Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7205 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7205 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21022/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.
SILENZIO-RIFIUTO IRPEF
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 1093/2/2017, depositata in cancelleria il 10/2/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE emise, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Boutique, un avviso di accertamento con il quale rettificò il reddito d’impresa recuperando le somme che apparivano finanziamenti ai soci, ma che in realtà risultavano essere compensi corrisposti agli amministratori, per euro 97.000.
Nei confronti della società si procedette al recupero della ritenuta d’acconto del 20%, pari ad euro 19.400.
La società, ricevuto l’avviso di accertamento, propose e concluse un accertamento con adesione.
Conseguentemente, NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘l’odierno contribuente’ ) ricevette, in data 1/10/2013, la notificazione dell’avviso di accertamento con il quale si recuperò a tassazione la somma di euro 48.500, pari al 50% della somma contestata alla società.
L’ufficio, in sede di accertamento , non detrasse la quota di ritenuta recuperata dalla società pari ad euro 9.700.
Anche tale accertamento fu oggetto di definizione ex art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 218/97.
Il contribuente, rilevata l’omessa de trazione RAGIONE_SOCIALE operate ritenute, propose istanza di rimborso e, al maturare del silenzio-rifiuto, ha proposto ricorso chiedendo la ripetizione dell’asserito indebito.
La CRAGIONE_SOCIALET.P. di Avellino accolse il ricorso, riconoscendo il diritto del contribuente al recupero RAGIONE_SOCIALE imposte versate per suo conto dal sostituto d’impost a.
Su appello dell’ufficio , la C.T.R. territoriale respinse il ricorso, ritenendo che, nonostante la definitività dell’avviso di accertamento notificato al contribuente, quest’ultimo non potesse subire un prelievo fiscale ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge.
Avverso la sentenza d’appello , l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi
Il contribuente si difende con controricorso, ulteriormente illustrato da una memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che ‘il divieto di arricchirsi indebitamente in danno di altri (il quale costituisce un principio generale dell’ordinamento, compreso quello tributario , e pure a prescindere dall’esistenza in esso di una norma specifica come quella dell’art. 2033 del codice di diritto comune) determina in capo all’ufficio finanziario un obbligo di restituzione a favore del rich iedente’ . Deduce l’RAGIONE_SOCIALE che tale statuizione violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e che la sentenza sarebbe nulla in quanto il contribuente non avrebbe mai dedotto la spettanza del rimborso ai sensi dell’art. 2033 c.c.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha fondato l’accoglimento della domanda di rimborso sulla eccessività del prelievo fiscale operato senza decurtare la ritenuta d’acconto recuperata nei confronti della società.
Il richiamo, nella sentenza impugnata, dell’art. 2033 c.c. è stato fatto solo per argomentare l’esistenza, anche nell’ordinamento tributario, del divieto di locupletazione a danno del contribuente, sicché la censura fondata sull’affermazione che l’istanza di rimborso non faceva riferimento all’art. 2033 c.c. è del tutto fuori centro.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 218/97 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata perché essa non avrebbe tenuto conto che il contribuente aveva provveduto a definire con adesione la controversia sull’avviso di accertamento, pagando quanto dovuto ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, con la conseguenza che, una volta concluso il procedimento di accertamento con adesione, le sue risultanze non sono più integrabili o modificabili da parte dell’ufficio, né impugnabili da parte del contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo che il contribuente ha ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento e che, avendo provveduto al pagamento, non ha proposto impugnazione , con la conseguenza che l’atto impositivo è divenuto definitivo con conseguente inammissibilità del ricorso avente ad oggetto l’istanza di rimborso. In particolare, il contribuente avrebbe dovuto impugnare l’atto impositivo ovvero, in via amministrativa, sollecitarne la rettifica.
Non avendolo fatto, l’atto impositivo è divenuto intangibile .
3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati e decisi congiuntamente, sono fondati.
Questa Corte ha affermato che la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude al contribuente la facoltà di impugnare l’originario atto impositivo, poiché una tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale dell’atto di adesione, che non è consentita dall’ordinamento, in quanto l’atto predetto è destinato a regolare definitivamente il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e il contribuente, salvo che quest’ultimo non versi nei termini l’importo dovuto, ritornando così il rapporto ad essere regolato solo dall’atto impositivo originario (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 26618 del 14/10/2024, Rv. 672702 – 01).
Più in generale, in tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia aderito alla definizione dell’accertamento con adesione ex artt. 2 e ss. d.lgs. n. 218 del 1997, la preclusione del diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate a tale titolo è questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, senza che occorra una specifica deduzione della parte interessata a farla valere (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 35879 del 22/12/2023, Rv. 669937 -01; Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 23224 del 25/07/2022, Rv. 665487 – 01). Ne consegue che nel caso di specie, una volta concluso il procedimento di accertamento con adesione, il contribuente non può rimettere in discussione il rapporto d’imposta con una richiesta di rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso tenuto conto del prelievo fiscale operato nei confronti della società.
Inoltre , coglie nel segno l’RAGIONE_SOCIALE quan do deduce che, una volta scaduto il termine per impugnare l’atto impositivo, esso si consolida, tanto che, se non viene esercitato il potere di autotutela o se questo potere non viene vittoriosamente sollecitato, una successiva domanda di rimborso sarebbe inammissibile in quanto preclusa proprio dalla definitività del detto atto.
Orbene, il contribuente non poteva chiedere il rimborso di un versamento effettuato a titolo di imposta, in quanto l’atto impositivo era divenuto definitivo e non era stato rimosso in autotutela.
4. In conclusione, il ricorso è accolto in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, mentre il primo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo di primo grado.
Attesa la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro duemiladuecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)