Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3911 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3911 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2784/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6994/2023, depositata il 9/3/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2012 RAGIONE_SOCIALE presentò una dichiarazione di variazione NUMERO_DOCUMENTO per la modifica di classamento dell’unità immobiliare
sita nel Comune di Roma, censita al Foglio 263, particella 1559, Subalterno 525, mediante attribuzione alla stessa della categoria D/8 e della rendita catastale di € 39.290,00. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con avviso di accertamento del 2013, attribuì una rendita superiore, modificando le superfici dichiarate.
L’odierna ricorrente impugnò tale atto, eccependone la carenza di motivazione. La C.T.P. di Roma accolse il ricorso, annullando l’accertamento catastale.
L’RAGIONE_SOCIALE propose appello, che notificò unicamente presso la sede della società appellata (non, dunque, presso il difensore costituito). RAGIONE_SOCIALE rimase contumace nel giudizio di secondo grado, conclusosi con la conferma della sentenza di primo grado (sentenza n. 1892/2020).
Propose ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE rimase intimata.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6994 del 2023, accolse il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti riassunse il giudizio.
Nel 2024 l’RAGIONE_SOCIALE notificò a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un nuovo avviso di accertamento (avente ad oggetto ‘Nuova determinazione di classamento e rendita catastale relativa al reddito dell’immobile Foglio 263, particella 1559 Sub 525, INDIRIZZO, p. T -1 0002, Zona censuaria 6, Cat. D/8, Rendita 60.904,00′), che fu a sua volta impugnat o dinanzi al giudice tributario.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso ex art. 327, comma 2, c.p.c., sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1892/2020 della CTR del Lazio nonché dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 6994/2023.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, premettendo di essere venuta a conoscenza della sentenza della CTR del Lazio in data 01/10/2024 (al momento, cioè, della notifica del secondo avviso di accertamento), deduce la nullità della sentenza impugnata, conseguente alla ‘nullità del giudizio di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ. e degli articoli 53, 49, 20, 16 e 17 del D.lgs. n. 546/1992, avendo la C.T.R. omesso di rilevare che il ricorso in appello era stato notificato alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado nonché per avere omesso di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.. Vizio di notificazione dell’appello Notifica alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado -Ipotesi di inesistenza della notifica Nullità dell’intero secondo grado di giudizio’.
2. Il ricorso è inammissibile, perché pretenderebbe di aggredire una sentenza di legittimità sulla base di un motivo riconducibile allo schema dell’art. 360 c.p.c., mentre l’unico mezzo di impugnazione spendibile avverso una sentenza di legittimità è la revocazione. Non avendo la ricorrente proposto tale mezzo nel termine perentorio di cui all’art. 391 -bis , comma 1, ult. parte, c.p.c., la sentenza di legittimità è divenuta, ormai, intangibile (si vedano Cass., n. 10028/2016; n. 28288/2019), con conseguente definitività della statuizione di cassazione con rinvio in essa contenuta la quale, in virtù della mancata instaurazione del giudizio ex art. 394 c.p.c., ha determinato la definitiva caducazione di tutte le sentenze precedentemente emesse (Cass., n. 26970/2023).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME