essersi decisa a scegliere la strada RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione per definire l’ammontare del recupero a tassazione non solo per la premialità insita in tale strumento, ma perché convinta che avrebbe potuto chiedere la restituzione di quanto versato ove fosse emersa l’inesistenza di profili di responsabilità penale a suo carico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993.
Le indagini preliminari a carico RAGIONE_SOCIALEa società odierna ricorrente si conclusero con una richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. presso il Tribunale di Forlì in data 12 settembre 2012.
Dopo detta richiesta di rinvio a giudizio si pose una questione di competenza del Tribunale di Forlì , risolta a favore di quest’ultimo solo nel dicembre 2017.
Nelle more RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa questione di competenza, in data 7 dicembre 2016, l ‘ odierna ricorrente presentò distinte istanze di rimborso ai fini IRAP, al fine di recuperare le imposte indebitamente pagate con l’atto di adesione del 14 dicembre 2012, sulla base RAGIONE_SOCIALE
seguenti deduzioni: 1) la contestazione RAGIONE_SOCIALEa indebita deduzione dei costi da reato sarebbe stata effettuata con la redazione del PVC, elevato in un tempo (ottobre 2011) in cui non era stata ancora esercitata l’azione penale, sicché quei costi furono illegittimamente disconosciu ti; 2) l’accertamento con adesione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993 e RAGIONE_SOCIALEa Circolare n. 32/E del 3 agosto 2012 ed in tema di ‘costi da reato’, verrebbe sostanzialmente caducato nel caso in cui venissero meno i presupposti del disconoscimento dei costi da reato. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il presupposto mancante sarebbe stato l’atto di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, non ancora emanato al tempo di quella che secondo la ricorrente è stata la prima formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione tributaria (il PVC del 12 ottobre 2011).
Le istanze di rimborso presentate dalla società odierna ricorrente non ricevettero risposta dall’amministrazione finanziaria, sicché questa procedette ad impugnare il silenzio rifiuto dinanzi alla C.T.P. di Bologna chiedendo la restituzione RAGIONE_SOCIALE maggiori somme versate in sede di accertamento con adesione.
Il giudice di primo grado rigettò i ricorsi, spiegando che l’elevazione del PVC ben poteva prescindere dalla previa emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale.
Gli appelli RAGIONE_SOCIALEa contribuente, dopo la loro riunione, furono rigettati dalla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza d’appello l a società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. in vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 27 ottobre 2023, poi rinviata al 30 novembre 2023.
Diritto
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, in uno con il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme ex art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 4 del 1929, 3 e ss. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la società contribuente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il PVC non sia un atto ad efficacia esterna in grado di esteriorizzare la pretesa fiscale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione , ma sia solo un atto procedimentale. Nel caso di specie, secondo i giudici di appello, gli atti che avrebbero esteriorizzato la pretesa fiscale sarebbero stati gli inviti a comparire, emessi a dicembre 2012, dopo che nel settembre 2012 il P.M. presso il Tribunale di Forlì aveva presentato la richiesta di rinvio a giudizio.
Orbene, secondo la ricorrente, a prescindere alla carenza in capo al PVC del carattere RAGIONE_SOCIALEa coercitività, quest’ultimo sarebbe non un semplice atto di verifica endoprocedimentale, bensì, sostanzialmente, un atto impositivo contenente la esteriorizzazione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di recuperare a tassazione i ‘costi da reato’ di cui si afferma l’indebita deduzione ; con la conseguenza che, essendo stato tale atto posto in essere prima RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale da parte del P.M., la sequenza procedimentale ne sarebbe risultata viziata (art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993) , travolgendo anche gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, in uno con gli art t. 23 e 50 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , la ricorrente impugna la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che ‘non vi è dubbio che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale avviene nel momento in cui il P.M. emette la richiesta di rinvio a giudizio e non nel momento in cui il GUP accoglie la richiesta con il relativo decreto di rinvio a giudizio’ .
In particolare, la società ricorrente deduce che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. presso il Tribunale di Forlì in data 12 settembre 2012, era stata posta una questione di competenza che avrebbe privato di effetti l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale. Risolta la questione di competenza, si era arrivati ad un nuovo atto di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale , emesso nel 2017, ben dopo la data RAGIONE_SOCIALE‘invito a comparire formulato dall’amministrazione e RAGIONE_SOCIALE‘accer tamento con adesione.
Ne deriverebbe, secondo la contribuente, che sia la pretesa fiscale che l’accertamento con adesione erano privi dei presupposti legali di efficacia, sicché essa avrebbe diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza IR AP versata.
3. Il ricorso è inammissibile.
A pag. 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si legge che ‘… Fermo restando che l’invito cui è seguita l’adesione è successivo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, la mancanza di una sentenza assolutoria in senso ampio in relazione ai capi d’imputazione indicati, esclude il diritto al rimborso richiesto e la relativa adesione all’invito determina l’intangibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti , poiché avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione , devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in questione il quale, invece, in conformità RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALE‘istituto, deve ritenersi intangibile ‘ (così la sentenza d’appello, che richiama per stralci Cass., sez. 5, n. 26109/2020, Rv. 659876-02).
Orbene, non essendo stata data prova RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione da l reato, contestato agli esponenti RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, di abusivo esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria e finanziaria, il ricorso si appunta esclusivamente sull’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘atto costituente l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale da parte del P.M. e sul la qualificazione del processo verbale di constatazione come atto meramente endoprocedimentale.
Coglie nel segno, dunque, la difesa erariale quando osserva, nel controricorso, che la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello che fa leva, per respingere l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente, sulla intangibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione: la società ricorrente, infatti, nulla deduce circa la natura RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione; non contrasta la citata affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, ma sostanzialmente, nell’inter o excursus del ricorso, ne prescinde, sostenendo senza sviluppo argomentativo che l’accertamento con adesione non si differenzierebbe dagli atti impositivi autoritativi ed unilaterali con i quali l’amministrazione procede ai recuperi a tassazione.
Senonché, la affermata ‘intangibilità’ RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione concretizza una ratio decidendi autonoma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in grado di sorreggere da sola il dispositivo, con la conseguenza che la sua mancata specifica censura determina la carenza di interesse a ricorrere o, secondo altro orientamento, il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 -01; cfr. anche, sulla stessa vicenda sostanziale dalla quale origina il presente contenzioso, Sez. 5, Ordinanza n. 18680 del 2023; Sez. 5, Ordinanza n. 10741 del 2023).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore del l’RAGIONE_SOCIALE , che si
liquidano in euro dodicimila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2023.