Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 555 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.r.g. 16512/2014, proposto da:
COGNOME NOME NOME rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliat o presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
– resistente – avverso la sentenza n. 357/3/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 20/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
L’Agenzia delle RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale ne determinava il maggior reddito per l’anno d’imposta 2006, con conseguente ripresa a fini Irpef e Irap, oltre sanzioni.
La pretesa erariale traeva origine dal riscontro di un’incongruenza del reddito dichiarato dal COGNOME – medico specialista in ginecologia, dipendente di una struttura sanitaria privata ed esercente la libera professione a tempo parziale rispetto ai dati risultanti dagli studi di settore, donde erano conseguite indagini sui conti bancari del contribuente e il rilievo in base al quale quest’ultimo non aveva rilasciato alcuna ricevuta per le visite effettuate a privati.
L’atto impositivo fu impugnato innanzi alla CTP di Napoli, che accolse il ricorso.
Il successivo appello, proposto dall’amministrazione finanziaria, fu parzialmente accolto dalla CTR della Campania.
I giudici regionali osservarono in premessa che il ricorso agli studi di settore aveva riguardato la sola determinazione del maggior reddito, risultando per contro l’accertamento condotto ai sensi degli artt. 32 e 39, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Ciò posto, rilevarono che il contribuente non aveva dato adeguata giustificazione di tutti i versamenti bancari effettuati, molti dei quali inerivano ad attività svolte presso case di cura private, e non risultavano ricevute relative all’attività svolta dal predetto presso il proprio studio professionale, quantunque emergesse il dato della necessità di ingenti spese per mantenerlo.
Ritennero, pertanto, legittima la pretesa erariale, « rideterminando tuttavia il maggior reddito accertato a seguito della detrazione degli importi relativi ai versamenti ed ai prelevamenti bancari giustificati » in due verbali di contraddittorio procedimentale, « nonché relativi alle fatture prodotte ».
Affermarono, infine, che l’atto impositivo andava riconosciuto legittimo anche in relazione all’Irap, essendo emersa la sussistenza di un’autonoma organizzazione del contribuente, il quale esercitava la propria attività in uno studio apposito, con la presenza di un collaboratore fisso e di altri occasionali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di sei motivi. L ‘amministrazione finanziaria non ha depositato controricorso nei termini, chiedendo unicamente di poter prendere parte alla discussione.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 111 della Costituzione, 132 e 118 disp. att. cod. proc. civ., 1 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, evidenziandone l’assoluta indeterminatezza del contenuto.
Rileva, in particolare, che la declaratoria di legittimità dell’atto impositivo « nei limiti del maggior reddito accertato detraendo gli importi relativi ai versamenti ed ai prelevamenti bancari giustificati in sede di contraddittorio ed alle fatture prodotte » non consentirebbe in alcun modo di individuare l’importo da lui dovuto, così da rendere incomprensibile il contenuto della statuizione.
A tale riguardo, peraltro, evidenzia che l’Ufficio gli aveva contestato ricavi non dichiarati per € 54.918,00, mentre i versamenti giustificati nel corso del contraddittorio ammontavano al maggior importo di € 85.914,50.
Anche con il secondo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, lamentando che i giudici d’appello avrebbero omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame dell’Amministrazione in quanto articolato senza la deduzione di motivi specifici.
Con il terzo motivo, for mulato in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente si duole del fatto che la CTR ha affermato l’insussistenza di fatture emesse per l’attività libero-professionale, quando invece queste ultime erano già state depositate nel giudizio innanzi alla CTP di Napoli, che ne aveva dato atto in sentenza.
Analoga censura è svolta con il quarto motivo, rubricato « mancato esame della documentazione allegata dalle parti », poiché il ricorrente assume che l’omessa considerazione delle fatture già prodotte costituirebbe « vizio autonomo sufficiente di per sé ad invalidare la sentenza gravata ».
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ.
Osserva, in tal senso, che l’Ufficio ha apparentemente determinato il maggior ammontare dei suoi ricavi con riferimento all’ evocato art. 32, ovvero prendendo in considerazione l’ammontare dei versamenti bancari non giustificati in applicazione delle presunzioni previste da tale norma, ma in realtà si è limitato ad aumentare del 50% l’importo corrispondente al reddito dichiarato sulla base del fatto che le prestazioni libero-professionali costituivano la metà della sua attività e che le stesse non erano state fatturate.
Evidenzia, pertanto, che un siffatto metodo accertativo non corrisponde ad alcun criterio presuntivo, né, tantomeno, si fonda su circostanze munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il sesto mezzo di ricorso, infine, denunzia la « mancata rilevazione dell’assenza di soggettività passiva ai fini Irap ».
Il contribuente, al riguardo, richiama l’ orientamento di questa Corte in base al quale la semplice presenza di un dipendente presso uno studio medico non accresce la capacità produttiva del professionista, sì da configurare la sussistenza di una stabile organizzazione, tanto più laddove, come nella specie, l’attività libero -professionale sia esercitata soltanto a tempo parziale.
In via preliminare, dev’essere osserv ato che, con istanza depositata in cancelleria il 13 dicembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di defi nizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022.