Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24660/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO (FAX. 06.3220036), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 494/2017 depositata il 22/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Alla stregua di quanto emerge dagli atti di causa, COGNOME COGNOME NOME veniva attinta da avviso di accertamento n. T7J01N903461/2012 – in seguito parzialmente ridotto in autotutela – per IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA, in relazione all’a.i. 2006, in recepimento di PVC della Guardia di Finanza, avverso il quale la predetta non aveva presentato osservazioni. Il PVC, successivamente trasfuso nella motivazione dell’avviso, rendeva conto dell’essere la contribuente, che non aveva presentato il mod. Unico 2007 in quanto non percettrice di redditi, nondimeno titolare di svariati rapporti bancari e postali, registranti ingenti versamenti e prelevamenti di cui non aveva fornito giustificazione. Pertanto, l’Ufficio, ritenendo che ella avesse compiuto operazioni imponibili in qualità di privato non imprenditore (badante) e di lavoratore autonomo (come tale obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sebbene non istituite), procedeva ai recuperi. In particolare secondo quanto puntualizzato nel ricorso per cassazione (cfr. p. 4, ove l’avviso è ‘in parte qua’ trascritto per autosufficienza) l’Ufficio, rispetto ai prelevamenti non giustificati, ai fini dell’IVA, contestava l’effettuazione di acquisti senza fattura, irrogando la relativa sanzione.
Come preannunciato, l’avviso veniva emendato in autotutela, ai fini delle ii.dd. e dell’irap, mediante espunzione dai ricavi accertati dei prelevamenti pur non giustificati, in ottemperanza a C. cost. n. 228 del 2014.
La CTP di NOME adita impugnatoriamente dalla contribuente, rigettava il ricorso.
La CTR del Piemonte, adita dalla medesima in appello, giusta sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame, per l’effetto totalmente annullando le pretese rassegnate in avviso, sulla base essenzialmente della seguente motivazione in diritto:
La Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 ha statuito la non applicabilità della previsione dei prelievi non giustificati a chi esercita un’arte o una professione .
Nello specifico, la Corte, con riferimento alla presunzione ‘prelevamenti=compensi’, afferma che:
-nel reddito di lavoro autonomo non valgono le correlazioni logico -presuntive tra costi e ricavi, tipiche del reddito d’impresa ;
-il prelevamento è un fatto ‘estraneo’ all’attività di produzione del reddito professionale;
-per l’applicazione razionale della norma sarebbe necessario per il contribuente fornire non solo l’indicazione del beneficiario ma anche la giustificazione causale del prelevamento.
L’Ufficio in autotutela aveva già annullato quella parte dell’avviso afferente alla presunzione che l’ammontare dei prelievi non giustificati costituissero ricavi non dichiarati.
Il nuovo indirizzo della Corte di cassazione , introducendo una dimensione pro contribuente della disciplina dell’accertamento bancario, sottolinea che non è più possibile per il fisco attivare l’automatismo accertativo in relazione ai versamenti. Quindi, tanto i prelevamenti che i versamenti non giustificati vengono considerati alla stessa maniera: possono essere contestati solo nei confronti di imprenditori, non anche nei confronti dei professionisti.
In tal modo, la Cassazione dimostra di voler andare ben oltre il dettato della Corte costituzionale: non è solo la presunzione sui prelevamenti a non essere ragionevole per i professionisti, ma proprio tutto l’impianto accertativo basato sulle movimentazioni bancarie .
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi; resiste la contribuente con articolato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo acquisisce priorità logica.
Vi si denuncia: nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
2.1. ‘L’Ufficio aveva considerato – ai fini IVA – i versamenti non giustificati dei corrispettivi evasi all’imposizione e i prelevamenti non giustificati acquisti senza fattura non regolarizzati applicando la relativa sanzione’. La CTR, nell’annullare integralmente l’avviso, incorre nella violazione rubricata, comunque ‘con radicale assenza di motivazione’.
2.2. Il motivo è infondato, giacché la CTR, ben lungi dal pretermettere l’insistita pretesa dell’Ufficio quanto all’IVA, l’ha invece semplicemente disattesa, per effetto del totale accoglimento del ricorso in appello della contribuente (ciò di cui lo stesso motivo dà atto), siccome volto all’annullamento dell’avviso sia quanto alle ii.dd. che quanto all’IVA. Ed invero la CTR, ritenendo l’inoperatività ‘tout court’ del meccanismo presuntivo, sulla base di pretese evoluzioni della giurisprudenza di legittimità a seguito di C. cost. n. 228 del 2014, è pervenuta alla conclusione di travolgere così le pretese riguardanti le ii.dd. come quella riguardante l’IVA, accomunando le sorti di quest’ultima alle prime.
Può ora procedersi alla disamina dei restanti due motivi.
Con il primo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973 e dei ‘principi generali in materia di sentenza della Corte costituzionale’, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
4.1. ‘e va dato atto che la CTR esclude esattamente la fondatezza della pretesa di controparte di non essere lavoratore autonomo (tutta la motivazione è incentrata sulla considerazione
che deve essere fatta di versamenti non giustificati sui conti del lavoratore autonomo) si deve invece lamentare e si lamenta che la CTR ha fatto assoluto malgoverno dell’art. 32 in rubrica negando che (dopo la sentenza 228/14 della Corte costituzionale) i versamenti non giustificati sui conti bancari del lavoratore autonomo vano considerati, in forza di presunzione legale, compensi/ricavi (non dichiarati) derivanti dall’attività di lavoro autonomo’ .
4.2. Il motivo è fondato.
4.2.1. V’è da premettere che dalla complessiva lettura della sentenza impugnata emerge un’implicita qualificazione della contribuente ‘sub specie’ di ‘lavoratore autonomo’, posto che tutta la motivazione è incentrata sull’applicabilità delle presunzioni ex artt. 32 DPR n 600 del 1973 e 51 DPR n. 633 del 1972 a chi tale qualificazione riveste, senza che sul punto la contribuente abbia spiegato ricorso incidentale, ancorché condizionato. Peraltro, vale la considerazione che ‘l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti’ (Sez. 5, n. 25812 del 23/09/2021, Rv. 662241 -01).
4.2.2. Un tanto consente di procedere ‘funditus’ alla disamina del motivo che ne occupa, il quale coglie nel segno laddove denuncia, in sostanza, che la CTR è caduta in un’erronea interpretazione della portata della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, estendendo l’inoperatività delle presunzioni, quanto al professionista ed al lavoratore autonomo, oltreché ai prelevamenti, altresì ai versamenti.
Costituisce, invero, ricevuto principio di diritto quello a termini del quale, ‘in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti’ (così, ancora recentemente, Sez. 5, n. 9403 del 08/04/2024, Rv. 670819 -01).
Ne consegue che, rispetto ai (soli) versamenti, le presunzioni seguitano ad essere pienamente operative nei confronti di tutti i contribuenti, professionista e lavoratore autonomo, evidentemente, compresi.
Con il terzo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 51 DPR n. 633 del 1972 e dei ‘principi in materia di sentenza della Corte costituzionale’, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
5.1. La CTR viola l’art. 51 DPR n. 633 del 1972 il quale prevede che i versamenti ed i prelevamenti ingiustificati di un soggetto IVA, qual è il lavoratore autonomo, si presumono rispettivamente corrispettivi evasi ed acquisti senza fattura non regolarizzati.
5.2. Il motivo è infondato.
5.2.1. Vi si pretende, in estrema sintesi, che, pur a seguito di C. cost. n. 228 del 2014, rispetto ai prelevamenti, ai fini dell’IVA, all’Amministrazione sia consentito di avvalersi della presunzione di cui all’art. 51 DPR n. 633 del 1973 per il recupero di materia imponibile afferente all’effettuazione di acquisti senza fattura.
5.2.2. Siffatta tesi, che vorrebbe conservare un residuo spazio di operatività alla presunzione, pur al cospetto di versamenti, nell’ambito dell’IVA, sganciando per l’effetto questo ambito da quello delle ii.dd., alle quali soltanto la sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale sarebbe riferibile, è priva di fondamento, in considerazione della portata generale di detta sentenza, la quale ha qualificato la presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600 del 1973 ‘lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito’.
5.2.3. In effetti, un tale approdo trovasi ‘funditus’ esplicitato da Sez. 6 -5, n. 23912 del 08/10/2020, la quale, in motivazione, p. 3 s.), osserva:
In conseguenza della predetta pronuncia , pertanto, “non è più proponibile l’equiparazione logica tra attività d’impresa e attività professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall’art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità per le annualità anteriori” (Cass. n. 23041 del 2015), essendo definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo
o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva, spostandosi, quindi, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi .
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32 cit., che è applicabile anche alla normativa IVA ha conseguentemente escluso dall’imponibile di tutti gli importi derivanti da operazioni di prelievo dai conti correnti bancari.
Grava, dunque, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, non potendosi fare ricorso della presunzione invocata.
5.2.4. Pertanto, essendo venuta meno, per effetto di C. cost. n. 228 del 2014, non solo con riguardo alle imposte dirette, ma anche con riguardo all’IVA, la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal professionista e dal lavoratore autonomo (attesa l’arbitrarietà, giusta detta sentenza, dell’assunto che i prelievi ingiustificati effettuati da costoro siano di per se stessi ‘destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito’), grava sull’Amministrazione provare che siffatti prelevamenti ingiustificati afferiscano all’effettuazione di acquisti senza fattura in quanto utilizzati dal professionista o dal lavoratore autonomo per finalità inerenti alla produzione di reddito.
5.2.5. Quanto precede, come preannunciato, vota il terzo motivo al rigetto.
Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, rigettati gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo
esame ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo ed il terzo.
Per l’effetto, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2025.