Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18985 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18985 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2550/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
PROVINCIA RAGIONE_SOCIALE DI BOLZANO ALTO ADIGE, rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME
-controricorrente-
nonchè
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE RIPARTIZIONE 41 LIBRO RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. di II grado di BOLZANO n. 90/2017 depositata il 24/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La società indicata in epigrafe impugnava dinanzi alla C.T. di primo grado di Bolzano l’avviso di accertamento del 17 marzo 2016 avente ad oggetto il riclassamento e la rideterminazione della rendita catastale del fondo individuato in Catasto come particella n. 4516, seguita all’accatastamento operato dalla società, sul presupposto della inesistenza della notifica dell’atto di accertamento, del deficit motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 7 legge n. 212/2000, nonché dell’ omessa indicazione degli elementi di prova; nel merito, si deduceva l’incongruenza della rendita attribuita rispetto alla capacità contributiva e l’omessa valutazione delle reali potenzialità economiche di produrre reddito del campo da golf, nonché l’erronea determinazione della superficie del campo medesimo.
I giudici di prossimità accoglievano parzialmente il ricorso con riferimento all’erroneo calcolo della superficie, rideterminandolo in mq 467.857, respingendo per il resto il ricorso. Sull’appello della società RAGIONE_SOCIALE la Corte di secondo grado di Bolzano respingeva il gravame.
Avverso la pronuncia d’appello n. 90/2017, la società ricorre per la cassazione svolgendo quattro motivi, illustrati nelle successive memorie difensive.
Replica con controricorso la Provincia Autonoma di Bolzano.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Al primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 1142/1949 ovvero del principio del contraddittorio endoprocedimentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere il decidente esclusa la necessità dell’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale per l’attribuzione della rendita.
Si assume che le statuizioni del Collegio d’appello non si confrontano con il disposto delle norme rubricate secondo le quali l’accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali mediante visita di ciascuna unità immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell’art. 3 della legge e valendosi di indicazioni fornite dal possessore o dai detentori. Si osserva al tal riguardo che l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone che ogni persona ha diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga dottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Si sostiene che dal complesso delle norme di cui agli artt. 5,6,7, 10 e 12 legge n. 212/200 si evince che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio.
2.La seconda censura, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., deduce la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1073, con riferimento alla statuizione relativa alla correttezza delle operazioni di notifica dell’avviso di accertamento opposto; per avere il giudicante affermato la regolarità della notificazione dell’avviso pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario tempestivamente impugnato.
Si assume che la notificazione dell’atto è avvenuta direttamente senza il tramite del servizio postale, mancando il timbro relativo alla data di consegna del plico e la firma della persona dotata di potere di certificazione che ha provveduto alla notifica dell’avviso
impugnato e la firma del dottor COGNOME risulta apposta nella casella destinata . La notificazione così effettuata sarebbe dunque inesistente in quanto priva degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge, con la conseguenza che la costituzione in giudizio della parte non può sanare l’inesistenza della notificazione secondo modalità estranee al modello legale.
3.Il terzo mezzo di ricorso lamenta la violazione della Circolare n. 5 del 30 novembre 2012 recepita dall’art. 1 comma 244 legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’art. 568 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere i giudici distrettuali affermato la necessità di valutare il valore in comune commercio del campo da golf attraverso la stima diretta, escludendo dunque l’utilizzabilità della perizia disposta su incarico della curatela del fallimento.
Si osserva che la normativa rubricata che regola la materia prevede che per i fabbricati da censire nelle categorie catastali D) ed E) si deve procedere con stima diretta attraverso l’approccio reddituale, l’approccio di mercato e l’approccio di costo, tre metodi da applicarsi in via gradata, risultando l’approccio di costo un criterio residuale, da applicarsi allorquando non sia possibile l’analisi del mercato locativo ovvero delle compravendite. A tal proposito, si assume di aver valorizzato la perizia di stima disposta dalla curatela del Fallimento da cui emerge che il valore dell’immobile è stato determinato tenuto conto del valore di mercato dell’azienda del campo da golf di San Vigilio, sostenendo che il perito aveva proceduto con stima diretta, secondo il criterio del cd. approccio di mercato.
4.L’ultimo strumento di impugnazione prospetta la violazione degli artt. 10 e 11, comma 3, 17 bis d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 81 e 100 c.c.; denunciando nullità del procedimento con riferimento alla statuizione relativa alla insussistenza del difetto di
legittimatio ad causam dell’ispettorato del Catasto di Bolzano, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4) c.p.c.; per avere il decidente confermato la legittimazione ad agire dell’ispettorato, ancorchè l’ente impositore fosse l’Ufficio del catasto di Bolzano che ha adottato l’avviso di accertamento. In particolare, si lamenta che mentre l’avviso è stato emesso dall’ufficio del catasto di Bolzano della Provincia Autonoma di Bolzano, l’istanza di reclamo veniva respinta dall’ispettorato del catasto della Provincia. Che ha depositato anche le controdeduzioni nel giudizio di merito.
5.Il primo motivo non ha pregio.
5.1.In materia di accertamento catastale mediante procedura DOCFA per immobili a destinazione speciale, l’amministrazione finanziaria non è tenuta ad eseguire un sopralluogo preventivo, potendo basare le proprie valutazioni sulle risultanze documentali disponibili, né è obbligata ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, data la natura fortemente partecipativa della procedura stessa che già prevede l’indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte del contribuente. Sotto altro versante, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, essendo tali elementi già conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente.
5.2.Occorre infatti ribadire che in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la ‘previa visita sopralluogo’ dell’ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente’ (come, appunto, nel caso di specie), sia per la natura fortemente partecipativa del procedimento (cfr., ex multis, Cass. n. 6067 del 2017), sia perché le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio
giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (tra le altre, cfr. Cass. nn. 374/2017, 2998/2015, 19949/2012, 22313/2010).
5.3.Con riferimento alla rideterminazione della rendita catastale ai sensi della legge n. 208/2015, art. 1, commi 21 e 22, che esclude dalla stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, spetta al contribuente, e non all’ufficio, specificare nella richiesta di aggiornamento catastale gli elementi che ritiene debbano essere esclusi dal calcolo in quanto funzionali al processo produttivo. Il giudice tributario non può esercitare i poteri istruttori di cui all’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 per individuare elementi impiantistici non indicati dalla parte interessata nel DOCFA, essendo tali poteri limitati ai fatti dedotti dalle parti e non utilizzabili per fini esplorativi. Tale interpretazione è conforme ai principi dell’Unione Europea, non sussistendo un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, categoria cui appartiene la materia catastale (Cass. n. 2298 del 25 gennaio 2023; Cass. n.17863 del 22/06/2021).
6.La seconda censura è infondata.
6.1. La medesima ricorrente afferma che, mentre l’Ufficio catastale stava preparando la notifica postale dell’avviso poi opposto, il legale rappresentante della società si recava presso l’ufficio facendosi consegnare a mani l’atto stesso. L’art. 1, comma 158, legge n. 296/2006 prevede che . Non essendo stata
denunciata la notificazione sotto il profilo della qualifica del soggetto che ha consegnato l’atto di accertamento, la circostanza che la notificazione non sia avvenuta a mezzo posta, ma direttamente consegnato presso l’ufficio nella data indicata dal ricorrente non determina una divergenza della operazione di notifica dallo schema legale, tale da determinarne l’inesistenza, essendo avvenuta la consegna nelle mani del legale rappresentante.
Nondimeno, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. 24/08/2018, n. 21071). La natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l’avviso di accertamento, non osta che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto previsto per gli atti processuali dagli artt.156 e 160 c.p.c., considerato anche l’espresso richiamo alle norme sulle notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 (Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. 21/09/2016, n. 18480; Cass. 28/10/2016, n. 21865).
Tuttavia, nella presente fattispecie, il contribuente ha impugnato l’atto impositivo reputato invalidamente notificato, soltanto in esito al rilascio dell’estratto di ruolo che lo contemplava, ottenuto in un momento successivo dalla Riscossione. Alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 1156/2019, che richiama Cass. n. 17251/2013 e Cass.
n.17198/2017), che questo collegio condivide, è la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto impositivo (evenienza non realizzatasi nel caso di specie) che produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. e non anche l’impugnazione di un atto successivo (v. Cass. n. 27326/2024Cass. n. 21184/2022; Cass. n. 265/2019; v anche Cass. 18/01/2018, n. 1144; Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016).
Cionondimeno, la medesima contribuente conferma la ricezione dell’atto impositivo nelle mani del legale rappresentante dell’atto impositivo.
6.2. La terza censura non si confronta con la ratio decidendi che sorregge la motivazione della sentenza impugnata.
6.3. La Commissione di secondo grado ha difatti affermato che il criterio reddituale non può essere utilizzato nella fattispecie per la mancanza di un numero adeguato di campi da golf in affitto o in vendita, tanto più che parte contribuente non ha indicato i parametri di riferimento dei canoni di affitto o dei corrispettivi di vendita atti a dimostrare la possibilità concreta di applicare il criterio reddituale di stima. Aggiungendo che la perizia disposta dalla curatela del Fallimento della società alienante non poteva essere utilizzata dall’ufficio, in quanto si riferiva ad una situazione di dissesto della società di gestione del campo da golf, sicchè il valore determinato dal geometra in un momento di instabilità economica dell’impresa non poteva considerarsi come valore ordinario del cespite.
6.4. A tal proposito, questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata e a partire dalla decisione del 26 agosto 2015, n. 17183, consente l’ingresso nel processo tributario di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di
dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni.
6.5.Le prove atipiche sono comunque utilizzabili, dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo – né potendo essere censurato in cassazione – alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (in termini, cfr. Corte Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2 – , Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, con specifico riferimento al verbale di “sommarie informazioni testimoniali”; Cass. sez. 3, Cass. 05/05/2020, n. 8459; Cass. sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947).
6.6.Per costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio. Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall’altro, nell’assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre.
6.7.In applicazione ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9242/2016, 25067/2018 e
18025/2019), i giudici di entrambi i gradi di merito hanno fondato le loro valutazioni anche sugli esiti degli accertamenti che sono stati effettuati dal consulente in altro giudizio tra le medesime parti, valutabili in sede civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., escludendone la rilevanza ai fini della stima del cespite.
6.8.La valutazione operata dal giudicante sulla base della perizia della Provincia avrebbe potuto essere censurata sul presupposto della violazione dell’art. 116 c.p.c., assumendo che il collegio d’appello, nel valutare le risultanze consulenziali, non avrebbe operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020); con la conseguenza che risulta inammissibile la diversa doglianza proposta dalla società con riferimento alla prevalenza della consulenza di ufficio disposta in altro giudizio ed acquisita nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata con l’odierno ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016; Cass. n. 9507/2023). Ne discende che il decidente non ha violato affatto i criteri di cui alla circolare n. 6/2012, ma ha esplicitato chiaramente le ragioni per le quali il criterio reddituale non era applicabile al caso in rassegna.
L’ultimo mezzo di ricorso non coglie nel segno.
7.1.Nel giudizio di merito risulta costituito l’ufficio del Catasto di Bolzano rappresentato dall’ Ing. NOME COGNOME che ha delegato per la rappresentanza il geom. NOME COGNOMEcome da doc. allegato al controricorso e come da intestazione della sentenza impugnata), ancorché la contribuente abbia notificato il ricorso anche all’ispettorato, autorizzato con delega specifica sottoscritta dal
presidente della Giunta provinciale di Bolzano, a svolgere l’attività di poi esercitata, come accertato anche dai primi giudici. In particolare, come dedotto dalla medesima ricorrente, l’ispettorato era incaricato di trattare nell’ambito del procedimento la fase del reclamo di cui all’art. 17 bis d.lgs. n. 546/1992, e dunque legittimato ad assumere la veste di parte processuale nel giudizio. 8. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal consorzio che liquida in euro 4.305,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori come per legge.
v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della