Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32762 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32762 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28710/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA-SEZ.DIST. TARANTO n. 1145/2016 depositata il 10/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia-sez. stac. di Taranto, con cui è stato accolto l’appello di NOME COGNOME per la riforma della sentenza di primo grado avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TVP01010012/2012, che accertava a carico del contribuente il maggior reddito di euro 17.000,00 per l’anno di imposta 2007, quale derivante da attività professionale.
La sentenza impugnata ha ritenuto privo di motivazione autonoma l’avviso di accertamento, che richiamava acriticamente i rilievi sollevati dalla Guardia di Finanza e le relative conclusioni -conseguenti la verifica fiscale dei redditi dell’avv. COGNOME a far data dall’anno 2003 – senza specificazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a giustificazione della pretesa impositiva. La decisione, inoltre, dato atto che a seguito dell’introduzione del contraddittorio, in sede di accertamento con adesione, tutti i movimenti bancari oggetto di verifica erano risultati giustificati, ad eccezione di un versamento del versamento di un assegno di euro 17.000,00 emesso dalla suocera del Contribuente, ha ritenuto provato che siffatto importo non costituisse maggior reddito, trattandosi di una somma anticipata dal ricorrente per la cura del suocero e per il sostenimento delle spese funebri del medesimo.
Resiste con il contribuente con controricorso.
Il controricorrente deposita, altresì, memoria con cui ribadisce le ragioni dell’accoglimento delle proprie conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate formula tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 1 n. 2) e 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, n. 2) d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 cod. civ.. Sostiene che la decisione impugnata, recependo l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento formulata dal contribuente, si pone contro il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui è legittima la motivazione per relationem dell’atto impositivo laddove il rinvio all’atto presupposto attesti la condivisione di elementi già noti al contribuente. Rileva che, nel caso di specie, in sede di contraddittorio endoprocedimentale -e quindi dopo l’emissione dell’atto impugnato -il contribuente aveva fornito la documentazione richiesta -nella sua esclusiva disponibilitàidonea a giustificare i movimenti bancari oggetto di verifica, fatto salvo quanto inerente al versamento dell’assegno de quo . Ciò, a dimostrazione dell’insussistenza della carenza di motivazione. Ricorda che la Corte di cassazione ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n.600/1973 può essere vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che i medesimi non si riferiscono ad operazioni imponibili. Rileva che la prova liberatoria non può essere integrata da argomentazioni fondatamente giustificabili, ma solo con la dimostrazione analitica dell’estraneità della singola movimentazione all’attività del contribuente, con conseguente irrilevanza fiscale.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5) cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Assume che non solo in fase endoprocedimentale, ma neppure nel corso dei due gradi del giudizio di merito, il contribuente ha prodotto documenti relativi
alla movimentazione bancaria, solo allegando i fatti giustificativi, senza provarli. Ritiene decisiva la circostanza non esaminata dal giudice di appello, anche avuto riguardo all’orientamento secondo il quale il legame familiare giustifica -salvo prova contraria gravante sul contribuente- la riferibilità al medesimo delle operazioni riscontrate sui conti bancari dei soggetti che si trovano in situazione di stretta contiguità con l’attività economica da lui esercitata.
Con il terzo motivo, in subordine, si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., della violazione dell’art. 2 d. lgs. 546/1992, nonché degli artt. 277 e 112 cod. proc. civ.. Osserva che, dovendo qualificarsi il processo tributario come processo di impugnazione-merito, la C.T.R. non avrebbe potuto limitarsi -come invece ha fatto- ad annullare l’atto impositivo, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria, con valutazione sostitutiva, riconducendola eventualmente nell’esatta misura.
Con il controricorso NOME COGNOME insiste preliminarmente nell’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, già formulata nei gradi di merito, per essere il medesimo stato sottoscritto dal capo team dell’Ufficio Controlli, con asserita delega di firma, della quale non è stata offerta prova in giudizio. Conclude per l’inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione.
Va preliminarmente osservato che la deduzione della nullità dell’avviso di accertamento, per difetto di valida sottoscrizione, doveva essere formulata con ricorso incidentale condizionato. Invero, il giudice di seconda cura ha espressamente statuito sul punto, affermando che l’Ufficio ha assolto l’onere della prova inerente alla giustificazione del potere di firma. La censura, dunque, lungi dal riguardare una questione proposta e non decisa -il che autorizzerebbe solo la
riformulazione della questione in eventuale sede di rinvio e non il ricorso incidentale condizionato, mancando la soccombenza (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14813 del 26/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 24/01/2011)- attiene ad una eccezione rispetto alla quale è intervenuta espressamente la decisione. Ciò implica, per la parte che risulti totalmente vittoriosa, ma soccombente su quella specifica eccezione, l’obbligo riproporla attraverso lo strumento del ricorso incidentale condizionato.
Il primo motivo è fondato.
7.1 Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ‘l’obbligo legale di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem , tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale – per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento – (Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011, Rv. 617325; Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008), o ancora che gli atti siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione o siano sottoposti a pubblicità legale ( ex multis ; Sez. 5, Ordinanza n. 593 del 15/01/2021; Sez. 5, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019), ma anche per gli atti che si possano presumere, solo iuris tantum , conosciuti dal destinatario dell’accertamento ( Sez. 5, Sentenza n. 24254 del 27/11/2015; Sez. 5, Sentenza n. 26527 del 17/12/2014) e
siano, quantomeno, dal medesimo agevolmente conoscibili (Sez. 5, Ordinanza n. 32127 del 12/12/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14275 del 04/06/2018; Sez. 5, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017).
7.2 Una simile impostazione ‘realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa (e quindi di buon andamento dell’amministrazione, ex art. 97 Cost.) -che giustificano l’ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem (cfr. Sez. 5 n. 1906 del 2008, cit. in motivazione ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità dell’atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un’attività di ricerca complessa’ (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8016 del 25/03/2024, in motivazione).
7.3 D’altro canto, va ribadito che ‘è legittima l’ utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari e dei dati risultanti gli altri rapporti ed operazioni intrattenuti dalla banca con il contribuente, anche se questo non è stato preventivamente convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica, atteso che nessuna norma impone in via generale l’obbligo di previa convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell’accertamento, non subendo pregiudizio il diritto di difesa del contribuente che può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all’accertamento – in sede di definizione con adesione e di attivazione dei poteri di autotutela della PAsia nella sede contenziosa (in questo senso, ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012; Sez. 5, Sentenza n. 10964 del 14/05/2007; Sez. 5, Sentenza n. 6335 del 03/05/2002).
7.3 Nel caso di specie la contestazione relativa all’assegno dell’importo pari ad euro 17.000,00, è stata oggetto di contraddittorio endoprocedimentale, nella fase di accertamento con adesione, sede nella quale il contribuente si è difeso in ordine alle ulteriori contestazioni riguardanti altri assegni, giustificandone l’irrilevanza ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta -tanto da ridurre la pretesa tributaria a quella sola somma- vincendo la presunzione di cui all’art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. A fronte di detta presunzione legale il contribuente, infatti, per sottrarsi alla pretesa tributaria, è onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici e ciò non solo in sede giudiziale, ma anche nella fase dell’accertamento con adesione.
7.4 Ora, non può affermarsi che la motivazione dell’avviso di accertamento per relationem ai rilievi della Guardia di Finanza, di cui al P.V.C., integri il vizio di difetto di motivazione dell’atto impugnato, così come ritenuto dalla C.T.R., posto che, da un lato, nella vigenza della presunzione di cui all’art. 32 cit., il richiamo dei movimenti bancari è sufficiente ad assoggettare il versamento a ricavi, dall’altro, il riferimento ad altro atto non risulta avere sacrificato il diritto al contraddittorio, posto le operazioni bancarie oggetto di verifica erano certamente conosciute (o quantomeno conoscibili) dal contribuente e che gli elementi giustificativi delle medesime erano a sua disposizione, tanto che, in sede endoprocedimentale, egli ha effettivamente giustificato tutti i versamenti, fatto salvo quello di cui all’assegno bancario di euro 17.000,00, oggetto di discussione.
7.4 Deve, allora, darsi applicazione al principio secondo il quale: ‘In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi
su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili’ (da ultimo: Sez. 5 – , Ordinanza n. 2928 del 31/01/2024; Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015).
7.5 Sicché laddove l’avviso di accertamento non possa dirsi viziato da carenza di motivazione, sarà onere del giudice motivare adeguatamente sul raggiungimento della prova contraria alla presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 da parte del contribuente, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione). All’analitico onere di dimostrazione dell’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, gravante sul contribuente, ai fini del superamento della presunzione di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, corrisponde l’obbligo del giudice di ‘effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione’ (ancora Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione; cfr. anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018).
L’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Taranto, che provvederà, in adesione ai superiori principi, a nuovo esame della controversia, ivi compresi i motivi svolti dal contribuente precedentemente assorbiti e oggi riproposti oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15/10/2024.