Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10522 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10470-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il quale è elett.te dom.to;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7482/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 21/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. e I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2013 ;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Salerno che, con sentenza n. 4978/2019, dichiarò il ricorso inammissibile;
che la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, la quale, con sentenza n. 7482/2021, depositata il 21/10/2021, rigettò il gravame, confermando la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso, per effetto dell’inoppugnabilità dell’atto impositivo per cui è causa, in conseguenza della definizione, a seguito della sottoscrizione del relativo accordo, del procedimento di accertamento con adesione attivato dalla contribuente;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione…per errata valutazione del diritto controverso: mancata efficacia dell’accertamento con adesione e assenza dell’accordo concordato Erronea applicazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 218 del 1994 -Violazione e falsa applicazione art. 360 c. 1 n. 5 in relazione ad un fatto decisivo
per il giudizio e nel contraddittorio tra le parti: il valore della sottoscrizione del falsus procurator e mancata sottoscrizione del soggetto presente. Erronea valutazione dei documenti di causa ed irragionevolezza della decisione riguardo l’impugnazione ex art. 17bis Dlgs 546/92 ‘ (cfr. ricorso, pp. 5 -6), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto (a) che, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, ex art. 9 del D.Lgs. n. 218 cit., sia sufficiente la sottoscrizione dell’accordo laddove, al contrario, occorre il pagamento – non dimostrato, nella specie – degli importi convenuti ovvero della prima rata, e (b) regolarmente sottoscritto l’accordo, nonostante l” asserito atto di adesione (n. NUMERO_DOCUMENTO )’ (cfr. p. 7 della motivazione), posto dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R. alla base della propria decisione, non sia stato vergato dal legale rappresentante di essa RAGIONE_SOCIALE né da un suo delegato (difettando agli atti, anzi, qualsivoglia ‘ documento di delega procura ad agire in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE -cfr. ivi, ult. cpv.);
che il motivo è, in parte inammissibile, in parte infondato;
che premesso che (1 ) l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza non costituisce ragione d’inammissibilità della censura quando -come nella specie -sia possibile ricondurre tali diversi profili a specifici e diversi motivi di impugnazione (Cass., Sez. 1, 9.12.2021, n. 39169, Rv. 663425-02) e (2) il mezzo di gravame in esame si manifesta inammissibile -per novità della doglianza – in relazione al lamentato vizio motivazionale della pronuncia impugnata relativamente alla denunziata mancata sottoscrizione dell’accordo per cui è causa da parte di soggetto abilitato a rapprese ntare la contribuente innanzi all’Ufficio (ed infatti, nel silenzio della gravata decisione sul punto, parte ricorrente, contravvenendo al dovere di specificità ex art. 366,
comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non ha chiarito se, come e quando la censura fu posta nei precedenti gradi di giudizio. Arg. da Cass., Sez. 6-5, 13.12.2019, n. 32804, Rv. 656036-01), risulta (3) altresì infondata la censura di violazione di legge con riferimento al momento ‘ perfezionativo ‘ dell’accordo ex art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997;
che, in presenza della formulazione, da parte del contribuente, di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale adesione, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, l’accordo eventualmente raggiunto, redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore speciale) e dal capo dell’ufficio (o da un suo delegato) (cfr. il successivo art. 7), indica gli importi dovuti dal primo, anche in via rateale (cfr. l’art. 8, commi 1 e 2), e la definizione si perfeziona ‘ con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall’articolo 8, comma 2 ‘ (cfr. l’art. 9, comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis );
che il complessivo sistema supra esposto è stato ricostruito nel senso che: a) quando l’istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l’accertamento così definito -mediante anche la fissazione del quantum debeatur – diventa intangibile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell’Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo come prescrive il d.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3; b) diverso dalla conclusione dell’accordo è invece il ” perfezionamento della definizione ” concordata, che si ottiene mediante il versamento all’erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata); c) solo dopo il perfezionamento e, cioè, dopo il pagamento
del debito tributario scaturente dall’accordo, l’atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma 4, ult. per.) (cfr., recentemente, Cass., Sez. 5, 23.11.2022, n. 34576, in motivazione, p. 5, sub 6);
che la giurisprudenza di questa Corte ne ha tratto la conclusione per cui il pagamento dell’importo dovuto ovvero della prima rata non costituisce una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa, con la conseguenza che, in difetto, la procedura medesima non può dirsi perfezionata, con permanenza, nella sua integrità, dell’originaria pretesa tributaria (arg. da Cass., Sez. 5, 2.10.2013, n. 22510, Rv. 628807-01);
che, tuttavia, tale permanenza di efficacia dell’originario avviso di accertamento, nel caso -che ricorre nella specie – di mancato adempimento dell’accordo, costituisce previsione posta a garanzia del fisco (cfr. Cass. 15980/2020 e Cass. n. 2161/2019) e non anche del contribuente, essendo esclusa la possibilità, dopo la conclusione dell’accordo, di ripensamenti, stante la sua immodificabilità: sicché il successivo inadempimento dell’accordo non consente al contribuente di procedere alla impugnazione RAGIONE_SOCIALE stesso né, a maggior motivo e come correttamente rilevato dalla C.T.R., dell’atto impositivo ad esso sotteso ed oggetto della transazione, giustificando, piuttosto, l’adozione, da parte dell’ente impositore, dei normali mezzi di coercizione per la soddisfazione del proprio credito (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 5, 30.4.2009, n. 10086; Cass., Sez. 5, 2161/2019 e Cass., Sez. 5, n.15980/2020);
che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -la ‘ omessa motivazione su
un fatto decisivo: mancato esame della pretesa fiscale e dei rilievi alla medesima. Violazione dell’art. 112 cpc dell’art. 24 Cost. mancato riscontro alle tesi contrapposte poste dalle parti ‘ -cfr. ricorso, p. 8);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione