Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15350 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12356/2020 proposti da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata l’DATA_NASCITA a Roma ed ivi residente, alla INDIRIZZO, e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato il DATA_NASCITA a Roma ed ivi residente, alla INDIRIZZO, quali eredi di COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato l’DATA_NASCITA a Roma ed ivi deceduto in data 18 settembre 2016, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrenti – contro
Avviso accertamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 5381/2019 emessa dalla CTR Lazio in data 25/09/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento catastale con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato in aumento, ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, il classamento (da 3 a 5 della cat. A/10) e la conseguente rendita (da euro 5.354,37 ad euro 7.251, 05) relativa ad una unità immobiliare di sua proprietà.
La CTP di Roma rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, sostenendo che un riclassamento effettuato nell’ambito della ‘verifica per microzone’ era condizionato esclusivamente dai parametri relativi alla microzona di ubicazione, e non anche dalle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, e che era semmai onere della parte contribuente dimostrare, al fine di sottrarsi all’incremento di rendita catastale effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE con il riclassam ento, che il valore migliorativo della microzona a cui l’immobile apparteneva era stato neutralizzato o, addirittura, subissato da specifici elementi attinenti alle caratteristiche tecniche peculiari, estrinseche o intrinseche, dell’immobile o del fabbrica to in cui lo stesso si trovava, atti a diminuirne il valore catastale.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di sette motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo pregiudiziale d’appello da essi proposto, riguardante il contrasto tra la motivazione ed il decisum della sentenza di primo grado.
1.1. Il motivo è infondato, atteso che la CTR, nel correggere quello che, a suo avviso, era un errore materiale nel quale era incorsa la sentenza di primo grado, espungendo l’erroneo riferimento ad un mutamento di categoria che nella specie non sussisteva (trattandosi di un mero riclassamento), ha implicitamente rigettato il motivo di gravame che sul punto avevano formulato gli appellanti, ritenendo evidentemente che anche le variazioni di classe nell’ambito della ‘verifica per microzone’ fossero condizionate esclusivamente dai parametri relativi alla microzona di ubicazione, e non anche dalle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, con la conseguenza che l’atto di accertamento catastale doveva ritenersi congruamente motivato.
E’ noto che non si è al cospetto di una omissione di pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020).
In particolare, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza
impugnata, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per vizio di motivazione apparente, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione contraddittoria, in quanto, una volta corretta la sentenza di primo grado quanto all’erroneo riferimento ad un mutamento di categoria nella specie non sussistente (anziché ad un mero riclassamento), avrebbe dovuto accogliere il loro appello.
2.1. Il motivo è infondato per le ragioni esposte nell’analizzare il primo motivo.
Va qui aggiunto che implicitamente la CTR ha disatteso il ragionamento della CTP secondo cui l’orientamento della Cassazione (in base al quale dovevano ritenersi nulli, per difetto di motivazione, gli avvisi di accertamento catastale privi dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche specifiche dell’immobile concretamente accertato) si sarebbe potuto applicare nel caso di mera variazione di classe (e non anche di variazione di categoria), valorizzando espressamente il precedente di questa Corte n. 21176 del 2016.
Del resto, il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto – pur denunciabile sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020).
In ogni caso, la motivazione resa dalla CTR non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale, atteso che, traendo spunto dal menzionato precedente, ha affermato che un riclassamento effettuato nell’ambito della
‘verifica per microzone’ sarebbe condizionato esclusivamente dai parametri relativi alla microzona di ubicazione, e non anche dalle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, e che sarebbe semmai onere della parte contribuente dimostrare, al fine di sottr arsi all’incremento di rendita catastale effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE con il riclassamento, che il valore migliorativo della microzona a cui l’immobile appartiene sia stato neutralizzato o, addirittura, subissato da specifici elementi attinenti alle caratteristiche tecniche peculiari, estrinseche o intrinseche, dell’immobile o del fabbricato in cui lo stesso si trova, atti a diminuirne il valore catastale.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR affermato che l’avviso di accertamento catastale impugnato sarebbe adeguatamente motivato solo perché emesso sulla base della previsione di cui all’art. 1, comma 335, citato.
3.1. Il motivo è fondato.
La sentenza emessa dalla CTR si fonda su un isolato precedente di questa Sezione (la sentenza n. 21176 del 19.10.2016) che è stato superato dall’orientamento interpretativo venutosi progressivamente a delineare, così consolidandosi, alla cui stregua la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all’art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis , Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28
novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n. 13390).
In particolare, la disposizione di cui all’art. 1, comma 335, citato, va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. I dati normativi che, così, vengono in considerazione – per come interpretati dallo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249) – esplicitano che la revisione «parziale» del classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, commi 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuo ta sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.).
La disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali» – integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi RAGIONE_SOCIALE nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribui te all’unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3).
Difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di
motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere ‘diffuso’ dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.).
L’indicazione RAGIONE_SOCIALE «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona, così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento. In definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale ( recte del loro rapporto), nel contesto RAGIONE_SOCIALE microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare».
3.2. Come espongono le censure in trattazione – e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento (riprodotto in
ricorso a pag. 4) il giudice del gravame ha effettivamente risolto l’obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento di natura diffusa – presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento – senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell’unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale ( recte , del loro rapporto), nel contesto RAGIONE_SOCIALE microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare».
Invero, nell’avviso di accertamento qui impugnato si opera un generico ed apodittico riferimento ad una ‘consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile anche ad interventi di riqualificazione urbana ed edil izia’ che avrebbe caratterizzato la microzona 5 -Prati, ad una, altrettanto generica, ‘migliorata qualità di tale contesto urbano’ ed alla ‘presenza significativa di unità immobiliari qualificate come popolari o ultra popolari’, che neppure è dato compren dere che rilevanza possa assumere.
Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato la nullità dell’atto di accer tamento per palese difetto di motivazione.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 dPR n. 138/1998 e 54 e 61 dPR n. 1142/1949, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’avviso di accertamento doveva essere obbligatoriamente preceduto da un sopralluogo in contraddittorio con il contribuente.
Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’amministrazione procedente non aveva assolto l’onere probatorio a suo carico, in particolare non individuando gli elementi specifici e concreti degli immobili accertati, idonei a giustificare la variazione del classamento e la maggiore rendita catastale attribuita.
Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la stessa Commissione, con sentenza n. 2080/6/19 del 18.3.2019, aveva accolto l’appello del de cuius e, per l’effetto, annullato l’avviso di accertamento catastale riguardante altro suo immobile, ma del tutto simile a quello in oggetto, per omessa motivazione.
I motivi dal quarto al settimo restano assorbiti nell’accoglimento del terzo.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’orientamento sulla questione principale si è consolidato tra il 2019 e il 2020, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i primi due, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.5.2024.