Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2778 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2778 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
sul ricorso 1900/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
COGNOME
COGNOME CECILIA;
– intimata –
proposto avverso la sentenza n.7747/10/2014 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 17/12/2014;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 7747/10/2014 depositata il 17/12/2014 rigettava l’ appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rieti n. 14/1/2013 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da COGNOME NOME, esercente attività di commercio al dettaglio di tabacchi e generi di monopolio, e annullamento dell’ avviso di accertamento per II.DD., IVA e sanzioni 2004.
L’atto impositivo derivava da un COGNOMEllo determinato in ragione della discrasia emersa dallo studio di settore ex art.62 sexies d.l. n.331/1993 rispetto ai ricavi dichiarati, relativi alla commercializzazione di beni e servizi non soggetti ad aggio e ricavo fisso.
Il giudice di prime cure riteneva infondata la pregiudiziale prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE di irricevibilità del ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per la concessione della proroga dei termini di decadenza e, nel merito, accoglieva il ricorso in considerazione della modestia dell’attività svolta e dei ricavi accertati, i quali si discostavano di poco da quelli dichiarati.
Il giudice d’appello confermava tale decisione . In particolare, sulla questione preliminare valorizzava il fatto che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione determinava nel caso in esame la sospensione del termine per impugnare per 90 giorni e che nella fattispecie si era realizzato un contraddittorio con la contribuente ai sensi dell’art.5 d.lgs. n.218/1997, ma solo informale e tale da ritenersi non avvenuto . Per l’effetto, riteneva applicabile la sospensione del termine
per impugnare e tempestivo il ricorso introduttivo. Nel merito, condivideva le determinazioni del primo giudice, in quanto uno scostamento del 7% rispetto al dichiarato non costituivano gravi incongruenze, base per l’applicazione del d.lgs.62 sexies , comma 2, d.l. n.331/1993.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione per due motivi, mentre la società è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, comma 2, 11, e 12 d.lgs. n. 218/1997, nonché 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per aver il giudice mancato di dichiarare tardivo il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Il motivo è fondato.
2.1. Sul piano normativo, l ‘art.5 d.lgs. 218/1997, nel testo ratione temporis vigente, prevede al comma 1, per quanto qui interessa: «L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte (…) ».
Inoltre, l ‘art.6, comma 2, d.lgs. n. 218/1997, nel testo ratione temporis vigente, dispone: «Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta
libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico», con conseguente sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni.
Infatti, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la presentazione dell’istanza di definizione, così come il protrarsi della relativa procedura, sterilizza il termine d’impugnazione per novanta giorni (Cass. n.13172 del 2019).
Tali regole sono reiterate, agli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 218/1997 per gli accertamenti relativi alle imposte armonizzate.
2.2. In chiave interpretativa, questa Corte (v. Cass. n.444 del 2015) ha affermato che «nel procedimento di accertamento per adesione l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del fisco è del tutto facoltativa avendo solo la funzione di garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire al contribuente una immediata cognizione RAGIONE_SOCIALE questioni sul tappeto. L’attivazione del procedimento non riveste, dunque, carattere di obbligatorietà essendo l’attivazione stessa lasciata in tutti i casi alla valutazione degli uffici, poiché l’art. 6, comma 2, prevede la possibilità per il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, di attivare, a sua volta, il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza apposita. Tale invito riveste, dunque, carattere unicamente informativo della possibilità di aderire e la disposizione dell’art. 5 e non richiede l’osservanza di particolari modalità. Solo ai fini di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, l’invito al contribuente è normalmente comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato ai sensi del d.P.R. n.600 del 1973, art.60 (Circ. min. n. 235 del 1998)».
Coerentemente, è stato anche stabilito (v. Cass. n.21096 del 2018) che la violazione RAGIONE_SOCIALE norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell’atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE stesso che segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell’avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo.
2.3. Orbene, nel caso di specie, è accertato nella sentenza impugnata che l’avviso è stato preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, sebbene l’asseveramento sia accompagnato dall’ affermazione riduttiva secondo cui «il contraddittorio non ha rispettato le formalità previste dalla legge. Invero l’Ufficio proponeva solo verbalmente una riduzione dei maggiori ricavi del 25%, senza tener in alcun conto la peculiare situazione logistica e le modestissime dimensioni dell’at tività come esercitata dall’interessat a. Il verbale negativo di adesione, infatti, non risulta formalizzato, tanto che l’Ufficio non lo deposita ».
Tale chiosa non è condivisibile. È vero che la Corte ha affermato (cfr. Cass. n.23828 del 2025) che, in caso di accertamento con adesione, la sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, ma nel senso che resta a tal fine irrilevante la circostanza che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria , perché ciò che gli dev’essere assicurato è lo spatium deliberandi finalizzato a valutare l’opportunità di proporre la relativa istanza.
Va al proposito ricordato che il decorso di detto termine non comporta l’acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall’esercizio di una facoltà (cfr. Cass. n.15430 del 2022), ma è volto solo a garantire al contribuente tale lasso di tempo per deliberare sull’opportunità dell’ istanza.
2.4. Nel caso in esame, il giudice non si avvede che il punto decisivo non è la mera formalità della verbalizzazione del pur intervenuto contraddittorio, ma, in primo luogo, il fatto che l’Ufficio abbia anteriormente inviato al contribuente l’invito a comparire di cui all’articolo 5 d.lgs. n. 218/1997, perché ciò gli ha dato la facoltà di interloquire con l’Amministrazione nel procedimento amministrativo e così, funditus , di valutare anche l’opportunità dell a definizione prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori e, a maggior ragione, il fatto che il contraddittorio è anche effettivamente intervenuto prima della notifica dell’avviso .
L’ interpretazione data del compendio normativo sopra richiamato è pienamente conforme agli artt. 24 Cost., 41 CDFUE e 6 CEDU poiché, s e l’interlocuzione con l’Amministrazione è già intervenuta in concreto, e anche se questa è già stata concretamente resa possibile dall’invito a comparire anteriormente notificato, non vi è ragione per dare al contribuente, già perfettamente edotto della questione e della possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, un ulteriore spatium deliberandi per proporre l’istanza , senza che per ciò vi sia alcuna violazione dei diritti della difesa.
Da quanto sopra ricostruito, in sintesi, discende che:
«In tema di rettifica, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non produce l’effetto sospensivo del termine per impugnare di 90 giorni quando sia stata preceduta dall’invito a comparire di cui all’articolo 5 d.lgs.
218/1997, perché il contribuente è stato già messo nelle condizioni di valutare anche l’opportunità dell a definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore ‘spatium deliberandi’ ».
3.1. In applicazione di quanto sopra affermato in diritto, dal momento che l’avviso di accertamento è stato notificato il 20.10.2008, l’istanza di accertamento con adesione (v. p. 2 ricorso), presentata in data 19.12.2008 (v. p. 3 sentenza) non ha sospeso i termini di 90 giorni, perché in precedenza era già stato notificato al contribuente l’invito a comparire ed era anche intervenuto (in data 3.10.2008, si legge a p. 2 ricorso) in concreto il contraddittorio, con conseguente tardività del ricorso introduttivo, presentato solo il 19.3.2009 (v. p. 2 ricorso), ben oltre il termine perentorio di 60 giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, recante una denuncia di violazione di legge circa il merito RAGIONE_SOCIALE riprese.
La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382 u.c. cod. proc. civ., perché ab origine «la causa non poteva essere proposta » da NOME COGNOME COGNOME l’avviso di accer tamento per tardività dell’impugnazione .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385, comma 2, cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; condanna la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese
di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, liquidate in euro 2.600 per compensi per il primo grado, in euro 3.100 per compensi per il secondo grado e in euro 2.400 per il presente giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME