Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13983/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del TRENTINO ALTO ADIGE-TRENTO n. 75/2020 depositata il 17/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. In punto di fatto, la sentenza in epigrafe riferisce quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate contestava alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE per l’anno di imposta 2011, l’infedele presentazione del Mod. Unico e IRAP 2012; accertava un maggior reddito di impresa con un maggior valore della produzione di € 801.000,00 per ricavi non dichiarati, riferiti a due operazioni bancarie eseguite dal sig. NOME COGNOMEsocio unico -amministratore della RAGIONE_SOCIALE, sul conto corrente n. 100 -438097 a lui intestato, in essere presso la banca BTV di Innsbruck: un versamento di € 331.000,00, in data 13/01/2011, ed un prelevamento in contanti di € 470.000,00, in data 25/02/2011. Ai fini IVA, accertava una maggiore imposta di € 33.100,00, per omessa fatturazione di operazioni imponibili di complessivi euro 331.000,00.
Con l’accertamento n. CODICE_FISCALE/2016, l’Ufficio contestava alla Società, sempre per l’anno 2011, anche l’infedele presentazione del Mod. 770, accertando ai fini IRPEF maggiori ritenute di €136.430,00 e un’addizionale regionale di € 4.071,00, sulla somma di € 331.000,00 corrisposta a titolo di reddito di lavoro dipendente al Braito, in qualità di amministratore. L’accertamento era notificato anche al Braito, in quanto “sostituito” coobbligato in solido.
Con l’accertamento n. T2A03MM100139/2017 per l’anno di imposta 2012, l’Ufficio contestava alla medesima Società un maggior reddito di impresa di € 200.000,00, per ricavi non dichiarati derivanti da due versamenti di € 100.000,00 ciascuno, effettuati dal Braito rispettivamente in data 19/01/2012 e 04/02/2012, sul già citato conto corrente presso la banca austriaca. Era accertata una maggiore IVA di euro 20.000,00 per omessa fatturazione di dette operazioni imponibili.
Con l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2017, sempre per l’anno 2012, l’Ufficio contestava anche l’infedele presentazione del Mod. 770; ed accertava ai fini IRPEF maggiori ritenute di € 79.170,00 e un’addizionale regionale di € 2.460,00 sulla somma di € 200.000,00 corrisposta a titolo di reddito di lavoro dipendente al Bratto, in qualità di amministrato. L’accertamento era notificato anche al Braito, in quanto ‘sostituito’ coobbligato in solido.
2. Alpi 3000 ed il COGNOME impugnavano gli avvisi.
2.1. In particolare, il secondo, giusta la sentenza in epigrafe,
giustificava le somme oggetto di rilievo, riconducendole all’attività della società austriaca RAGIONE_SOCIALE con sede in Innsbruck, di cui era socio e coamministratore, per avere questa Società, negli anni interessati dall’accertamento dell’Ufficio, gestito alcune operazioni immobiliari. Il Braito, inoltre, aveva tenuto ad evidenziare una significativa connessione tra i movimenti in dare e avere registrati sul proprio conto corrente 100 -438097 e l’accesso ad una cassetta di sicurezza intestata a due soci della società austriaca, lo stesso COGNOMEsocio amministratore) ed il socio COGNOME, in concomitanza con le accertate operazioni su detto conto: il 12.01.2011, il giorno prima del versamento di euro 331.000,00, ed il 25.02.2011, lo stesso giorno del prelevamento di euro 470.000,00. Nel 2012, la cassetta di sicurezza era aperta il 18.01.2012, il giorno precedente al versamento di euro 100.000,00.
2.2. La sentenza in epigrafe riferisce che la CTP di Trento, con sentenza n. 84/2019, accoglieva l’impugnazione relativamente alla posizione di Alpi 3000,
ritenendo che la riferibilità delle operazioni effettuate dal Bratto sul proprio c/c presso la banca austriaca fosse priva di supporto oggettivo e di elementi certi.
I giudici, inoltre, respingevano i ricorsi proposti dal Braito avverso gli avvisi di accertamento n. T2A0lMM03819 -relativo all’ anno di imposta 2011 – e n. T2A01MM00155 per l’anno 2012 . In merito alle somme accreditate, in difetto di elementi certi per presumere la loro natura di compensi per l’attività di amministratore, classificava dette voci quale reddito diverso.
3. La CTR del Trentino -Alto Adige, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello agenziale, motivando:
L’accertamento dell’Ufficio è stato emesso tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dal rappresentante legale della Società e in quanto socio unico, sentito più volte in sede di contraddittorio; e dopo aver acquisito la documentazione prodotta . L’esito del controllo fiscale in esame, pertanto, oltre che legittimo, sembra ampiamente motivato.
Premesso che l’accertamento muove dall’invito 100751/2016 dell’Agenzia delle Entrate, per un riscontro degli adempimenti dichiarativi del COGNOME Claudio , previsti dalla normativa tributaria sul monitoraggio fiscale ; nonché, per l’esigenza di avere più approfondite informazioni sulla partecipazione dello stesso contribuente al capitale sociale della società bulgara RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente intestato a questa società e sui versamenti effettuati su detto conto dallo stesso COGNOME, l’Ufficio riceve da questi formale dichiarazione, datata 13/12/2016, con cui lo stesso denuncia anche una sua partecipazione del 33,33% nella società austriaca RAGIONE_SOCIALE, l’esistenza del conto persole 6511783 acceso presso la banca BTV di Innsbruck, su cui le principali movimentazioni in dare e avere il contribuente vuole ricondotte all’attività immobiliare della citata società austriaca, e di una cassetta di sicurezza, intestata al medesimo COGNOME e a tale NOME COGNOME anch’egli socio della Fleims Bau.
L’Ufficio richiede le informazioni ai sensi dell’art. 32, del DPR 600/73. Ed il contribuente, oltre alla dichiarazione appena ricordata, produce copia di estratti del c/c personale n. 100 -438097 relativi agli anni 2011 e 2012, da cui si rilevano, in particolare, i seguenti movimenti in denaro contante: un versamento di € 331.000,00 il 13/0112011; un prelevamento di € 470.000,00 in data 25/02/2011. Nell’anno 2012, due versamenti di €100.000,00 ciascuno, effettuati rispettivamente il 19/01/2012 ed il 04/02/2012.
Considerato che il conto utilizzato dal Braito presso la Banca austriaca è un conto corrente personale; che i versamenti ed il cospicuo prelevamento sono avvenuti in denaro contante e, dunque, non sono tracciabili; che il Braito ha dichiarato che quelle operazioni “sono frutto di attività, presumibilmente in nero, generate dalla società austriaca RAGIONE_SOCIALE“, affermazione alquanto generica, priva di certezza e che non nasconde una possibile illiceità delle citate operazioni, tanto più
significativa se si considera che lo stesso COGNOME era un amministratore di quella Società; considerato che, malgrado i chiarimenti sollecitati dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente non produce i documenti contabili da cui trarre i necessari elementi di conoscenza circa l’origine e la destinazione di quelle somme, così tenendo un comportamento colpevolmente omissivo avendo egli certamente la disponibilità oltre al potere, in quanto amministratore, di produrre quei documenti; l’Ufficio promuove l’accertamento valutando gli impegni finanziari del COGNOME, assunti come persona fisica, e le interazioni possibili dallo stesso stabilite con le imprese a lui riconducibili. In ogni avviso di accertamento , infatti, l’Agenzia ricorda sempre che il COGNOME è socio unico e amministratore pro tempore della società RAGIONE_SOCIALE e che lo stesso risulta essere amministratore di diverse società da cui non ha mai percepito compensi per l’attività svolta. Ed aggiunge una ulteriore valutazione: tra queste società, infatti, ha reputato che, “per la peculiare attività svolta, costruzione di edifici residenziali e non residenziali, e il volume di affari dichiarato di e 3.885.510,00, la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione fosse quella che avesse consentito al sig. NOME COGNOME di disporre della predetta somma accreditata sul proprio conto corrente”. Quest’ultimo passo della motivazione vuole escludere che le altre imprese italiane, di cui il COGNOME era socio, e in alcuni casi amministratore, potessero giustificare le disponibilità finanziarie transitate sul conto austriaco: qualche impresa era inattiva , le partecipazioni nel capitale sociale non sempre erano significative , in un caso la carica sociale era con assunzione di responsabilità minore, altre imprese cessate. Dunque, non appare aderente al vero l’affermazione di parte ricorrente secondo cui “il sig. COGNOME era anche socio e amministratore di innumerevoli altre società” . Ad ogni modo, non viene segnalato che altre società avessero operato e dichiarato un volume di affari di euro 3.885.510,00, al pari dell’RAGIONE_SOCIALE. Quanto all’espressione “per la peculiare attività svolta”, che si è voluto enfatizzare come se l’Ufficio volesse escludere a priori imprese di altro settore economico, appare evidente l ‘immediato riferimento alla natura dell’impresa in grado di realizzare nel breve -medio periodo un importante volume d’affari, come quello dichiarato dalla società RAGIONE_SOCIALE; e qui, occorre dire ancora una volta che, tra quelle conosciute, non si rinviene una seconda impresa riferibile al Braito con un simile giro di affari.
Orbene, l’RAGIONE_SOCIALE risultava essere l’unica società attiva, con le caratteristiche di cui si è detto, di cui il COGNOME fosse socio unico ed amministratore unico.
Tutto ciò considerato, il potere di accertamento dell’Ufficio finanziario esteso al conto corrente dell’amministratore della società contribuente, a mente dell’art. 32, c. 1, n.2, del DPR 600/73, deve ritenersi legittimo, poiché la norma autorizza l’Ufficio finanziario ad utilizzare le risultanze di conti correnti bancari intestati a soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate e che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito della società contribuente. Ipotesi, questa, ravvisabile nella sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri del socio unico, salva prova contraria; dunque, era facoltà dell’ente dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa .
Ma la Società non ha fornito alcuna concreta prova contraria . D’altro canto, il COGNOME, con riferimento al medesimo conto corrente personale 100 -43 8097, sostiene una sola univoca tesi: la riconducibilità di quei movimenti in dare e avere esclusivamente alla società austriaca RAGIONE_SOCIALE avvalorando tali affermazioni con l’uso di una cassetta di sicurezza .
é la Società, né il Braito persona fisica hanno assolto l’onere di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi osservati sul conto corrente austriaco, con elementi di prova non generici tali da poter essere apprezzati dal Giudice per la loro oggettività ed i possibili riscontri .
In particolare, è opportuno segnalare che il COGNOME è socio della RAGIONE_SOCIALE con una partecipazione solo del 33,33% ed amministratore della stessa insieme al socio COGNOME; che l’affermazione della riferibilità della cassetta di sicurezza al suo conto personale appare priva di riscontri significativi, poiché la cassetta risulta cointestata ad altro soggetto, tale NOME COGNOME anch’egli socio della RAGIONE_SOCIALE, e dal relativo contratto di apertura non emergono elementi che giustifichino un collegamento al conto corrente personale 100 -438097; che il contribuente non fornisce alcuna informazione sul contenuto della cassetta. Pertanto, la sua semplice dichiarazione di certo suggestiva, per cui si dovrebbe presumere ad ogni accesso alla cassetta di sicurezza un prelevamento e/o un
versamento in contanti sul conto corrente 100 -438097, oltre ad essere priva di riscontri documentali, non presenta neppure elementi indiziari sufficienti per ricondurre il conto personale del Braito esclusivamente alla società austriaca. A tal proposito, è opportuno ricordare ancora che il Braito aveva dichiarato, nel primo contraddittorio tenutosi il 24/11/2016, di aver emesso un bonifico bancario tratto sul conto personale austriaco, per accreditare alla società bulgara RAGIONE_SOCIALE la somma di € 110.000,00. Pertanto, anche in considerazione di questo elemento resta non confutata la natura personale del c/c 100 -438097 intestato al RAGIONE_SOCIALE e, in quanto socio unico e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, non smentita la riconducibilità delle somme in contestazione alla citata Società accertata.
Parte appellata contesta all’Ufficio di aver svolto, per la prima volta in questo grado di giudizio, le argomentazioni in materia di pretesa impositiva collegata alla ristretta base azionaria della società accertata . Il rilievo non è fondato. Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda l’eccezione in senso tecnico. Nel caso che ci occupa, invece, l’Amministrazione deduce in giudizio più complete ed evidenti argomentazioni già contenute, seppur non espresse, nei presupposti dell’accertamento diretto alla Società ; i ragionamenti svolti dall’Ufficio nel suo atto di appello sono, pertanto, approfondimenti argomentativi diretti a contestare la fondatezza delle tesi avversarie .
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 42, co. 2, D.P.R. 600/1973, 7 dello statuto del contribuente e 24 Cost. nonché dell’art. 57, co. 1 e 2. D.Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. (Per avere il giudice di secondo grado accolto la motivazione dell’ufficio discordante da quella degli atti impositivi e volta ad ampliare l’oggetto del giudizio, addirittura sostituendosi all’ufficio nella motivazione degli stessi atti impositivi)’.
1.1. ‘Ci si duole del fatto, già denunciato nel giudizio di merito (a pag. 12 e seguenti della comparsa di costituzione in appello sub. doc. 16), che, anziché valutare la (il)legittimità degli atti impositivi sulla base della motivazione ivi contenuta, il giudice di secondo grado abbia accolto la motivazione resa dall’ufficio nel corso del giudizio, discordante dalla motivazione degli atti impositivi e volta ad ampliare l’oggetto del contendere; e che, in sentenza, lo stesso giudice di secondo grado si sia, poi, addirittura addentrato in un’interpretazione sostitutiva della motivazione degli atti impositivi, al fine di completare quella resa dallo stesso ufficio in appello, valorizzando le argomentazioni inespresse contenute nei presupposti dell’accertamento, ma a suo dire comunque evidenti. Così, nel corso del giudizio di merito si assiste a un’operazione ‘creativa’ della motivazione degli atti impositivi, da parte sia dell’ufficio che del giudice’. ‘L’eccezione di ristretta base azionaria sposta implicitamente la contestazione dell’ufficio dalla percezione di compensi di amministratore ‘in nero’, unica circostanza considerata nella motivazione degli atti impositivi, agli utili occultamente distribuiti ai soci. Infatti, gli atti impositivi motivano sulla considerazione che ‘La parte benché risulti essere amministratore di diverse società, non ha mai percepito compensi per l’attività svolta’, non facendo alcun riferimento alla sua qualità di socio o alla distribuzione occulta di utili. Mentre, come visto sopra, in appello la censura dell’ufficio, accolta poi dal giudice, si fonda solo sulla qualifica di COGNOME come ‘unico socio”. ‘E la ragione di tale spostamento di prospettiva da parte dell’ufficio, poi seguita dal giudice, è evidente perché: mentre in forza della prima contestazione tutte le società con un certo volume d’affari avrebbero potuto corrispondere tale compenso, inclusa quella austriaca, come effettivamente dimostrato dal contribuente; nel caso di distribuzione di utili su ristretta base azionaria, invece la presunzione esclude la società austriaca, che più era deputata a
tale attribuzione, essendo il conto corrente acceso in Austria, la cassetta di sicurezza appoggiata al conto corrente intestata a due dei suoi amministratori, e svolgendo la medesima attività di Alpi 3000 con un volume d’affari pressoché identico. Sicché, si determina un mutamento degli elementi materiali della pretesa impositiva (non più i compensi di amministratore, ma gli utili distribuiti al socio), che sono chiaro sintomo dei cd. ‘nova”.
1.2. Il motivo è infondato.
Lo stralcio della motivazione degli avvisi riportato alle pp. 4 e 5 del ricorso omette di riportare proprio il passaggio su cui si appunta la considerazione della CTR nel sottolineare come, ‘in ogni avviso di accertamento , l’Agenzia ricorda sempre che il RAGIONE_SOCIALE è socio unico e amministratore pro tempore della società RAGIONE_SOCIALE.
Non corrisponde, dunque, al tenore degli avvisi -siccome riferito, senza specifiche contestazioni sul punto, dalla CTR nella sentenza impugnata -l’affermazione, contenuta nel motivo, che essi non esplicavano ‘alcun riferimento alla sua qualità di socio’.
Né coglie nel segno l’ulteriore affermazione che la qualità di socio unico del Braito in Alpi 3000 sposterebbe l’asse della ripresa ‘dalla percezione di compensi di amministratore ‘in nero’ agli utili occultamente distribuiti ai soci’.
La CTR ricorda bensì come gli avvisi esplicitino che il COGNOMErisulta essere amministratore di diverse società, da cui non ha mai percepito compensi per l’attività svolta’ (p. 6 sent.), tuttavia in modo da rilevare, preliminarmente, come nessuna movimentazione sul conto personale potesse mai trovar causa nella percezione di compensi di amministratore da alcuna delle società.
Pertanto, né gli avvisi né la sentenza impugnata si riferiscono in alcun modo alla ‘percezione di compensi di amministratore ‘in
nero”, oggetto di accertamento, dal cui asse la CTR si sarebbe discostata.
Ciò detto, la qualità di socio unico del Braito in Alpi RAGIONE_SOCIALE non è la sola che lo riguarda, giacché questi, in seno a tale società, riveste, anzitutto, quella di amministratore unico: e la ripresa si dimostra coerente proprio con questa qualità del Braito, di guisa che la sottolineatura, da parte della CTR, dell’essere il Braito ‘altresì’ socio unico è (come si vedrà ‘funditus’ nella disamina del motivo successivo) semplicemente funzionale a dimostrare come soltanto in Alpi 3000, e non in altre società, ancorché partecipate od amministrate, ed in particolare in RAGIONE_SOCIALE, assunta difensivamente a termine di paragone, il COGNOME potesse disporre, agendo da amministratore, di attività liquide senza subire alcun controllo di terzi, investitori compresi (non essendovi chi in ipotesi potesse dolersi della violazione dell’art. 2476 cod. civ. per aver egli fatto prevalere un interesse extrasociale incompatibile).
In buona sostanza, quel che la CTR ha cura, perspicuamente, di rimarcare è che solo in Alpi 3000 l’amministratore unico COGNOME, cumulando altresì la qualità di socio unico, esercita un controllo totale ed incondizionato, sovrapponendosi alla società e potendo in definitiva disporne a libito, con conseguente legittimità dell’estensione delle indagini bancarie ‘al conto corrente dell’amministratore’: l’art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600 del 1973, infatti, spiega la CTR, ‘autorizza l’Ufficio finanziario ad utilizzare le risultanze di conti correnti bancari intestati a soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate e che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito della società contribuente. Ipotesi, questa, ravvisabile nella sostanziale ‘sovrapposizione’ tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri del socio’ (p. 6 sent.).
È proprio in considerazione di quanto precede che la CTR individua in RAGIONE_SOCIALE, e solo in essa, l’unica società ‘personale’ del Braito – ‘Orbene, l’RAGIONE_SOCIALE risultava essere l’unica società attiva di cui il COGNOME fosse socio unico ed amministratore unico’ (p. 6 sent.) – cui ricondurre le movimentazioni del conto parimenti ‘personale’ del medesimo: infatti, ‘ resta non confutata la natura personale del c/c 100 -438097 intestato al COGNOME e, in quanto socio unico e amministratore unico della Alpi 3000, non smentita la riconducibilità delle somme in contestazione alla citata Società accertata’ (p. 7 sent.).
Altrettanto non è a dirsi – precisa la CTR – per NOME COGNOME, società non ‘personale’, cui, in chiave difensiva, dovrebbe connettersi la cassetta di sicurezza, identicamente non ‘personale’: quanto a NOME COGNOME, la partecipazione del Braito è ‘solo del 33,33%’ e la carica di amministratore dal medesimo rivestita è condivisa con il ‘socio COGNOME‘; quanto alla cassetta di sicurezza, ‘l’affermazione della riferibilità al suo conto personale appare priva di riscontri significativi, poiché la cassetta risulta cointestata ad altro soggetto, tale NOME COGNOME anch’egli socio della RAGIONE_SOCIALE e dal relativo contratto di apertura non emergono elementi che giustifichino un collegamento al conto corrente personale 100 -438097′ (p. 7 sent.).
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. (Per avere il giudice di secondo grado ritenuto assolto l’onere a carico dell’Amministrazione finanziaria, pur in assenza di un criterio decisivo in atti che consentisse di ricondurre le somme accertate alla società RAGIONE_SOCIALE)’.
2.1. ‘Ci si duole del fatto che, considerata la motivazione contenuta negli atti impositivi, il giudice di secondo grado viola l’art. 32 DPR 600/1973, in quanto, il fatto che alcuni conti correnti
non siano formalmente intestati a una società di capitali, ma ai soci o agli amministratori, non limita l’attività accertativa dell’ufficio, purché risulti provato dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati . Al contrario, come già detto in premesse (punto 1), e come evidenziato nella stessa motivazione degli atti impositivi (docc. 1 -4), era provato che il sig. COGNOME fosse amministratore di innumerevoli società, sia in Italia che all’estero . Pertanto, come denunciato nei ricorsi introduttivi del primo grado di giudizio (doc. 10), il fatto che COGNOME fosse amministratore anche di RAGIONE_SOCIALE non era di per sé sufficiente a dimostrare il collegamento tra quest’ultima e i versamenti/prelevamenti effettuati sul conto corrente personale austriaco di Braito . Dunque, come invece richiesto da questa Corte (Cass. 22.04.2016, n. 8112), l’ufficio non aveva fornito elementi di prova indiziari idonei, ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973, a dimostrare il collegamento tra le somme movimentate sul conto corrente personale austriaco del sig. COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE: pertanto alcuna inversione dell’onere probatorio poteva prodursi a carico di RAGIONE_SOCIALE ‘.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Esso non coglie l’effettiva ‘ratio decidendi’ sottesa alla sentenza impugnata, laddove la CTR osserva che, pur a fronte dell’essere il Braito amministratore di ulteriori società, solo in Alpi 3000 assommava le qualifiche ad un tempo di amministratore unico e socio unico, in guisa tale da sovrapporre la sua posizione personale a quella sociale: nel senso, quindi, di poter disporre della società ‘in proprio’ – ossia senza render conto a nessuno, né sul lato della gestione né sul lato del capitale – e per il tramite di essa agire ‘direttamente’.
In tale ricostruzione della CTR, di per sé completa e lineare sul duplice piano, rispettivamente, fattuale e logico (ricostruzione con cui il motivo omette, finanche graficamente, alcun confronto), emerge un sicuro, e finanche incontestato, fattore di collegamento tra il Braito ed Alpi 3000 che differenzia, rendendolo unico, il relativo rapporto dal rapporto del Braito con tutte le altre società in cui aveva comunque cointeressenze: cointeressenze sicuramente esistenti, ed infatti vagliate dalla CTR, ma non tali da consentirgli forme di controllo totalitario; le quali ultime, infatti, in tutte le società diverse da RAGIONE_SOCIALE, non solo non sono apprezzabili formalmente, ma non lo sono neppure sostanzialmente, non essendo stati dedotti né provati meccanismi di imputazione reale accentrata sul Braito, in grado di superare le minori entità delle partecipazioni e dei poteri amministrativi, di cui non a caso espressamente, in questi di minorità, ragiona la CTR a confutazione delle tesi difensive.
In aggiunta a quanto precede, peraltro, mette conto di osservare che, a venire in linea di conto, non è neppure la congerie di società partecipate e/o amministrate dal COGNOME, evocate ma per vero neppure individuate dal motivo mediante richiamo ad idonea documentazione di supporto, bensì solo NOME COGNOME l’unica ad essere stata dallo stesso COGNOME chiamata in causa in sede di contraddittorio procedimentale per offrire un supporto giustificativo alle movimentazioni del c.c. personale presso BTV di Innsbruck.
Sicché, sotto il versante che ne occupa, emerge un ulteriore fattore d’inammissibilità del motivo. Questo si palesa generico rispetto all’unico termine di raffronto di RAGIONE_SOCIALE selezionato dallo stesso RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla quale ultima la CTR ineccepibilmente oppone che ‘il RAGIONE_SOCIALE è socio della RAGIONE_SOCIALE con una partecipazione solo del 33,33% ed amministratore della stessa insieme al socio COGNOME‘, fermo oltretutto che la ‘semplice dichiarazione’ del Braito, che evoca, a
mo’ di giustificazione, accessi alla cassetta di sicurezza, oltre a non render conto del collegamento di questa al conto, ‘non presenta neppure elementi indiziari sufficienti per ricondurre il conto esclusivamente alla società austriaca ‘.
Terzo motivo: ‘Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (Per avere il giudice di secondo grado non valutato l’esistenza di prove significative -i bilanci di altre società amministrate dal sig. COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE -da cui emergeva un giro d’affari identico a quello della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, che consentiva la riconducibilità delle somme tratte dai conti personali ad altre società, con medesimo giro d’affari, amministrate, in Italia e all’estero dal sig. COGNOME.
3.1. ‘Dopo aver richiamato la motivazione contenuta negli atti impositivi, il giudice di secondo grado si profonde in un’analisi delle società italiane amministrate da Braito che potevano ritenersi idonee, per giro d’affari, a imputare le somme accertate. Va subito precisato che, nel suo ragionamento, il giudice di secondo grado esclude, a priori, la società austriaca, non perché la stessa non presentasse un giro d’affari equiparabile a quello di RAGIONE_SOCIALE, né perché operasse in un settore diverso (dato che la stessa costruiva immobili residenziali e non), ma solo perché reputa il conto corrente austriaco come conto personale di Braito, mentre la società austriaca non era esclusivamente partecipata dallo stesso’. ‘Il giudice di secondo grado, quindi, in primo luogo omette di valutare i bilanci della società austriaca, prodotti dai ricorrenti, che, come già evidenziato al precedente punto 4.2 delle premesse, dimostravano chiaramente come la stessa società estera avesse i medesimi requisiti indicati negli atti impositivi dall’ufficio con riguardo ad RAGIONE_SOCIALE e invece si sofferma solo sull’enunciato legame tra il conto austriaci e la cassetta di sicurezza ad esso appoggiata, per affermare che, essendo la stessa cointestata a due
dei coamministratori della società austriaca, la coincidenza delle movimentazioni del conto con le aperture di quest’ultima non assurgeva a circostanza dirimente. Ed infatti, riprendendo quanto sopra riportato, dai bilanci della società austriaca prodotti ancora nel primo grado di giudizio (doc. 8), era stato dimostrato che la predetta società estera aveva realizzato ricavi per: € 2.120.000,00, nel 2006 . Invero, il giudice di secondo grado neppure valuta la circostanza che il conto corrente estero fosse stato aperto nella stessa città ove aveva sede la società austriaca, che, evidentemente, rafforzava le altre prove addotte dai contribuenti. Tuttavia, il giudice di secondo grado omette anche di considerare i bilanci della società RAGIONE_SOCIALE per il 2010 -2011 (doc. 17), che infatti neppure menziona nella disamina delle società italiane ‘. Inoltre, anche di tale ultima società, come si evinceva dalle visure camerali (scheda delle partecipazioni e scheda delle società amministrate da Braito) allegate alla comparsa di costituzione in appello (doc. 5), all’epoca il sig. COGNOME era Amministratore unico nonché socio al 50%: sicché, neppure il giudice di secondo grado avrebbe potuto argomentare che tale società non presentava gli stessi requisiti di RAGIONE_SOCIALE quanto a ristretta base azionaria ‘.
3.2. Il motivo è inammissibile.
Esso – in disparte che (nonostante il rinvio al n. 4.2, di cui a p. 4 del ricorso), manca di precisione, perché dà per presupposti elementi fattuali di cui non dimostra l’esistenza – non rappresenta neppure graficamente, alcun fatto propriamente storico, e viepiù decisivo, di cui la CTR avrebbe omesso l’esame, paventando ‘in limine’ la mancata condivisione da parte della medesima di pure e semplici prospettazioni difensive. Pertanto, non ossequia il costante insegnamento secondo cui ‘l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l”omesso esame’
come riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate’ (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Rv. 663758 -01).
Esso, inoltre, pretermette, come il precedente, avere la CTR individuato RAGIONE_SOCIALE quale unica società rilevante, sulla base della sommatoria in capo al Braito delle due qualità di amministratore unico e socio unico, in forza delle quali si palesa concentrato sul medesimo un controllo totalitario della predetta società non replicato in alcun’altra, comprese Fleims Bau e, eventualmente, RAGIONE_SOCIALE. Ciò senza considerare che, avendo il Braito giustificato le poste di conto evocando solo Fleims Bau, il riferimento a quest’ultima, di per sé, non è pertinente.
Infine, in guisa di ulteriore e decisiva aggiunta a quanto precede, l’inammissibilità del motivo emerge altresì in ragione dell’essere esso sostanzialmente vertito in fatto, sollecitando a questa S.C. un giudizio esclusivamente meritale (di per sé compiutamente e motivatamente espresso dalla CTR), in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della sola legalità (legittimità) delle decisioni ricorse.
Quarto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’artt. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600/73, nonché dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Per non avere il giudice di secondo grado riconosciuto l’esistenza del costo deducibile rappresentato dal compenso di amministratore)’.
4.1. ‘Come già rilevato al punto 4.4. delle premesse, con un ultimo motivo spiegato in via subordinata nei ricorsi relativi agli avvisi di accertamento n. T2A03MM3822/2016, per il 2011, e n.
T2A03MM00139, per il 2012, si era eccepito che, nel qualificare le somme riprese a tassazione a titolo di ricavi non dichiarati come compensi poi erogati da RAGIONE_SOCIALE all’amministratore, non si era tenuto conto di tali somme come costi deducibili in capo alla società, in violazione dell’art. 109, co. 4, TUIR. Pronunciandosi sfavorevolmente ai contribuenti, il giudice di secondo grado avrebbe però dovuto considerare il motivo in subordine, che chiedeva il riconoscimento del costo sostenuto dalla società ricorrente per compensi di amministratore, in diminuzione del reddito accertato’.
4.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Obnubila che, ‘ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l’assemblea, convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione dello stesso’ (Sez. 5, n. 24471 del 09/08/2022, Rv. 665800 -01).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 10.600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2025.