Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35502 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 35502 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1495, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 22.11.2021, e pubblicata l’8.2.2021;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto: Istanza di rimborso Irpef 2010 – Capitali detenuti all’estero Voluntary disclosure – Accertamento con adesione Intangibilità.
raccolte le conclusioni del P.M., AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO , il quale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per il ricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa e, per la controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. COGNOME NOME proponeva procedura di voluntary disclosure , con riferimento all’anno 2010, in relazione a capitali non dichiarati detenuti all’estero dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio al 97,86%. Tutti i capitali in questione risultavano riferibili ai dividendi distribuiti dalla società, che a sua volta aderiva a separata procedura conciliativa. Nell’ambito di questa seconda procedura, la società evidenziava che parte RAGIONE_SOCIALE somme contestate erano pervenute sul conto nel 2010, ma solo per effetto di un giroconto da altro conto corrente precedentemente acceso, e pertanto non risultavano ascrivibili ad un incremento patrimoniale imponibile maturato nell’anno 2010. L’Amministrazione finanziaria accoglieva i rilievi proposti dalla società e riduceva l’importo del debito fiscale. Frattanto, in data 30.11.2016, il contribuente aveva provveduto a definire con adesione la propria posizione debitoria, ed aveva quindi onorato il debito concordato. L’importo versato, però, includeva anche le somme che, in sede di accertamento con adesione promosso dalla società, erano state riconosciute come non dovute. Il contribuente riferisce di essere stato consigliato in sede di contraddittorio da esponenti della stessa RAGIONE_SOCIALE di aderire all’accertamento come originariamente proposto, salvo procedere poi a proporre istanza di rimborso. Il ricorrente si regolava in tal senso, e proponeva la sua istanza restitutoria, ma
l’Amministrazione finanziaria non rispondeva alla domanda di rimborso.
Il silenziorifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria sulla istanza restitutoria era impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che rigettava il ricorso, perché di fatto proposto avverso una procedura di accertamento con adesione divenuta definitiva.
NOME COGNOME spiegava ricorso avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici del primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. La CTR confermava la decisione assunta dalla CTP.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice del gravame, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, ed ha domandato rigettarsi il ricorso. Ha quindi depositato memoria il ricorrente, anche replicando alle osservazioni del AVV_NOTAIO.M.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, per avere il giudice dell’appello proposto una motivazione della sua pronuncia meramente apparente.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.
218 del 1997, degli artt. 5 quater e 5 quinquies del Dl n. 167 del 1990, dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 163 del Dpr 917 del 1986 (Tuir) e degli artt. 1431 e 2033 cod. civ., nonché dell’art. 4, par. 3, del Trattato UE, per avere la CTR impropriamente pronunciato sull’impugnabilità di un accertamento con adesione, mentre oggetto del contendere era un diniego tacito di rimborso.
I due motivi di ricorso proposti dal contribuente presentano elementi di connessione, ed appare opportuno trattarli congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, anche in considerazione della decisione assunta.
3.1. La controricorrente RAGIONE_SOCIALE replica al contribuente affermando l’inammissibilità dell’istanza di rimborso proposta in questo giudizio, perché successiva ad altra analoga istanza dichiarata inammissibile con pronuncia della CTP di Avellino divenuta definitiva. Inoltre, la domanda proposta in questo giudizio da COGNOME NOME è comunque inammissibile, sostiene l’Amministrazione finanziaria, perché non è consentito contestare, neanche mediante un’istanza di rimborso, un atto di adesione divenuto definitivo. Nessun rilievo assume, invero, l’accertamento con adesione stipulato in diversa e distinta procedura con la società, che peraltro ha conseguito l’esclusione dall’imposizione RAGIONE_SOCIALE somme cui opera riferimento l’odierno ricorrente, ma ha pure concordato dovessero includersi nell’accertamento ulteriori somme che non sono state oggetto di accertamento con adesione nei confronti del COGNOME.
La CTR motiva in sintesi, ma con chiarezza, la propria pronuncia, rilevando che ‘la definizione di un accertamento in adesione (tale era infatti la procedura di chiusura RAGIONE_SOCIALE domande di voluntary disclosure) non è soggetta a revoca per una causa sopravvenuta non prevista dalla legge … la norma applicabile al caso di specie, art. 2, comma 3, del D.Lgs. 218/1997, prevede infatti che ‘l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione, non è integrabile o modificabile’. Anche’ la Corte di legittimità, nella pronuncia Cass. sez. V, 27.9.2017, n. 22588, ‘prende in considerazione questo aspetto, tra l’altro proprio in relazione alla richiesta di rimborso di maggiori sanzioni (rispetto a quanto dovuto secondo il contribuente) pagate per la mancata compilazione del quadro RW. Secondo la Suprema corte, l’adesione alla definizione agevolata preclude ogni possibilità di agire per l’accertamento dell’inesistenza del presupposto impositivo … di conseguenza, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, deve ritenersi l’inammissibilità della domanda di rimborso’ (sent. CTR, p. II s.).
4.1. Non ricorre pertanto un’ipotesi di motivazione apparente, e la valutazione espressa dalla CTR risulta condivisibile. Merita innanztutto di essere evidenziato che il giudice dell’appello non ha frainteso la domanda proposta dal contribuente, pronunciando sulla non impugnabilità di un accertamento con adesione anziché in ordine al rifiuto tacito opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso. Il giudice del gravame ha ritenuto improponibile un’istanza di rimborso introdotta avverso un atto divenuto definitivo all’esito di una procedura consensuale intercorsa tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il contribuente.
4.2. Del resto la valutazione espressa dal giudice del gravame risulta conforme all’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad una pluralità di ipotesi di accertamento con adesione.
Questa Corte regolatrice, come segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni scritte, ha infatti già avuto occasione di chiarire che ‘in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, poiché avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento in questione il quale, invece, in
conformità della “ratio” dell’istituto, deve ritenersi intangibile’, Cass. sez. V, 17.11.2020, n. 26199 (evidenza aggiunta, conf. Cass. sez. V, 25.5.2018, n. 13129); non essendosi recentemente mancato di specificare che ‘l’accertamento definito con adesione non è suscettibile di impugnazione, né risulta integrabile o modificabile da parte dell’ufficio, in considerazione della “ratio legis” sottesa all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, volta a pervenire alla intangibilità dell’accordo, conformemente alla finalità dell’istituto connotata, a fronte dell’effetto premiale per il contribuente, dall’interesse pubblico all’immediata acquisizione RAGIONE_SOCIALE somme risultanti dall’accordo; ne deriva che, una volta che dette somme siano state versate, esse non possono più essere messe in discussione, con l’ulteriore effetto della deflazione del contenzioso’, Cass. sez. V, 25.7.2022, n. 23224.
4.3. Il ricorso proposto dal contribuente risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto, neppure essendo necessario indagare il fondamento RAGIONE_SOCIALE difese proposte dall’Amministrazione finanziaria, laddove ha sostenuto l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente per essere duplicazione di altra identica istanza restitutoria, respinta dalla CTR di Avellino con pronuncia divenuta definitiva.
Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della causa.
5.1. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, anche del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.