Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5799 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5799 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 9643/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato ex lege , dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in INDIRIZZO;
-Ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati;
-Controricorrenti –
-avverso la sentenza n. 4845/19/2019 depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 19, in data 13/8/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026, dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 230/2018, la Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso proposto da COGNOME e COGNOME NOME avverso l’avviso di accertamento catastale con il quale era stato modificato il classamento, da A/2, classe 1, proposto con DOCFA dai contribuenti, in A/2, classe 4, con corrispondente rettifica della rendita catastale, in relazione a una unità immobiliare di loro proprietà sita in San Felice Circeo.
I giudici di prime cure rilevavano l’infondatezza del profilo di doglianza riferito all’illegittimità dell’atto di classamento per mancata effettuazione della previa visita di sopralluogo dell’Ufficio, considerata l’assenza di variazioni edilizie e tenuto conto che il nuovo classamento conseguiva a una denunzia di variazione presentata dagli interessati. Rilevavano, inoltre, che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato e che la rendita ivi indicata appariva corretta, in quanto basata sul criterio della potenzialità reddituale e calcolata tenuto conto della zona in cui è ubicato l’immobile, RAGIONE_SOCIALE finiture e della presenza degli impianti idrico, elettrico e fognario.
Sull’impugnazione dei contribuenti, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva il gravame, rilevando la fondatezza della censura di omessa motivazione della sentenza, relativamente a tutti gli elementi offerti dalla parte contribuente a sostegno della correttezza del nuovo accatastamento dell’immobile, secondo la dichiarazione di variazione Docfa, a seguito della realizzazione del vano di mq. 12,40 sulla copertura dell’unità immobiliare. Affermava che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Commissione tributaria provinciale, il dato relativo alla mancanza di rete fognaria a servizio dell’intero corpo di fabbrica in cui è ubicata l’unità immobiliare oggetto della variazione, era corrispondente al vero, alla luce della documentazione prodotta.
Considerava, inoltre, che ai fini del legittimo classamento di un immobile, era fondamentale l’allaccio dello stesso alla rete fognaria del Comune di ubicazione, di tal ché trovava spiegazione il fatto che l’appartamento era stato originariamente censito in classe 1, come del resto tutte le altre unità immobiliari dello stesso corpo di fabbrica. Rilevava, infine, che il modesto ampliamento dell’unità immobiliare, con la realizzazione di un vano di soli mq. 12,40, non poteva giustificare l’attribuzione della classe 4.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
I contribuenti hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in rubrica ”Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza che ha fondato il suo convincimento esclusivamente sulla mancanza della rete fognaria comunale -a fronte peraltro della dichiarata esistenza di una rete fognaria in sede di presentazione della proposta di variazione da parte dei contribuenti senza considerare il complesso degli elementi valutati dall’Ufficio al fine di pervenire alla disposta rettifica. Lamenta la ricorrente la violazione dell’art. 2727 c.c., non avendo la Commissione tributaria regionale valutato il complesso di elementi valorizzati dall’Ufficio, quali la consistenza dell’immobile -che a seguito della ‘fusione’ si estendeva su due livelli ed era dotato di un’ampia terrazza -, il fatto che vi fossero due servizi, che le finiture fossero di medio livello e che l’immobile si trovasse in una zona semicentrale di una rinomata località balneare.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Come affermato da questa Corte, la denuncia, in Cassazione, di violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fatturali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., n. 9054/2022). In sede di legittimità è dunque possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., solo allorché ricorra il cosiddetto vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo aver qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. Non è, invece, ammessa la critica che si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., n. 28761/2025).
Nella specie, la doglianza rivolta alla sentenza gravata, in termini di violazione dell’art. 2727 cod. civ., non risponde ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 2018 e dalla giurisprudenza successiva, non contiene riferimenti specifici a un ragionamento presuntivo, che non appare peraltro neppure analiticamente compiuto dal giudice di merito, e si concreta, in sostanza, in una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali, risolvendosi in una non consentita richiesta di riesame del merito della controversia.
Con il secondo motivo, in rubrica ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 2, 7 e 35 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.’, la ricorrente censura la sentenza per non avere la Commissione tributaria regionale, nell’annullare l’avviso di accertamento, esercitato il proprio potere sostitutivo, riconducendo alla corretta misura la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la decisione di annullare l’avviso di accertamento si pone in evidente contraddizione con quanto affermato dagli stessi giudici di merito, relativamente al fatto ‘che a seguito della fusione l’appartamento potesse ragionevolmente aver subito una variazione in aumento’. Ciò perché, in conseguenza di tale rilievo, la rendita avrebbe dovuto essere rideterminata quantomeno in misura superiore rispetto a quella anteriore all’accorpamento del vano.
2.1. La censura è infondata.
È stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di «impugnazione-annullamento», ma tra i processi di «impugnazionemerito», in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio; e che da tale natura discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n. 15825/2006; Cass. n. 13034/2012; Cass. n. 11935/2012; Cass. n. 6918/2013; Cass. n.
13294/2016; Cass. n. 31439/2018; Cass. n. 18777/2020; Cass. n. 34723/2022; Cass. n. 27098/2024; Cass., n. 15971/2025) .
Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello ritenendo di confermare la rendita proposta dai contribuenti, rilevandone la correttezza, e l’originaria situazione censuaria dell’unità immobiliare, in categoria A/2 e classe 1. La rendita stabilita è quella della dichiarazione Docfa, avendo i giudici d’appello ritenuto che i miglioramenti non erano tali da giustificare l’aumento della classe. La Commissione tributaria regionale ha quindi esaminato nel merito la pretesa tributaria, confermando i dati della denunzia di variazione catastale presentata dai contribuenti.
3. Con il terzo motivo, in rubrica ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 132, II comma, n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 35 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE censura la motivazione, a suo avviso illogica e contraddittoria, della sentenza, sia con riferimento all’affermata assenza della rete fognaria, pur a fronte della indicazione dei contribuenti, nella denunzia di variazione, dell’esistenza di detta rete, sia con riguardo all’affermazione secondo cui tutte le restanti unità immobiliari ubicate nello stesso fabbricato avessero classe 1, laddove l’Ufficio aveva invece chiarito in sede di controdeduzioni che solo parte RAGIONE_SOCIALE restanti unità, non utilizzate in via comparativa, erano ricomprese nella classe 1 in quanto di minore consistenza e dotazione.
Ulteriori profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione sono riferiti dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla statuizione secondo cui ‘a seguito della fusione dell’appartamento con la superfetazione di mq. 12,40, la rendita catastale possa aver subito ragionevolmente una variazione in aumento’, alla quale ha tuttavia fatto seguito l’annullamento dell’atto, e alla statuizione relativa alla conferma della rendita e del classamento proposti dai contribuenti.
3.1. Il motivo, che pur presenta profili di inammissibilità sollecitando una diversa valutazione di fatto, è infondato e va disatteso.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ‘in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modific. Dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale’, di ‘motivazione apparente’, di ‘manifesta ed irriducibile contraddittorietà’ e di ‘motivazione perplessa od incomprensibile’, al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un ‘fatto storico’, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia ‘decisivo’ ai fini di una diversa soluzione della controversia’ (Cass., n. 23940 del 2017; Cass., n. 22598 del 2018; Cass., n. 7090 del 2022; Cass. n. 34188 del 2025). Nella specie, la motivazione della sentenza si pone ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’ , avendo la Commissione tributaria regionale esaminato i fatti, valorizzando gli elementi di prova che sono parsi ad essa maggiormente attendibili.
Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio
implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499).
Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 4.500,00 a titolo di compensi e di euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 24.02.2026 .
Il Presidente NOME COGNOME