Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11956 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11956 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16099/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, AGENZIA RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, sez. dist. CATANIA n. 11191/2021 depositata il 17/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. dist. Catania ( hinc: CTR), con la sentenza n. 11191/2021 depositata in data 17/12/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza n. 4617/2017, con la quale la Commissione Tributaria di Messina aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 , integrativo di un avviso già emesso.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto fondata la censura dell’amministrazione finanziaria e , conseguentemente, correttamente adempiuto l’onere della prova incentrato sulla presunzione relativa alle movimentazioni bancarie rilevate sui conti intestati all’amministratore della società. In particolare, ha ritenuto riferibili a quest’ultima le somme movimentate sui conti intestati al legale rappresentante della società sig. COGNOME a sua volta titolare dell’1% del capitale sociale della società contribuent e e del 100% della società che deteneva il residuo 99% di RAGIONE_SOCIALE ( i.e. RAGIONE_SOCIALE). Ha quindi ritenuto che la società contribuente non avesse fornito alcuna prova della non riferibilità delle somme rinvenute sui conti dell’amministratore e detentore, di fatto, dell’intero capitale sociale. Ha rilevato come la contribuen te, nel termine dilatorio ex art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 decorrente dalla notificazione del processo verbale, non avesse depositato alcuna osservazione e richiesta. Ha quindi sottolineato l’inconferenza delle ulteriori partecipazioni del sig. COGNOME al capitale sociale di altre società, dando rilievo al fatto che Araigal non avesse
fornito la prova contraria idonea a superare la presunzione prevista in relazione alle indagini bancarie. Infine, in mancanza di appello incidentale ha ritenuto, inammissibile la sopravvenuta mancata conoscenza dei nuovi elementi posti alla base dell’atto impugnato.
Contro la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 32, comma 1, n. 7, dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
1.1. Ad avviso della ricorrente nel caso in esame -contrariamente alla giurisprudenza di questa Corte -è stato dato rilievo alla sola circostanza che il sig. COGNOME detenesse l’1% del capitale sociale della contribuente e l’intero capitale di RAGIONE_SOCIALEe. la società che deteneva il 99% di Araigal. Tuttavia, nel 2007, il sig. COGNOME, sempre tramite RAGIONE_SOCIALE, deteneva le partecipazioni in altre sei società, con la conseguenza che le operazioni sui suoi conti correnti non potevano essere riconducibili, in via esclusiva, ad Araigal. Rileva, poi, che i dati e le movimentazioni sui conti dei soci sono utilizzabili per l’accertamento nei confronti della società solo se viene provata, anche a mezzo di presunzioni, la riferibilità degli stessi agli enti. La ricorrente rileva, quindi, che: « È naturale presumere che, nei conti correnti personali del Sig. COGNOME, possano essere confluiti, tra l’altro utili conseguiti dalle diverse società di capitali di cui è socio, e non solo di una di quelle. » Diversamente, la riconducibilità alla sola Araigal di tutte le
movimentazioni rilevate sui conti correnti del sig. COGNOME non può che rappresentare una forma di esercizio arbitrario del potere accertativo.
1. 2. Passando all’esame del motivo di ricorso occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: « In tema di accertamento dell’IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie, l’amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia di quest’ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale. » (Cass., 01/10/2014, n. 20668).
È stato inoltre precisato che: « In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento a conti bancari intestati
ad amministratori, legati da evidenti rapporti di parentela, e nessuno degli intestatari svolgeva attività economica idonea a giustificare simili importi reddituali). » (Cass., 14/01/2015, n. 428).
Nel caso in esame occorre rilevare che gli elementi indiziari cui ha dato rilievo la CTR sono plurimi, dal momento che non viene in rilievo solo la qualifica di amministratore della società contribuente, ma anche il possesso -diretto o indiretto -dell’in tero capitale sociale di quest’ultima (di cui l’1% è direttamente intestato all’amministra tore e il 99% a una società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dal sig. COGNOME). A fronte di tale circostanza la considerazione della titolarità di quote di partecipazione in altre sei società (indicate a pag. 5 del ricorso) è troppo generica, non essendo indicato neppure se, all’interno di tali società il sig. COGNOME ricoprisse o meno la carica di amministratore, così come riscontrato, invece, nell’ambito della società ricorrente. I n mancanza di ulteriori elementi e allegazioni la presunzione invocata dall’amministrazione finanziaria non sembra, invero, connotata da alcuna illogicità e neppure sono da considerare violati i parametri normativi posti a fondamento del ricorso.
Con il secondo motivo è stata denunciata l’omessa pronuncia sull’eccezione di riconducibilità esclusiva al sig. COGNOME delle disponibilità rinvenute nei conti correnti che gli erano intestati, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 36 0, primo comma, n. 4, c.p.c.
2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la decisione della CTR per non essersi pronunciata sull’eccezione relativa alla riconducibilità in capo al socio delle movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti oggetto di accertamento, tenuto altresì conto di quanto ritenuto dal giudice tributario (in primo e secondo grado) nel giudizio relativo agli anni d’imposta 200 4 e 2005, diventato definitivo per
mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, alla luce di quanto già evidenziato nel primo motivo, la CTR ha omesso di valutare che la contribuente avesse eccepito l’esistenza di un altro giudizio relativo agli avvisi di accertamento per le annualità 2004 e 2005.
2.2. Il motivo è infondato.
È infondato nella misura in cui l’eccezione indicata dalla parte ricorrente è da ritenere implicitamente rigettata dalla CTR: le movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti intestati al sig. COGNOME o erano riferite (solamente) alla sua persona o (anche) a terzi soggetti. Nella specie la CTR ha ritenuto la riferibilità delle movimentazioni anche alla società ricorrente ed è, quindi, evidente che, in tal modo, non abbia aderito alla diversa prospettazione fattuale da parte di quest’ultima . Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: « il Collegio osserva che nel caso di specie la riferibilità alla società odierna appellata delle somme movimentate sui conti intestati al Sig. COGNOME è stata espressamente motivata nell’atto impugnato con riferimento al fatto che quest’ultimo, oltre a rives tire la carica di rappresentate legale ed amministratore unico della Società, era socio della stessa per mezzo di una quota diretta di partecipazione dell’1% e controllava anche il restante 99% della stessa attraverso la RAGIONE_SOCIALE della quale il medesimo era socio unico. La società contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio, non ha fornito alcuna prova circa la non riferibilità alla stessa delle suddette somme rinvenute sui conti dell’amministratore e detentore, di fatto, dell’intero capitale sociale. »
Con il terzo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 132, comma 2, n.
4, 112 c.p.c. e 118 d. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
3.1. La società ricorrente espone che la CTR si è limitata a riconoscere, in via presuntiva, la riconducibilità ad RAGIONE_SOCIALE stessa delle movimentazioni bancarie rilevate sui conti del suo amministratore. In tal modo ha ribaltato l’onere della prova s ulla ricorrente, ha sostenuto che nessuna prova sarebbe stata fornita da Araigal e ha riconosciuto priva di rilevanza la documentazione relativa alla partecipazione di RAGIONE_SOCIALE ad altre società. Ad avviso della ricorrente la motivazione della sentenza in ver ità rasenta l’apparenza laddove, nonostante il dilungarsi nel rappresentare l’operatività degli artt. 32 e 51 cit. circa la riferibilità, in via presuntiva, delle movimentazioni dei conti correnti personali del socio o di terzi alla società, in verità non spiega il ragionamento logico che ha condotto i giudici alla adozione di un simile convincimento. I giudici nella sentenza omettono di spiegare perché le prove fornite dal contribuente riguardo alla partecipazione in altre società debbano ritenersi irrilevanti e perché le stesse non possano avere la minima incidenza sulla presunzione di cui agli artt. 32 e 51 cit .
3.2. Il motivo è infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha motivato sul perché le movimentazioni bancarie sui conti correnti del sig. COGNOME fossero da riferire alla società ricorrente, valorizzando la carica di amministratore e il legame costituito dal possesso, di fatto, dell’intero capitale sociale di Araigal. Peraltro, una volta riconosciuta la legittimità dell’accertamento sui conti correnti del socio amministratore era irrilevante che quest’ultimo partecipasse ad altre sei società, essendo necessaria, semmai, la dimostrazione che le operazioni fossero giustificate perché avevano altri destinatari.
Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.