Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5802 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5802 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23593/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO n. 2187/2021 depositata il 10/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente presentò il 3/3/2017 una dichiarazione DOCFA in merito a un immobile di sua proprietà in RAGIONE_SOCIALE (VA), censito a catasto in categoria A/8, al foglio 2, classe 3, particella 195, sub 1 e 2, proponendo la soppressione RAGIONE_SOCIALE particelle sub 1 e 2, costituendo i subb da 501 a 505 e proponendo per l’abitazione il sub 506 e la categoria A/7 (abitazione in villini) con rendita di € 2.272,40.
A seguito di verifica e sopralluogo, avvenuto il 2 ottobre 2018 di concerto tra le parti, il 26/11/2018 l’Ufficio notificò al proprietario un avviso d’accertamento catastale con cui era stato attribuito al costituito sub 506 la categoria A/8 (villa) con re ndita di € 3.483,50 in virtù, oltre che d ella pregressa classificazione, dell ‘ampiezza dell’abitazione comprendente 20 vani della superficie catastale di mq 593 escluse le aree scoperte.
Il contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese che, nel contraddittorio con l’ufficio e con l’intervenuta RAGIONE_SOCIALE (ente gestore dei servizi pubblici locali per conto del RAGIONE_SOCIALE), con sentenza n. 86 del 28/1/2020 respinse il ricorso.
Su appello del contribuente, anche in questa fase nel contraddittorio con le due controparti, con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in Milano respinse il ricorso.
Secondo il giudice d’appello:
-era giustificata la condanna alle spese della fase cautelare in I grado (€ 500,00), giusta la soccombenza nel merito, così come quella a favore della concessionaria (€ 1.000,00) che era legittimata a intervenire ad opponendum in quella sede, atteso che la legittimazione dei Comuni si estende alla concessionaria che gode di una remunerazione proporzionale all’entità dell’imposizione (c.d. aggio );
-i lavori che avevano originato la DOCFA non accettata avevano determinato la realizzazione di tre unità immobiliari distinte, una per piano, edificando pareti divisorie e allacciandole all’impianto idrico comune;
– non si era pertanto verificata alcuna modifica che giustificasse il passaggio di categoria da A/8 a A/7, essendo sufficiente al fine motivazionale il richiamo, operato nell’avviso impugnato, al precedente sopralluogo del 1958 e alla verifica a seguito del nuovo sopralluogo nel 2018, dandosi ivi atto che la tipologia dell’unità non è variata essendone anzi migliorate le caratteristiche in conseguenza dei lavori succitati;
-erano infondate le censure volte a escludere la ricomprensione dell’immobile tra quelli ritenuti di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969 ritenendo che il classamento si fondi invece su nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale (Cass. 2250/2021);
-il fatto che l’immobile non sia stato oggetto d’interventi, salvo quanto al garage nel seminterrato sub 502, non comporta che le caratteristiche di pregio siano venute meno col tempo;
non poteva censurarsi il rifiuto della ripartizione in subalterni proposta dal contribuente in quanto giustificata dalla valutazione in ordine alla sostanziale unitarietà del bene dal punto di vista funzionale e reddituale (al di là dell’autorimessa già accatastata con sub a parte) sicché il seminterrato proposto quale sub 502 e il giardino proposto quale sub 504 non potevano ritenersi unità immobiliari autonome.
Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di quattro motivi.
Resistono, rispettivamente, con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e la concessionaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di legge e della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 39 e 47 d.lgs 546/1992, in combinato disposto con l’art. 15, comma 2 -quater dello stesso d.lgs. Sostiene che abbia errato la Corte di primo grado nel liquidare le spese della fase cautelare (€ 500,00) a favore dell’RAGIONE_SOCIALE atteso che il contribuente non aveva formulato istanze cautelari di sospensione del l’efficacia dell’avviso impugnato bensì solamente un’istanza di sospensione del
processo ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 546/92, in attesa della definizione d’altro giudizio, non essendovi pertanto titolo per iniziare un procedimento incidentale. Secondo il contribuente, pertanto, la Commissione Regionale non avrebbe potuto confermare tale disposizione in quanto frutto di un’errata interpretazione della domanda e comunque in violazione dell’art. 15, comma 2quater dello stesso d.lgs. 546/92, come introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ove è prevista la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese all’esito della fase cautelare.
1.1 Il motivo è fondato, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . 1.2 La motivazione sul punto adottata dalla Corte di merito, secondo cui la pronuncia finale di reiezione del ricorso comporta soccombenza integrale, non integra infatti un caso di motivazione assente, apparente o contraddittoria, ossia le ipotesi che ordinariamente integrano il vizio di cui al n. 4 della citata disposizione. La stessa non è però condivisibile ove ricomprende nelle spese da rifondere voci di compenso relative a fasi di giudizio che in realtà non si sono svolte , in violazione dell’art. 15 de l d.lgs. 546/92. La somma di € 500,00 per una fase cautelare in realtà mai svoltasi deve pertanto essere espunta.
Con il secondo motivo di censura il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. in riferimento agli artt. 99, 100 e 112 c.p.c.. Si duole in particolare che non sia stata estromessa, come richiesto, la società RAGIONE_SOCIALE che vanterebbe un interesse di mero fatto, che non giustificherebbe il suo intervento nel giudizio. Avendo essa insistito per la condanna del contribuente al pagamento di quanto indicat o nell’avviso, a fronte della richiesta d’annullamento da parte del contribuente, la Corte di merito avrebbe pronunciato oltre la domanda ‘inventando’ la connessione che legherebbe l’intervento adesivo dipendente della società con il rapporto giuridico dedotto in lite, incorrendo nel vizio di extrapetizione.
Sostiene che sarebbe illegittimo e comunque errato il riferimento all’ aggio che la concessionaria percepisce in proporzione agli atti impositivi, in quanto tali somme sono pacificamente estranee alla pretesa tributaria e non incidono sul rapporto sostanziale tra contribuente e RAGIONE_SOCIALE.
2.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.2 È inammissibile ove censura ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la motivazione adottata dalla Corte di merito, atteso che tal sorta di doglianza cerca di reintrodurre un motivo di ricorso per insufficienza della motivazione (della sentenza impugnata), or mai inammissibile dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. intervenuta, da ultimo, con l’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, ove la motivazione consenta, come nel caso specifico, il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, essa attinge e supera la soglia del ‘minimo costituzionale’, richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 01 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).
2.3 È invece infondato quanto al motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Non è contestato che la RAGIONE_SOCIALE sia l’ente gestore dei servizi pubblici locali per conto del RAGIONE_SOCIALE che, in quanto tale, ha un interesse precipuo alla conferma della legittimità dei provvedimenti impositivi emessi in quanto essenziali ai fini IMU. La stessa è infatti tenuta a gestire tutti i rapporti legati all’applicazione dei tributi comunali, comprese le attività da promuovere nei confronti del Catasto con riferimento alle violazioni RAGIONE_SOCIALE specifiche normative, onde segnalare difformità catastali e/o di classamento e definire un maggior recupero fiscale. Ne deriva che, al pari del RAGIONE_SOCIALE, la società di gestione ha un interesse concreto e attuale, e non di mero fatto, all’esito della presente procedura poiché dal classamento dell’immobile, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, dipende l’entità dell’imposta municipale, dalla stessa RAGIONE_SOCIALE g estita per conto del RAGIONE_SOCIALE. A nulla rileva che il compenso per la concessionaria sia
‘estraneo’ alla pretesa tributaria, come peraltro avviene ordinariamente per i tributi gestiti o riscossi a mezzo terzi abilitati, in quanto ciò non toglie che questi ultimi abbiano un interesse azionabile ad intervenire nei processi che la valutino. Ne de riva che l’ente gestore, pur non essendo direttamente parte del rapporto tributario controverso, lo diventa indirettamente nel giudizio volto ad accertare la rendita catastale e la conseguente fondatezza della pretesa impositiva. Tale interesse è infatti finalizzato a tutelare la propria situazione soggettiva dalle eventuali conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sul rapporto tributario principale (vv. Cass. 26281/2025). Si deve altresì ricordare come questa Corte abbia riconosciuto in altre occasioni la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE ad agire o intervenire nelle controversie aventi ad oggetto il classamento ovvero la rendita catastale di un immobile (vv. Cass. Sez. U., 21/08/2009, n. 18565, Rv. 609282 – 01, n. 675 del 19/01/2010 (Rv. 611201 – 01), Sez. 5 n. 8845 del 2010 e Cass. Sez. U., 21/07/2015, n. 15201, Rv. 635996 -01). Tale prospettiva non muta ove intervenga l’ente gestore dei servizi pubblici comunali.
2.4 È inoltre pacificamente ammissibile, nel processo tributario e in materia di classamento catastale, l’intervento adesivo dipendente (vv. Cass. Sez. 5, 11/03/2021, n. 6854, Rv. 660772 – 01, Cass. 32188/19, Cass. Sez. U., 21/07/2015, n. 15201, Rv. 635996 -01, in motivaz., Cass. 333/14).
Con il terzo motivo il contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 99, 100 e 112 c.p.c. e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Censura la condanna alle spese sostenute dall’intervenuta in quanto l’intervento dovrebbe considerarsi arbitrario. Non essendovi stata chiamata in giudizio, non sarebbe giustificata la condanna dell’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese nei suoi confronti. Afferma che l’intervenuta non potrebbe neppure ritenersi vittoriosa, atteso che la pronuncia ha accertato il credito dell’RAGIONE_SOCIALE e non un diritto della concessionaria.
3.1 Il motivo è infondato per le ragioni già espresse nel motivo che precede.
3.2 Appare evidente che, ove l’interveniente abbia interesse ad agire nel procedimento e il suo intervento sia ammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni citate in premessa avrà altresì diritto, ove vittoriosa, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 546/92 . Non può inoltre condividersi la tesi secondo cui RAGIONE_SOCIALE non potrebbe considerarsi vittoriosa avendo concluso per l’accertamento della validità del proprio avviso IMU per il 2013, che non era l’oggetto diretto del procedimento. Non vi è dubbio che la stessa sia intervenuta al fine di vedere confermata la legittimità dei provvedimenti impositivi emessi ai fini IMU, ma, per le stesse ragioni testé espresse a giustificazione del suo interesse a intervenire in tema di classamento catastale, la reiezione del ricorso del contribuente integra accoglimento anche della domanda adesiva della concessionaria interveniente.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 r.d.l. 652/39, 1 DM 701/94 e 38, comma 1, d.P.R. 917/1986, e della nullità della sentenza o del procedimento e comunque per errata od omessa pronuncia e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n 4 c.p.c. Sostiene che la sentenza sia viziata da errata o omessa pronuncia e vizio di motivazione, avendo la CTR basato la sua decisione su presupposti inesistenti ed errati, nonché per ‘ illegittime interpretazioni di norme giuridiche ‘. Avrebbe errato la Corte di merito a ritenere che la DOCFA in questione fosse stata determinata da lavori di ristrutturazione, che furono effettuati solo successivamente (nel 2020). Evidenzia di avere effettivamente riferito della suddivisione in tre app artamenti ma al solo fine di ‘ rafforzare le argomentazioni a sostegno dell’errata attribuzione originaria del classamento catastale ‘, essendosi limitato il contribuente a ‘ tirare su ‘ due muri per avere tre distinte e autonome unità abitative. Sarebbe altresì errato il presupposto indicato nell’avviso impugnato secondo cui non vi sarebbero state modifiche alle
preesistenti caratteristiche dell’immobile risalenti al 1958, con conseguente ulteriore erroneo presupposto di fatto secondo cui l’immobile non avrebbe subito alcuna modifica in 73 ( rectius 63) anni, omettendo di valutare almeno sette profili fattuali indicati nel ricorso che costituirebbero altrettanti errori di percezione che cadono sull’analisi e sul contenuto della prova. Lamenta inoltre la carenza motivazionale nell’avviso impugnato, ric hiamando l’ordinanza di questa Corte n. 2842/2020.
4.1 Il motivo, nonostante menzioni la sola censura ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (nullità della sentenza), accomuna in sé elementi riconducibili ai motivi di cui al n. 3 (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ) e al n. 5 (omessa pronuncia e vizio di motivazione), ma ciò non comporta la sua inammissibilità essendo possibile scorporare i vari profili di censura.
Tuttavia, il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4.2 È inammissibile dove tende a provocare la nullità della sentenza formulando una censura sulla motivazione in cui si annida la richiesta di rivalutare i fatti posti alla sua base. Con esso il ricorrente tenta infatti di reintrodurre un motivo di ricorso per insufficienza della motivazione (della sentenza impugnata), ormai inammissibile dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. intervenuta, da ultimo, con l’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, ove la motivazione consenta, come nel caso specifico, il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, essa attinge e supera la soglia del ‘minimo costituzionale’, richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 01 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).
4.3 Si è già evidenziato supra come la Corte di merito abbia motivato la sua valutazione fondandosi su elementi oggettivi e ritenendo, sulla base della DOCFA, dei risultati del sopralluogo del 2018, dell’avvenuta presentazione di una comunicazione (c.d. CILA comunicazione di inizio lavori asseverata), di:
negare che fossero state realizzate tre unità immobiliari distinte, una per piano;
valutare che non si fosse verificata alcuna modifica che giustificasse il passaggio di categoria da A/8 a A/7,
-ritenere sufficiente al fine motivazionale il richiamo, operato nell’avviso impugnato, al precedente sopralluogo del 1958 e alla verifica a seguito del nuovo sopralluogo nel 2018;
-riconoscere come nell’avviso si desse atto che la tipologia dell’unità non è variata essendone anzi migliorate le caratteristiche in conseguenza dei lavori succitati.
La CTR ha altresì motivato sull’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure del ricorrente volte a:
-escludere la ricomprensione dell’immobile tra quelli ritenuti di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969 rimarcando come il fatto che l’immobile non sia stato oggetto d’interventi, salvo quanto al garage nel seminterrato sub 502, non comporta che le caratteristiche di pregio siano venute meno col tempo; – censurare il rifiuto della ripartizione in subalterni proposta dal contribuente medesimo, in quanto giustificata dalla valutazione in ordine alla sostanziale unitarietà del bene dal punto di vista funzionale e reddituale (al di là dell’autorimessa già ac catastata con sub a parte) essendo il seminterrato proposto quale sub 502 e il giardino proposto quale sub 504, sicché non potevano ritenersi unità immobiliari autonome.
Appare evidente come la motivazione adottata, al di là della sua condivisibilità quanto ai giudizi in fatto, si situa ben oltre il ‘ minimo costituzionale ‘ e, non presentando evidenti errori logici o giuridici, sia estranea al giudizio di legittimità.
4.4 Nel caso specifico poi, appare evidente come, elencando elementi di fatto che il ricorrente ritiene travisati, si cerchi di qualificare in termini d’errori di percezione del giudice quelli che sono in realtà difformi valutazioni della prova. Appare invero irrilevante accertare:
se vi siano stati o meno previ lavori di ristrutturazione, apparendo peraltro strano che, come affermato nella sentenza impugnata, alla base della DOCFA sia stata presentata una comunicazione di inizio lavori asseverata (NUMERO_DOCUMENTO in assenza di lavori;
cercare di evincere modifiche sostanziali per il solo fatto che erano trascorsi molti anni dall’ultimo accertamento.
4.5 In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità. (Cass. Sez. 3, 01/06/2021, n. 15276, Rv. 661628 -01). Tale regola non viene meno sol perché la stessa censura è proposta qualificando il motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., atteso che anche questa censura, sempre a seguito della citata modifica del n. 5 della stessa disposizione, incontra i limiti che non consentono un giudizio sulla motivazione salvi i casi in cui la stessa non superi il citato ‘minimo costituzionale’. La prospettazione poi d’omessa pronuncia su di un fat to decisivo della controversia, quali quelli prospettati nel motivo sotto il profilo di cui al n. 5 del citato art. 360 c.p.c., incontrerebbe altresì l’inammissibilità prevista dallo stesso art. 360, comma 4, c.p.c.
4.6 Il motivo è altresì infondato quanto alla censura in ordine alla motivazione dell’avviso, atteso che si basa su una lettura parziale della giurisprudenza richiamata. Secondo il costante orientamento di questa Sezione, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da
una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 -01). Nel caso specifico:
da una parte, i dati di fatto indicati dai contribuenti non sono stati per nulla disattesi dall’Ufficio che si è limitato da darne una diversa valutazione sicché, per l’avviso, deve ritenersi sufficiente il riferimento alle fonti normative, il richiamo ai dati di fatto indicati dai contribuenti e la classe attribuita, come indicati nella nota 1 a pag. 2 del ricorso medesimo;
-dall’altra, anche ove si condividesse la tesi del ricorrente sulla qualificazione dell’attività come ‘ diversa valutazione degli elementi di fatto ‘, va osservato come l’avviso sia motivato, come riportato analiticamente nella sentenza impugnata, sulla base del raffronto rispetto al risultato del precedente sopralluogo, rimarcando la sostanziale permanenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche ( non è variata ) ed evidenziando anzi il miglioramento RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’unità immobiliare alla luce degli ‘ interventi denunciati con le variazioni sopra elencate ‘. Ciò appare del tutto sufficiente per consentire al contribuente di valutare le ragioni del rifiuto ed opporvisi, come avvenuto nel caso specifico.
4.7 Va infine evidenziato come la pronuncia richiamata in calce al quarto motivo di ricorso (sentenza 06 febbraio 2014, n. 2709), peraltro riportata molto liberamente e volta a definire le differenze tra villa (A/8) e villino (A/7), non appaia pertinente in quanto non ha annullato la sentenza di merito perché non si era attenuta a tali indicazioni, atteso che la stessa pronuncia riconosce che: ‘.. sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie…’ , ma lo ha fatto perché, nel caso
sottoposto al suo esame, non era chiaro se l’atto impositivo contenesse o meno una motivazione e se la stessa fosse ritenuta sufficiente.
Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e respinti gli altri, cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito espungendo la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese indicate per ‘fase cautelare’.
Si devono altresì liquidare le spese della presente fase che, atteso il parziale accoglimento del ricorso e la conseguente soccombenza reciproca, possono compensarsi per un terzo andando il contribuente condannato alla rifusione, a favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, dei rimanenti due terzi che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, annulla la condanna alle spese della fase cautelare per € 500,00 come disposta dal giudice di I grado, confermando nel resto.
Compensa tra le parti e per un terzo le spese della fase di legittimità e condanna il ricorrente alla rifusione, a favore RAGIONE_SOCIALE controparti, dei rimanenti due terzi che liquida, per l’intero , in:
-€ 2.500,00 per compensi, spese generali 15%, € 200,00 per esborsi oltre agli accessori di legge a favore di RAGIONE_SOCIALE;
-€ 2. 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito a favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026 tenutasi da remoto .
Il Presidente NOME COGNOME