Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4354 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4354 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
Oggetto: IRES ed IVA -Accertamento ex artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 -Mancata comunicazione avviso adunanza camerale – Rinvio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25640/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 1132/18/2021, depositata in data 24 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate di Latina notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, per quanto ancora rilevi, recuperava a tassazione, ai fini IRES ed IVA, per l’anno di imposta 200 6, maggiori ricavi non dichiarati (pari ad Euro 1.002.602,56), sulla base degli esiti di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a NOME COGNOME (padre di NOME COGNOME, amministratore e socio al 60% della società).
La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che accoglieva il ricorso ritenendo che le movimentazioni bancarie effettuate sul conto corrente intestato ad un terzo non fossero riferibili alla contribuente.
Interposto gravame dall ‘Ufficio , la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, rigettava l’appello .
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione denunziando la violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR escluso l’idoneità della prova offerta dall’Agenzia , limitandola solo alla valutazione del rapporto di parentela tra i Cesarano, senza tener conto della ristretta compagine societaria e della ingiustificata capacità reddituale del terzo.
Questa Corte, con ordinanza n. 22224/2018, accoglieva il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, affermando quanto segue: ‘ 3.1. la pronuncia impugnata, statuendo nei termini sopra indicati, si è posta, infatti, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 le rispettive presunzioni ivi stabilite secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai
soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20851; Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4788; Cass. sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276; Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 428; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26829).
3.2. Nel caso di specie, in presenza della ricorrenza congiunta di tutti i suddetti elementi sintomatici, società a ristretta base, costituita da soli due soci, conto intestato a padre convivente del socio di maggioranza ed amministratore della società, movimentazioni bancarie su detto conto assolutamente incompatibili con i dati relativi alle dichiarazioni del soggetto terzo titolare di autonoma ditta individuale agricola, la sentenza impugnata ha escluso che detti elementi potessero integrare la presunzione (legale) relativa di cui alle citate disposizioni di legge sulla base del dato relativo all’estraneità di rapporti familiari tra l’altro socio ed il padre dell’amministratore della società, dall’altro ha comunque inteso affermare la sufficienza di quella che sarebbe stata la prova contraria offerta dalla contribuente, sebbene a tal fine la giurisprudenza di questa Corte abbia più volte affermato che «non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell’affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse all’attività d’impresa (cfr. le già citate Cass. ord. n. 20851/16; Cass. n. 12276/15; Cass. n. 26829/14) ‘.
Riassunto il giudizio dalla contribuente, la CTR, in sede di rinvio, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo il suo operato con riferimento all’unica ripresa ancora in discussione, ovvero quella relativa alle movimentazioni dei conti intestati a COGNOME NOMECOGNOME
Avverso la decisione della CTR in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
21/01/2025.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione de ll’art. 394 cpc » per non avere la CTR fatto corretto applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nell’ordinanza di rinvio.
Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 132, comma secondo, n. 4 cpc -motivazione apparente» , atteso che ‘l’iter logico -giuridico addotto dalla CTR è priva di contenuto sostanziale se riferito alla questione della valutazione della prova indiziaria offerta dall’Ufficio in punto di estensione ad ITALGIGLIO delle movimentazioni bancarie intestate al terzo cesarano COGNOME (pag. 18 del ricorso).
Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione degli artt. 32 1 nr.2) dpr 600/1973 e 51 2 nr. 2) dpr 633/1972 in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2728 c.c.», per avere la CTR aderito alla qualificazione della fattispecie in termini di ‘società a ristretta base’ facendo leva, però, esclusivamente sul numero dei componenti della compagine sociale.
Con il quarto strumento di impugnazione la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il «vizio di motivazione -omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti», per avere la CTR omesso di considerare alcuni elementi fattuali rilevanti e decisivi, quali: a) il rilascio della procura a COGNOME solo nel 2009; b) l’esito negativo dei controlli bancari sul socio COGNOME; c) l’esercizio di un’attività d’impresa, da parte di NOME COGNOME NOME, nel 2006, con il conseguimento di cospicui ricavi.
Preliminarmente deve darsi atti della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 21/01/2025 alla società ricorrente. Invero, la comunicazione all’indirizzo mail del difensore, NOME COGNOME non andava a buon fine, stante la mancanza del destinatario nel RegInde, per effetto del decesso dello stesso.
La comunicazione alla parte non andava a buon fine in quanto all’indirizzo della sede della società (Aprilia -LT, INDIRIZZO INDIRIZZO) l’ufficiale giudiziario non rinveniva in loco la destinataria (‘trattasi di via con regolare numerazione civica. Non rinvengo segnaletiche metriche. Percorsa la strada senza rinvenire il nominativo della società destinataria. Vane le ricerche in loco’).
Il giudizio va, quindi, rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.