Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30709 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30709 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 22312/2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’A AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, nonché, per procura allegata alla memoria integrativa, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 383/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 25 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Il 17 luglio 2013 l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate notificò a RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento, con i quali riprendeva a tassazione, a rispettivi fini Ires e Irap per l’anno 2008, alcune componenti negativi di reddito erroneamente dedotte, in quanto di competenza dell’annualità precedente.
A seguito di procedura di accertamento con adesione, il 29 gennaio 2014 le maggiori imposte accertate vennero compensate fino a capienza con quelle che la contribuente aveva indebitamente versato per l’anno 2007.
Ai fini del perfezionamento dell’adesione, la società vers ò all’Erario, per quanto in questa sede d’interesse, anche gli interessi sulle maggiori imposte versate per l’anno 2007 che non avevano trovato capienza per maggior differenziale; dei corrispondenti importi, la stessa chiese poi il rimborso ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di seguito impugnando il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano.
Al giudizio così radicatosi fu poi riunito quello successivamente instaurato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE avverso il diniego espresso di rimborso degli interessi sulle imposte versate in eccedenza, contenuto nell’atto di costituzione depositato dall’Amministrazione nel primo giudizio.
All’esito, la C.T.P. accolse solo parzialmente la domanda, in particolare rigettando l’istanza di rimborso degli interessi attivi maturati sulle somme versate in eccedenza per l’anno 2007 .
Il successivo appello, proposto dalla società contribuente, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
I giudici del gravame osservarono che in sede di accertamento con adesione le somme versate dalla società a titolo di imposte per il 2007 erano state utilizz ate dall’Erari o in compensazione con il debito fiscale accertato a carico della stessa per l’anno successiv o.
Ritennero, quindi, che tale circostanza fosse ostativa al rimborso degli interessi, conformemente alla natura della negoziazione del credito d’imposta, la cui definizione investe tutti gli aspetti del medesimo, interessi compresi, inibendo ogni ulteriore pretesa del contribuente.
La sentenza d’appello è impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
Considerato che:
Con l’unico mezzo di impugnazione è dedotta violazione dell’art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La ricorrente, pur senza disconoscere gli effetti dell’adesione prestata agli accertamenti, perfezionatasi con il pagamento delle
imposte, degli interessi e delle relative sanzioni, assume che la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALER. avrebbe errato nel non ritenere operante, nella specie, il disposto della norma invocata, a mente della quale il ritardato rimborso di imposte pagate per versamenti diretti effettuati dal contribuente comporta il diritto di quest’ultimo a vedersi riconoscere gli interessi al saggio previsto per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento e quella dell’ordinativo di rimborso.
2. La censura è infondata.
La tesi della ricorrente contrasta, infatti, con il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale, una volta che l’accertamento del tributo sia stato definito con adesione, mediante il procedimento dettato dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e la definizione si sia perfezionata con il versamento delle somme dovute, ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto medesimo, il contribuente non conserva la facoltà di proporre istanza di rimborso di quanto assume versato in eccesso per la parte interessata dall’accordo .
È stato affermato, in particolare, che il noto principio di intangibilità dell’accertamento definito con adesione -secondo cui quest’ultimo non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio -«non può che comportare l ‘ ovvia conseguenza della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell’accordo, le quali non costituirebbero altro che una surrettizia forma di impugnazione di quest’ultimo»; risulterebbe, infatti, così tradita la ratio dell’istituto, «connotata, a fronte dell’effetto premiale per il contribuente, dall’interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti
dall’accordo, le quali, una volta versate, non possono più essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l’ulteriore effetto della deflazione del contenzioso)» (così, fra le altre, Cass. n. 23224/2022; Cass. n. 26109/2020; Cass. n. 13129/2019; Cass. n. 5744/2018).
In altri termini, e come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, è in sede di adesione che il contribuente deve far valere il proprio diritto a vedersi corrisposti gli interessi sulle maggiori somme versate; per contro, l’accordo raggiunto sull’utilizzo in compensazione delle imposte, senza il riconoscimento dei relativi interessi, sostanzia l’implicita rinunzia ad ogni pretesa in proposito.
Del resto, non appare condivisibile il richiamo effettuato dalla ricorrente sic et simpliciter al disposto di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, riferito al caso in cui il contribuente abbia versato somme in eccesso; nel caso di specie, infatti, il meccanismo della compensazione è intervenuto in guisa di sanatoria di un’irregolarità commessa dalla società contribuente -concernente la deducibilità di costi -con la finalità di definirne la posizione in seguito al fatto ch’essa era stata destinataria di atti impositivi.
Il ricorso è pertanto meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.