Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22418 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22418 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1352/2022 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.ST. LECCE n. 1836/22/21 depositata il 07/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1836/22/21 del 07/06/2021, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 155/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di
seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della perdita della qualità di imprenditore agricolo della contribuente, delle risultanze degli accertamenti bancari e della effettuazione di operazioni inesistenti.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che: a) dalla documentazione acquisita risultava che la contribuente aveva venduto unicamente prodotti acquistati da terzi, così svolgendo attività commerciale e non agricola; b) quanto agli accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria non aveva avuto cura di indicare, nell’avviso di accertamento ovvero in corso di giudizio, «le singole e specifiche operazioni contestate, onde consentire a questa Commissione di valutare se le argomentazioni sul punto rese dalla contribuente fossero o meno sufficienti»; c) in definitiva, era stato indicato «un mero importo complessivo di prelevamenti e versamenti, senza specificarne le singole poste», così da impedire la verifica da parte del giudice, sicché la ripresa andava annullata.
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
NOME COGNOME restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione di AE è affidato a cinque motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione illogica, avendo erroneamente ritenuto che l’Ufficio non abbia specificato le operazioni bancarie
oggetto di contestazione (specificazione effettuata nel contesto del processo verbale di constatazione, richiamato dall’avviso di accertamento e notificato alla contribuente).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla regolare indicazione delle singole rimesse bancarie contestate nell’ambito del processo verbale di constatazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo la contribuente mai contestato la mancata specifica indicazione delle singole operazioni bancarie, peraltro dettagliatamente indicate nel processo verbale di constatazione dalla stessa conosciuto.
1.4. Con il quarto motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita, non avendo la contribuente mai contestato la mancata specifica indicazione delle rimesse oggetto di ripresa.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR determinato i costi diversamente da quanto previsto dall’avviso di accertamento, senza una specifica contestazione della contribuente.
Il primo motivo, con il quale si contesta l’apparenza della motivazione resa dal giudice di appello in quanto illogica, è infondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento
giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha evidenziato che l’Amministrazione finanziaria avrebbe indicato cumulativamente e non separatamente le singole rimesse contestate, così impedendo alla contribuente di contestarle specificamente e al giudice di fare la valutazione richiesta dalla legge; con conseguente annullamento della ripresa.
2.3. Trattasi di motivazione sintetica ma pienamente logica, espressione di una precisa ratio decidendi , sicché non merita la censura proposta da AE.
Il secondo motivo, con il quale si assume l’omesso esame del prospetto allegato al processo verbale di constatazione, contenente l’indicazione di tutte le rimesse bancarie contestate, va disattesa.
3.1. Osta all’accoglimento della censura, da un lato, la doppia conforme di merito sulla questione dell’accertamento bancario (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014); dall’altro, la circostanza che il fatto il cui esame sarebbe stato omesso è stato in realtà escluso dal giudice di appello e, dunque, esaminato.
Il terzo motivo, concernente l’omessa contestazione, da parte del contribuente, della specifica indicazione delle singole rimesse, è fondato.
4.1. Come già evidenziato, la CTR ha ritenuto che la ripresa di AE fondata sugli accertamenti bancari debba essere rigettata in quanto l’Ufficio non avrebbe fornito -né nel contesto dell’avviso di accertamento, né nel corso del giudizio -la specifica indicazione delle rimesse oggetto di contestazione, così impedendo alla contribuente di fornire la giustificazione di tali rimesse e al giudice di effettuare il necessario controllo.
4.2. Tuttavia, il ricorso proposto in primo grado dalla contribuente -trascritto nella parte rilevante dalla difesa erariale ai fini del rispetto del principio di autosufficienza -dimostra con evidenza che quest’ultima non ha mai dedotto di non conoscere le operazioni contestate da AE, anche perché le stesse sono state oggetto di specifica indicazione nel processo verbale di constatazione allegato all’avviso di accertamento e alla stessa notificato.
4.3. Ne consegue che è erronea la decisione della CTR che ha posto illegittimamente a fondamento del rigetto dell’appello di AE una circostanza (la mancata specifica indicazione delle operazioni da parte dell’Ufficio) che, oltre ad essere non veritiera, non era stata né devoluta, né contestata dalla sig.a Bitonte.
Il quarto motivo, concernente la contestazione di una pronuncia ultrapetita da parte della CTR in ordine alla medesima circostanza di cui al terzo motivo, resta assorbito.
Il quinto motivo, con il quale si denuncia ancora una volta un vizio di ultrapetizione, per avere la CTR rideterminato l’ammontare dei costi deducibili, sebbene non ci sia stato alcun rilievo sul punto, è infondato.
6.1. In realtà, in disparte da ll’evidente e riconoscibile errore di calcolo compiuto dalla CTR (il valore dei costi è pari a euro 262.260,28, corrispondente al 34% di 771.353,75, e non già euro 686.444,33), non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione, atteso che la sentenza impugnata si è limitata a riepilogare l’importo dei ricavi confermati, da considerare al netto dei costi deducibili, senza alcuna intenzione di modificare la statuizione resa in primo grado.
In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.