Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2532 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2532 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 468/2016 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 893/1/2015, depositata in data 21/5/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 novembre 2025;
Fatti di causa
La controversia ha origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio riprese a tassazione un reddito asseritamente non dichiarato, a seguito di una contestazione di una incongruenza tra quanto dichiarato da NOME COGNOME ( ‘la contribuente’ ) e quanto da lei effettivamente ricavato dall’attività di esercente una caffetteria.
Furono sottoposti a verifica tre conti correnti bancari, di cui uno cointestato con il marito.
In seguito all’istruttoria, fu emesso un avviso di accertamento per il recupero di un reddito d’impresa pari ad euro 285.261,36.
Il procedimento di accertamento con adesione non fu definito, sicché la contribuente propose ricorso avverso l’avviso di accertamento .
La C.T.P. di Treviso respinse il ricorso.
Su appello della contribuente, la RAGIONE_SOCIALE riformò in parte la sentenza di prime cure.
Ricorre per cassazione la contribuente contro la sentenza di appello, formulando otto motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: illogicità del giudizio di fatto. Mancata corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE
risultanze processuali con specifico riguardo alla provvista derivante dalla vendita di bene immobile estraneo all’attività imprenditoriale ed al conseguente utilizzo della liquidità così generata per la soddisfazione di esigenze estranee all’attività’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per avere disatteso le sue deduzioni difensive con riferimento alla giustificazione di un prelievo effettuato dal conto corrente pari ad euro 45.000 in data 27/7/2006.
In particolare, la contribuente contesta l’attendibilità della ricostruzione operata dal RAGIONE_SOCIALE seconde cure ed oppone a tale ricostruzione una spiegazione alternativa del prelievo effettuato, adducendo che la disponibilità della somma derivasse dalla vendita di un suo immobile.
2. Con il secondo motivo, rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in merito alla violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973: Ricorso da parte del giudice di appello ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e cumulative. La prova contraria rispetto alla presunzione ivi prevista può essere data con ogni mezzo, anche in via indiziariapresuntiva’ , la contribuente torna sul prelievo di euro 45.000 affrontato nel primo motivo di ricorso e ne contesta la rilevanza ai fini reddituali, affermando che si tratterebbe di un prelievo conseguente ad una operazione non riconducibile all’attività d’impresa . 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Art. 360, comma 1, n. 5 soggetto estraneo all’attività (cassa di risparmio, C/C n. 4176982)’ contribuente c.p.c.: Illogicità del giudizio di fatto. Mancata corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali con specifico riguardo a molteplici versamenti per complessivi euro 18.411,08 su conto corrente cointestato con un , la contesta la conclusione raggiunta dai giudici d’appello con riferimento alla giustificazione causale di alcuni accrediti su di un conto corrente cointestato con il compagno, opponendo alla presunzione legale ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 della natura reddituale RAGIONE_SOCIALE relative somme una giustificazione alternativa, fondata sulla asserita
provenienza RAGIONE_SOCIALE stesse dalla vendita di un immobile e sulla asserita destinazione RAGIONE_SOCIALE stesse al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di un ‘mutuo ipotecario in essere’ .
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in merito alla violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973: Ricorso da parte del giudice d’appello ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e cumulative. La prova contraria rispetto alla presunzione ivi prevista può essere data con ogni mezzo, anche in via indiziariapresuntiva’ , la contribuente torna sulla giustificazione causale dei versamenti per complessivi euro 18.411,08, che originerebbero dalla vendita di un immobile di sua proprietà e non sarebbero riconducibili all’attività imprenditoriale della contribuente medesima. In particolare, ella offre di tali versamenti una giustificazione causale alternativa rispetto a quella data dai giudici di appello.
4.1. I primi quattro motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. Essi, in sostanza, mirano ad ottenere da questa Suprema Corte una diversa e alternativa valutazione del materiale istruttorio sul quale i giudici di merito hanno formato il loro convincimento.
Peraltro, le giustificazioni fornite dalla contribuente alle movimentazioni bancarie oggetto della ripresa fiscale tramite la presunzione legale stabilita nell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono state esaminate dalla C.T.R. territoriale, che, con una motivazione congrua e sufficiente, non le ha considerate attendibili ed in grado di vincere la detta presunzione (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 4553 del 20/02/2025, Rv. 674111 -01; Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 – 01).
5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti: mancata specifica indicazione degli altri fatti oggetto di giudizio relativamente alle movimentazioni bancarie definite ‘ di minore importo ” , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che ‘analoghe negative considerazioni valgono per gli altri rilievi, di minore importo’ . Ne stigmatizza la genericità e la sommarietà.
6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in merito alla nullità della sentenza per carenza di adeguata motivazione in merito alla conferma della ripresa a tassazione relativamente alle movimentazioni bancarie ‘minori’ : Omessa pronuncia su specifiche questioni fatte valere e/o mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove allegate’ , la contribuente censura l’apoditticità dell’affermazione dei giudici d’appello secondo la quale ‘analoghe negative considerazioni valgono per gli altri rilievi, di minore importo’ . 6.1. Il quinto e il sesto motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
In relazione alla ripresa fiscale di quelli che la C.T.R. chiama ‘rilievi di minore importo’ la sentenza impugnata è assolutamente carente di motivazione: non si comprende nemmeno quali siano i ‘rilievi di minore importo’ ai quali i giudici di appello hanno inteso riferirsi , né quali siano le considerazioni sulla cui base le deduzioni della contribuente circa la loro non assoggettabilità a tassazione sono state disattese.
7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: In merito alla nullità dell’avviso per violazione dell’obbligo di sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973’ , la contribuente si duole che l’avviso di accertamento a lei notificato sarebbe stato sottoscritto da soggetto privo del relativo potere: esso non sarebbe stato sottoscritto né dal Direttore provinciale, né da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato ‘Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. : In merito alla nullità dell’avviso per violazione dell’obbligo di sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva. Violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973’ , la contribuente torna sulla contestazione di cui al motivo precedente, affermando che l’avviso di accertamento non era stato sottoscritto da soggetto munito del relativo potere.
8.1. Il settimo e l’ottavo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.
Quella del potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, infatti, è questione nuova, non affrontata nella sentenza impugnata. Ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che la veicoli dinanzi al giudice di legittimità, infatti, è necessario che il ricorrente indichi specificamente che tale questione era stata proposta sin dal primo grado dinanzi al giudice di prime cure e che sia stata ritualmente riproposta nel giudizio di appello (Cass., sez. L, n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850 -01; Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01).
I motivi in esame non soddisfano tale onere di specificità, con la loro conseguente inammissibilità.
In conclusione, sono accolti il quinto e il sesto motivo di ricorso, inammissibili i restanti.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso.
Dichiara inammissibili i restanti motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)