Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 13/09/2024
Oggetto: Cartella di pagamento fondata su sentenza passata in giudicato – Accertamento con adesione – Possibilità di accedere al beneficio Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11835/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 6664/2016, depositata il 7.11.2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11.7 .2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Roma, NOME impugnava la cartella di pagamento, avente ad oggetto la rideterminazione di tributi (Irpef, Iva, Irap) per gli anni 2003 e 2004, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della medesima Commissione tributaria, con cui era stata parzialmente accolta l’impugnazione ad una precedente cartella di pagamento da parte del contribuente.
In primo ed in secondo grado, l’impugnazione del contribuente veniva accolta, poiché l’Ufficio, nell’emettere la seconda cartella, relativa ai tributi rideterminati, aveva applicato le sanzioni in misura massima, senza riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, con conseguente aumento dell’importo complessivamente dovuto. In particolare, la Commissione regionale aveva ritenuto sussistente una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che decidevano di aderire all’accertamento senza proporre ricorso e coloro che, avendo invece deciso di proporre ricorso, vedevano parzialmente accolte le loro ragioni e rideterminati i tributi dovuti.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un solo motivo. Il contribuente ha resistito, depositando controricorso e una memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997; 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997; 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la CTR nel riammettere il contribuente alle agevolazioni sanzionatorie previste dal cit. art. 15, poiché esse si applicherebbero solo in caso di adesione all’accertamento e di (conseguente) rinuncia ad impugnare l’avviso, con immediato adempimento della pretesa tributaria, e non vi sarebbe alcuna
ingiustificata disparità di trattamento con gli altri contribuenti, trattandosi di situazioni non comparabili (acquiescenza e definizione agevolata, da un lato, e contestazione e rideterminazione, dall’altro). La ricorrente eccepisce, poi, l’intervenuto giudicato sulla misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate.
2. L’unico motivo di doglianza è fondato e va accolto.
Ed invero, l ‘ art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 prevede una riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o liquidazione , formulando istanza di accertamento con adesione e provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, determinate tenendo conto della predetta riduzione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il contribuente che, nei termini per impugnare l’atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo (Cass. n. 18900/2016, Rv. 641483-01).
Lo scopo della disposizione in esame, quindi, è chiaramente quello di deflazione del contenzioso tributario. Viene, infatti, accordata una riduzione della sanzione per il mancato pagamento del tributo, a fronte dell’interesse pubblico ad una riduzione del numero RAGIONE_SOCIALE controversie. Attesa la ratio della norma, è evidente che la misura agevolativa non può trovare applicazione nel caso in cui il contribuente abbia comunque proposto impugnazione, poiché altrimenti verrebbe meno la finalità deflattiva che il legislatore ha inteso perseguire.
Tale conclusione non muta anche se, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la prima impugnazione del contribuente, sia stata emessa una seconda cartella di pagamento, contenente la rideterminazione dei tributi. Essa, infatti, non può
consentire una riapertura dei termini per l’adesione all’accertamento, non trattandosi di cartella autonoma, ma limitata alla riliquidazione dell’imposta in esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
E’ vero , come evidenziato dal contribuente, che la seconda cartella, nel riliquidare le imposte e nell’applicare le sanzioni senza riduzione, giunge a calcolare un importo complessivamente superiore a quello della prima cartella. Tuttavia, questa è una conseguenza di fatto (neppure abnorme alla luce della finalità deflattiva della norma), legata al meccanismo RAGIONE_SOCIALE strumento agevolativo in questione, che consente, come si è visto, una riduzione della sanzione solo ove il contribuente provveda a corrispondere tutte le somme dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine per la proposizione del ricorso. Peraltro, la misura della sanzione di per sé irrogata (se superiore al minimo edittale e ritenuta eccessiva) doveva essere oggetto di impugnazione specifica nel merito, dove invece il contribuente ha fatto valere solo l’aspetto della mancata facoltà di definizione agevolata.
La misura agevolativa in esame, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, non appare contraria ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost..
Giova premettere che, con riferimento ad altre misure limitative della possibilità di promuovere ricorso in materia tributaria, la Corte costituzionale non ha ravvisato alcuna contrarietà ai principi costituzionali, ritenendo che tale scelta del legislatore rientri nell’ambito della sua discrezionalità nella individuazione di misure volte a perseguire l’interesse generale alla deflazione del contenzioso tributario e, dunque, alla riduzione del numero dei processi, così assicurando il contenimento dei tempi ed un più attento esame di quelli residui (cfr. Corte cost. n. 98/2014; n. 38/2017).
Nel caso in esame, la misura agevolativa prevista dall’ art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 non determina una ingiustificata disparità
di trattamento, in quanto disciplina in modo diverso due situazioni diverse, riconoscendo una riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni solo a coloro che rinuncino a promuovere il ricorso, accettando la determinazione dell’imposta effettuata dall’Ufficio. Tale differente t rattamento rispetto a coloro che decidono di promuovere il ricorso non appare irragionevole, in quanto volto a perseguire l’interesse generale della deflazione del contenzioso tributario.
Inoltre, la misura in questione non limita il diritto di difesa, essendo sempre consentito al contribuente impugnare l’atto impositivo, non avvalendosi del beneficio previsto dalla norma.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, non risulta corretta la decisione impugnata, che ha accolto l’impugnazione del contribuente, ritenendo applicabile l’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997.
Pertanto, in accoglimento del l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, per l’ ulteriore esame dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione