Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4787 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4787 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21171/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 2649/34/2016 depositata il 6 luglio 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, entrambe operanti nel settore agrumicolo, cinque distinti avvisi di accertamento, di cui: (a)due ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR, inerenti agli anni 1996 e 1997; (b)altri tre ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA, uno per l’anno 1998 e due per l’anno 1999.
Gli atti impositivi facevano sèguito a tre verifiche fiscali condotte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Riposto (CT), nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE quali erano state sottoposte a controllo le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati alle due società.
Le contribuenti contestavano le pretese erariali proponendo cinque autonomi ricorsi dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, che li accoglieva con altrettante sentenze in pari data, annullando gli avvisi di accertamento impugnati.
Le decisioni erano successivamente confermate dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenze n. 185/31/2011, n. 186/31/2011, n. 187/31/2011, n. 188/31/2011 e n. 189/31/2011 del 26 maggio 2011, rigettava gli appelli erariali.
Le pronunce di secondo grado venivano, però, cassate da questa Corte, che con sentenza n. 14043/2014 del 20 giugno 2014 accoglieva i ricorsi di legittimità separatamente proposti dall’Amministrazione Finanziaria, riuniti in simultaneo processo, rinviando la causa ad altra sezione della stessa CTR «per l’ulteriore trattazione in relazione al sesto motivo» , con il quale era stato denunciato «il difetto di motivazione in ordine al disconoscimento dell’accertamento presuntivo, quali redditi o ricavi imponibili ex articolo 32 del dpr 600 del 1973, dei versamenti e dei prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari esaminati dai verificatori» .
Il susseguente giudizio rescissorio esitava nella sentenza n.
2649/34/2016 del 6 luglio 2016, con la quale la RAGIONE_SOCIALE Regionale etnea nuovamente rigettava gli appelli della parte pubblica avverso le decisioni di primo grado ad essa sfavorevoli.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto nuovo ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’avverso ricorso per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num 3, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione, è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per asserito difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c., nella versione temporalmente vigente.
1.1 Invero, nel ricorso in scrutinio i fatti di causa sono stati esposti in modo tale da consentire alla Corte di comprendere l’evolversi della vicenda processuale nei suoi vari gradi e fasi e di individuare il thema decidendum del giudizio rescissorio definito dalla sentenza qui impugnata.
Né la citata disposizione processuale può dirsi violata sol perché l’RAGIONE_SOCIALE, nel sottolineare che «il Giudice di legittimità riteneva sussistere la violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73» , avrebbe attribuito alla sentenza cassatoria una portata diversa e più ampia di quella effettiva.
È, infatti, evidente come, nello specifico punto, il ricorso si limiti ad esprimere l’interpretazione data dalla parte impugnante al dictum della
pronuncia rescindente.
1.2 Superata l’eccezione di rito opposta dalla controricorrente, può ora passarsi alla disamina dei motivi di ricorso.
1.3 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c..
1.4 Si rimprovera alla CTR di avere «solo apparentemente applicato nel suo giudizio di rinvio i princìpi ai quali avrebbe dovuto uniformarsi, di fatto emanando una motivazione fotocopia di quella già cassata dalla Suprema Corte e già ritenuta del tutto insufficiente ad assolvere l’onere probatorio imposto dall’art. 32 del dpr 600/1973» .
1.5 Il motivo è fondato.
1.6 Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, egli è soltanto tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione per vizio di motivazione, solo o cumulato con quello di violazione di legge, il detto giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati e anche di indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. n. 16660/2017, Cass. n. 27337/2019, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 17240/2023).
1.7 Nella presente fattispecie si configura la seconda RAGIONE_SOCIALE ipotesi innanzi indicate, avendo la citata sentenza n. 14043/2014 accolto il sesto
motivo di ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE, volto a denunciare «il difetto di motivazione in ordine al disconoscimento dell’accertamento presuntivo, quali redditi o ricavi imponibili D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, dei versamenti e dei prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari esaminati dai verificatori» .
1.8 Ciò posto, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto eventualmente enunciato dalla Corte, ma in ogni caso («e comunque») «a quanto statuito».
In forza della richiamata disposizione, sebbene, nella fattispecie in esame, nessun principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio fosse stato espresso dalla pronuncia rescindente, la CTR avrebbe comunque dovuto attenersi alle indicazioni da questa fornitele al fine di eliminare i difetti argomentativi riscontrati.
È stato, infatti, affermato che, in caso di cassazione per vizi di motivazione, il giudice del rinvio deve riesaminare i fatti oggetto di discussione onde pervenire a un nuovo, complessivo, apprezzamento adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di legittimità (cfr. Cass. n. 643/1990, Cass. n. 12148/2002, Cass. n. 2605/2006, Cass. n. 1596/2007, Cass. n. 15692/2009).
1.9 Orbene, la summenzionata pronuncia cassatoria, trascritta, per la parte che interessa, nel corpo del ricorso, aveva giustificato l’accoglimento del motivo di ricorso di cui trattasi sulla scorta RAGIONE_SOCIALE seguenti argomentazioni:
«Con il sesto motivo di ricorso viene denunziat dall’RAGIONE_SOCIALE il difetto di motivazione in ordine al disconoscimento dell’accertamento presuntivo, quali redditi o ricavi imponibili ex articolo 32 dpr 600 del 1973, dei versamenti e dei prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari esaminati dai verificatori.
Il motivo è fondato.
Al riguardo la sentenza impugnata si limita ad affermare, nella motivazione, che anche nel merito i rilievi dell’Ufficio sono apparsi infondati alla luce della particolareggiata ed approfondita CTU. Nella narrazione dello svolgimento del processo si legge poi che il giudice di primo grado aveva ‘condiviso le conclusioni a cui erano pervenuti i CTU, nel senso che le mo azioni bancarie dovevano considerarsi operazioni meramente finanziarie che non avevano incidenza sul conto economico e pertanto non alimentavano la formazione di utili’.
È pur vero che, ove il giudice di merito ritenga di uniformarsi alle conclusioni proposte dalla relazione del CTU, non ha bisogno di motivarle in modo specifico, salvo che per rispondere a specifiche contestazioni della parte. Ma nella specie, da quanto della relazione peritale riporta la sentenza impugnata, non si comprende neppure che cosa il consulente ha accertato, quali criteri di verifica e di valutazione abbia utilizzato e come li abbia impiegati e se sia stata rispettata o meno la ripartizione dell’onere probatorio prevista dall’art. 32 citato.
In particolare, la formula secondo cui versamenti e prelievi rappresenterebbero operazioni meramente finanziari è formula di cui non è chiaro il significato concreto, mentre, al fine di soddisfare l’onere probatorio che su di essa incombeva, la società contribuente avrebbe dovuto provare a quali specifiche operazioni si riferivano e di conseguenza se si trattava di operazioni non imponibili o di operazioni già computate nella determinazione del reddito. Senza tale prova ciascun prelievo e ciascun versamento doveva presumersi corrispondere ad un ricavo od implicare un ricavo non contabilizzato. La registrazione in contabilità della movimentazione bancaria non è di per sè sufficiente a soddisfare l’onere probatorio suddetto, poichè, di per sé, è inidonea a dimostrare il titolo del versamento o l’origine della provvista.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata sul punto e rinviata per un nuovo esame » .
1.10 All’esito del giudizio rescissorio, la CTR ha riconosciuto fondate le ragioni addotte dalle contribuenti in base alla motivazione appresso trascritta: « questa RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto degli atti difensivi, di tutto il materiale probatorio prodotto e RAGIONE_SOCIALE CTU, relative a più giudizi, prodotte in atti, ritiene di non doversi discostare dalle decisioni assunte dai giudici di primo grado. Nelle conclusioni della CTU in atti, redatta dalla AVV_NOTAIOssa COGNOME e dall’AVV_NOTAIO -ed in particolare nel supplemento di relazione datato 21 gennaio 2009, che ha operato una verifica ‘incrociata’ RAGIONE_SOCIALE singole operazioni e RAGIONE_SOCIALE relative scritture contabili- si legge -infatti(v. pagg. 20 e 21) che le operazioni RAGIONE_SOCIALE due società ( RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), ‘prese in considerazione unitariamente, si possono considerare movimenti finanziari che non hanno incidenza sul conto economico ed in conseguenza non alimentano la formazione di utili ‘. Nella richiamata pag. 10 e successive della relazione si precisa che la CTU ha preso in considerazione i prospetti analitici tratti dagli elenchi redatt dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, nei quali sono riportati dettagliatamente tutti i prelevamenti e tutti i versamenti in questione. Viene al riguardo evidenziato che sussiste ‘una tendenziale coincidenza tra le somme anticipate ai produttori agricoli e le somme restituite mediante l’accreditamento sui conti correnti della RAGIONE_SOCIALE. Si rammenta che negli elenchi degli assegni (all. 10) sono stati inseriti anche quelli riportanti firma del beneficiario illeggibile. In definitiva, l’emissione degli assegni è giustificata dalla pratica RAGIONE_SOCIALE anticipazioni ai coltivatori diretti, nonchè dalle risultanze del processo penale, che si è concluso con una sentenza di totale assoluzione per l’amministratore unico RAGIONE_SOCIALE due società Pertanto, i suddetti prelevamenti e versamenti rappresentano meri flussi finanziari, nella forma di anticipazioni mediante assegni bancari e restituzioni tramite gli accreditamenti dei mandati, senza riflessi diretti sul risultato economico della società RAGIONE_SOCIALE, mentre la ricostruzione della Guardia di Finanza, rivolta a considerare ricavi sia gli assegni emessi,
sia gli accreditamenti dei mandati APOA sul conto della RAGIONE_SOCIALE, non appare verosimile e, in ogni caso, risulta sconfessata dal complesso della documentazione (esaminata) acquisita agli atti’. Quanto ai rapporti di finanziamento tra le due società, la relazione di CTU (punto d], pagg. 12 e seguenti) esamina le operazioni rilevate sul conto ‘Debiti diversi’ della RAGIONE_SOCIALE e specularmente sul conto ‘Crediti diversi’ della RAGIONE_SOCIALE: ‘Al fine di valutare la veridicità RAGIONE_SOCIALE rilevazioni, si è proceduto al controllo incrociato di ciascuna movimentazione del conto della RAGIONE_SOCIALE (‘Debiti diversi’) con le singole movimentazioni del conto ‘Crediti diversi’ della RAGIONE_SOCIALE. È stato possibile constatare che ciascun versamento di conto corrente e giroconto indicato nel predetto documento è rilevato specularmente nelle schede contabili RAGIONE_SOCIALE due società. Invero, come si evince dall’esame degli estratti conto allegati (cfr. estratto conto della RAGIONE_SOCIALE presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, Allegato n. 14, estratto conto presso la BNL, Allegato n. 15, e estratti del conto corrente della RAGIONE_SOCIALE presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, Allegato n. 16), tutte le rilevazioni sono rilevate e corrispondono per data e importo a quanto riportato sui citati conti di mastro. Per quanto sopra esposto, la ripresa a tassazione di lire 1.100.000.000 per l’anno 1996 non risulta suffragata dalla documentazione acquisita, che conferma, per altro verso, la contabilizzazione dei su detti movimenti finanziari in entrambe le società con segno contabile opposto. Analoghe considerazioni valgono per i finanziamenti infrasocietari avvenuti negli esercizi successivi’. Questa RAGIONE_SOCIALE condivide le conclusioni cui è pervenuta la CTU e ritiene dunque infondate le censure mosse in proposito dall’appellante RAGIONE_SOCIALE alle sentenze della CTP di Catania nn. 395/01/2009, 396/01/2009, 398/01/2009, 399/01/2009 e 400/01/2009, che vanno, pertanto -sul puntoconfermate, insieme all’annullamento dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (recante maggiore IRPEG e ILOR per l’anno
1997); dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (recante maggiore IVA, IRAP e IRPEG per l’anno 1998); dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (recante maggiore IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 1999); dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (recante maggiore IRPEG e ILOR per l’anno 1996) e dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (recante maggiore IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 1999)» .
1.11 Così motivando il decisum , la RAGIONE_SOCIALE regionale non si è fedelmente attenuta a quanto statuito dalla Corte, la quale, come si è visto sopra, le aveva affidato il còmpito di verificare se la società contribuente avesse «prova a quali specifiche operazioni si riferivano e di conseguenza se si trattava di operazioni non imponibili o di operazioni già computate nella determinazione del reddito» ; con la precisazione che occorreva, a tal fine, «dimostrare il titolo del versamento o l’origine della provvista» , tenendo presente che «la registrazione in contabilità della movimentazione bancaria non è di per sè sufficiente a soddisfare l’onere probatorio suddetto» .
Nella sentenza gravata si parla genericamente di « anticipazioni mediante assegni bancari» e di «restituzioni tramite gli accreditamenti dei mandati» , ma non viene individuata l’origine della provvista utilizzata per le suddette anticipazioni, né viene chiarito se le movimentazioni bancarie contestate con gli avvisi di accertamento oggetto di causa corrispondessero a «operazioni non imponibili o già computate nella determinazione del reddito» .
I rilievi che precedono valgono anche per i «rapporti di finanziamento tra le due società» , che la CTR si è limitata a ricostruire sulla scorta dei dati evincibili dai conti di mastro e dagli estratti di conto corrente prodotti in giudizio, senza tuttavia indagare sull’origine della provvista e ancora una volta disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente, la quale aveva sottolineato che «la registrazione in contabilità della
movimentazione bancaria non è di per sè sufficiente a soddisfare l’onere probatorio suddetto» .
1.12 Per le ragioni illustrate, la doglianza in esame merita di essere accolta.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità in quanto corredata di una motivazione solo apparente.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c., nonché dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
3.1 Si critica la gravata decisione per aver erroneamente interpretato le norme regolanti il riparto dell’onere probatorio in materia di accertamenti bancari.
Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo.
Va conclusivamente disposta la cassazione dell’impugnata sentenza con ulteriore rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia offrendo congrua motivazione e uniformandosi a quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 14043/2014 del 20 giugno 2014.
5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME