Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1017 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1017 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17476-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
n
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-Intim a ti–)
avverso la sentenza n. 3235/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Premesso che:
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epig con cui la CTR della Lombardia ha annullato per difetto di motivazione l’avv di accertamento catastale emesso da essa ricorrente riguardo ad un immobile in rettifica di classamento e rendita proposti con DOCFA dalla RAGIONE_SOCIALE
la società resiste con controricorso;
la società ha depositato memoria; considerato:
1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. 546/92 e 111 Cost. L’RAGIONE_SOCIALE sostiene che l sentenza difetti di motivazione perché la CTR “non si riferisce ai fatti di c
il motivo è manifestamente infondato. Nella prima pagina della sentenza impugnata i fatti di causa sono chiaramente indicati: viene individuato l emesso dall’RAGIONE_SOCIALE con il relativo contenuto, viene precisato c l’impugnazione della contribuente era stata accolta, vengono elencati i mot di appello proposti dall’RAGIONE_SOCIALE e le richieste della contribuente dalla q anche possibile evincere le contestazioni sollevate con il ricorso originario
3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli ar della 1.212/2000 e 3 della 1.241/1990 in combinato disposto con l’art. comma 21, della 1.208/2015 per avere la CTR ritenuto l’avviso non motivato “quando invece una motivazione esauriente e sufficiente v’era ed è trascrit nel precedente §3” e per avere “disapplicato il noto principio di diritto sa anche da ultimo, dalla Corte di Cassazione sezione V, ord, 19 giugno 2020 n. 12005, circa la motivazione dell’avviso di accertamento catastale a seguito DOCFA”. L’RAGIONE_SOCIALE al paragrafo 3 del ricorso per cassazione così trascrive l motivazione dell’avviso: “Si rettificano le consistenze ed i valori per mi riferimento al preziario in uso. Passa in cat. D/7 trattandosi di logist aggiunge il valore dell’ascensore omesso e si incrementa il valore d capannoni del 10% avendo h superiore a 5,00 m.” Il “noto principio” che s legge nell’ordinanza citata è quello per cui “in tema di classamento di immob qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della proced DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mer indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli eleme
fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventu differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una divers valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni”;
il motivo è manifestamente infondato. Proprio dalla trascrizione della ricorrente si evince che nel caso di specie l’ufficio aveva disatteso gli element di fatto indicati dalla contribuente (“si rettificano le consistenze…; si aggi il valore dell’ascensore omesso … sì incrementa il valore dei capannoni del 10% avendo altezza superiore a 5,00 m”). La motivazione dell’avviso non si conforma al principio che la stessa RAGIONE_SOCIALE ha richiamato e che trova espressione completa con l’aggiunta, a quanto affermato da Cass. 12005/2020, cit., dell’ulteriore affermazione per cui, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente sono disattesi, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’ogget dell’eventuale contenzioso (Cass. 31809/2018; 12777/2018). Correttamente quindi la CTR ha dichiarato l’avviso non motivato;
il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
non vi è luogo ad applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 essendo detto meccanismo, inapplicabile a carico di una parte -quale l’RAGIONE_SOCIALE– ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
PQM
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla società RAGIONE_SOCIALE le spese di causa liquidate in C 5513,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2022, mediante modalità da remoto.