Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25005 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
Oggetto: avviso di accer- tamento – artt. 32 e 39 d.P.R. n.600/73 – II.DD. e IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8749/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, imprenditore edile, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza n.4008/18/17 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 16.10.2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 353/7/11 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso dell’imprenditore edile NOME COGNOME, avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO. L’avviso veniva emesso per II.DD. e IVA 2003 ex artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e interlocuzione con il contribuente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000. Venivano ritenuti non giustificati movimenti bancari, effettuati dal contribuente, dai suoi figli NOME, NOME e NOME COGNOME e dalle imprese collegate per complessivi euro 533.600 che venivano qualificati ricavi non dichiarati.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo che il contribuente avesse giustificato i prelevamenti bancari contestati. Il giudice d’appello riformava tale decisione, ritenendo fondato l’accertamento ex art.39 comma 1 d.P.R. n.600/1973 su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall’attività di impresa svolta, e operante la presunzione ex art.32 del medesimo decreto con riferimento alle movimentazioni bancarie contestate sui conti del contribuente e dei familiari, di cui il p.v.c. forniva evidenza e che NOME COGNOME non aveva giustificato.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in cinque censure, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo proposto dal ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge 27/7/2000 n. 212, 3 della legge del 7/8/1990 n.241, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame RAGIONE_SOCIALE idonee giustificazioni e osservazioni spedite alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 16/4/2008 in sede di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, avendo il ricorrente enunciato e dimostrato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio qualora questa fase fosse stata tempestivamente attivata dall’Ufficio al fine di addivenire ad un bonario componimento. Il ricorrente si duole inoltre del fatto che nell’atto di accertamento non sono specificati i motivi di rigetto RAGIONE_SOCIALE osservazioni al p.v.c. 25/2/2008 spedite il 16/4/2008.
1.1. La seconda censura del ricorso principale prospetta l’insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 7 e 12 comma 7 della legge 27/7/2000 n. 212, 42 del d.P.R. 600/73 e 56 del d.P.R. 633/72, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio con l’Ufficio.
I due motivi, connessi e relativi alla fase del contraddittorio procedimentale, sono inammissibili per più concorrenti ragioni.
2.1. Innanzitutto, le due doglianze in disamina sono meramente formali e generiche perché il ricorrente si duole del fatto che il giudice non abbia preso posizione sulle giustificazioni di parte alle movimentazioni bancarie contestate senza neppure riportarne il contenuto concreto per dimostrare la decisività della prospettazione di parte.
2.3. In secondo luogo, l’avviso di accertamento, sia pure succintamente, dà conto dell’intervenuta interlocuzione ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 con il contribuente e dunque anche della produzione difensiva avvenuta in quella fase, mentre l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di accogliere in tutto o in parte la prospettazione
del contribuente e nemmeno di specificare i motivi del mancato accoglimento, essendo sufficiente dimostrare che ne ha tenuto conto, come avvenuto.
2.3. In terzo luogo, entrambe le censure (la prima nella parte in cui si duole del fatto che nell’atto di accertamento non sono specificati i motivi di rigetto RAGIONE_SOCIALE osservazioni al p.v.c. 25/2/2008 spedite il 16/4/2008 e interamente il secondo motivo) sono prive di specificità anche perché dirette a riproporre argomentazioni di merito già vagliate dal giudice e da questi disattese, piuttosto che a censurare la sentenza di appello. Al proposito, la sentenza ha chiaramente affermato che le argomentazioni difensive non sono idonee a fornire una prova liberatoria dalle presunzioni gravi precise e concordanti discendenti dall’art.32 del d.P.R. n.600/73, determinate dai collegamenti economici tra le imprese di NOME COGNOME e dei figli e dalle incongruenze riscontrate nelle scritture contabili a fronte degli ingenti valori oggetto di movimentazioni economica sui conti correnti loro intestati. Il giudice ha accertato che non idonea è la giustificazione esposta dal contribuente, in quanto « dall’esame degli atti, svolto da questa Commissione, non risulta che il contribuente abbia prospettato prove idonee a contrastare la legittimità della presunzione dell’Ufficio (…) » (v. ultima pagina della sentenza).
2.4. Ancora, il secondo motivo propone un vizio motivazionale per insufficiente e contraddittoria motivazione non utilmente introducibile in Cassazione nel quadro normativo applicabile alla fattispecie. L ‘art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova perciò applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 7 marzo 2019 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’ «omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
2.5. Infine, la seconda doglianza apoditticamente afferma che la valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze difensive avrebbe portato ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal giudice di secondo grado, ma la deduzione è generica non indicando neppure per sommi capi le concrete giustificazioni, movimento per movimento bancario contestato, di cui non si sarebbe tenuto conto e quindi, a maggior ragione, in che misura il contenuto concreto dell’atto impositivo avrebbe potuto essere differente con menomazione effettiva del diritto di difesa.
Con il terzo motivo NOME COGNOME lamenta la violazione e falsa applicazione art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. 600/73, e art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, giacché l’accertamento dell’Ufficio non sarebbe un accertamento analitico induttivo fondato sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Le asserite irregolarità contabili riguarderebbero le scritture contabili della società conferenti, ma non quella della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, per cui l’accertamento sarebbe basato esclusivamente sui prelevamenti bancari effettuati dai conti correnti intrattenuti presso il Banco di Sicilia dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 533.600 e versati nella RAGIONE_SOCIALE Quindi, si tratterebbe di un accertamento esclusivamente presuntivo ex art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 600/73 e art. 51, comma
2, numero 2, del d.P.R. 633/72, laddove è ammessa la giustificazione dei singoli prelevamenti bancari da parte del contribuente.
Il motivo è inammissibile.
4.1. La tecnica di formulazione del mezzo di impugnazione è contraddittoria, facendo riferimento da un lato al paradigma della censura motivazionale e, dall’altro, ad un contenuto di violazione di legge.
4.2. Il mezzo di impugnazione è inoltre generico e privo di specificità nel suo contenuto. L’affermazione secondo cui non vi sarebbe irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in capo ad NOME COGNOME e alla sua attività di impresa sconta innanzitutto il fatto che la sentenza si pronuncia esplicitamente sul punto affermando il contrario: «Nella fattispecie in esame i verificatori, operando ai sensi dell’art.39, comma 1, del d.P.R. n.600/73, hanno preso a RAGIONE_SOCIALE della verifica molteplici dati concreti e specifici (libri contabili (…)). Da tali dati sono state riscontrate le gravi incongruenze sopra richiamate (…) », cfr. ultima pag. sentenza. A fronte di ciò il ricorrente non indica in quali atti difensivi di primo grado abbia introdotto la doglianza e poi l’abbia riproposta in appello. A ben vedere comunque la prospettazione è anche irrilevante, dal momento che la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture non impedisce in alcun modo l’accertamento analitico induttivo e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE presunzioni di cui all’art.32 cit..
4.3. In ogni caso, l’allegazione sulla scorta del quale viene prospettata una riqualificazione dell’accertamento è priva di RAGIONE_SOCIALE, come si evince dalla lettura del p.v.c. richiamato dall’avviso e riprodotto dallo stesso contribuente in allegato al ricorso per Cassazione, ove si contestano numerose violazioni sostanziali per omesse fatturazioni, omesse dichiarazioni di componenti positivi di reddito con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE scritture contabili sia per le II.DD. che per l’IVA, dichiarazioni infedeli ecc.. Si tratta di un compendio di elementi pienamente idonei a fondare l’accertamento ex artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/73 nell’ambito del quale sono state disposte le indagini bancarie di cui all’ art. 32 commi 1 e 2 del d.P.R. 600/73 le quali,
peraltro, costituiscono un mezzo istruttorio e non un’autonoma tipologia di accertamento fiscale.
Con il quarto motivo NOME COGNOME lamenta l’ error in iudicando , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per falsa applicazione «RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali previste da ll’art. 32 commi 1) e 2) d.P.R. 600/73 e 51 comma 2) numero 2 d.P.R. 633/72 per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e degli elementi risultanti dalle scritture contabili dell’impresa individuale in contabilità ordinaria.». Secondo il ricorrente il giudice avrebbe omesso di valutare le prove documentali fomite dal ricorrente dalle quali emergerebbe che tutti gli addebiti contabilizzati sono riferiti ad operazioni imponibili fatturate, essendo stata dimostrata provenienza e destinazione dei singoli prelevamenti.
Con il quinto motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/73, 54 d.P.R. 633/72 e 2729 cod. civ., ai fini de ll’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per non aver la CTR tenuto conto del fatto che l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova dei ricavi occulti contestati.
I motivi, articolati secondo la medesima logica, sono di trattazione congiunta e sono inammissibili, sia per la commistione di profili di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di valutazione della prova, sia in quanto chiaramente diretti ad ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti. La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Non vi sono ragioni per discostarsi da tale insegnamento nel caso di specie.
8. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 12.9.2024