Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22502 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
IRPEF, IVA IRAP AVVISO DI ACCERTAMENTO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15824/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall’AVV_NOTAIO e presso il difensore elettivamente domiciliato in Lecce, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Puglia -Sez. LECCE n. 18/22/2019 depositata l’08/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei tre motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura generale dello Stato per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE;
udito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
COGNOME per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME l’NUMERO_DOCUMENTO di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio per l’anno di imposta 2008 recuperava a tassazione redditi non contabilizzati per euro 64.902,85.
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento e allegando giustificazioni quanto ai versamenti e ai prelievi recuperati a tassazione dell’Ufficio. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La CTP di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza 658/01/2014 depositata il 15/05/2014, accoglieva parzialmente il ricorso con corrispondente riduzione del reddito accertato.
Avverso la pronuncia del giudice di primo grado NOME COGNOME proponeva appello; resisteva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo respingersi il gravame e spiegando a sua volta appello incidentale. L’adita CTR della Puglia, sez. di Lecce, con sentenza 18/22/2019 depositata l’08/01/2019 in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello del contribuente annullando l’accertamento con riguardo al recupero a tassazione dei versamenti e dei prelievi e dichiarando dovuta solo la somma pretesa a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Innanzi alla Corte di cassazione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso articolato su tre motivi. Si è costituito NOME COGNOME che resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente. Secondo la difesa di NOME COGNOME, stante il deposito della sentenza impugnata in data 08/01/2019, il termine ordinario di impugnazione sarebbe scaduto dopo sei mesi e, pertanto, in data 08/07/2019. Il termine sarebbe stato sospeso per nove mesi in ragione dell’art. 6, comma 11, d.l. 23/10/2018, n. 119, con scadenza alla data dell’08/04/2020 conteggiando nove mesi ovvero alla data del 12/05/2020 conteggiando anche la sospensione feriale. Il termine non potrebbe considerarsi ulteriormente sospeso in ragione della normativa emergenziale in materia di epidemia da Covid-19 e, pertanto, il ricorso sarebbe tardivo perché notificato in data 03/06/2020.
1.1. L’eccezione è infondata perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte controricorrente «in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell’ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest’ultima» (Cass. civ., Sez. V, 09/11/2022, n. 33069), sicchè il termine che sarebbe dovuto scadere l’08/04/2022 ha subito una ulteriore sospensione di giorni sessantaquattro in ragione dell’art. 83 del d.l. 18 17/03/2020, n. 18 e dell’art. 36 d.l. 08/04/2020, n. 23 e non era scaduto al momento della notifica del ricorso che è tempestivo.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. per omessa pronuncia in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e tanto perché la sentenza impugnata avrebbe mancato di valutare l’appello incidentale spiegato dall’Ufficio circa la pretesa inapplicabilità dell’Irap al contribuente, professionista e avvocato, come affermata dal giudice di primo grado.
2.1. Il motivo è fondato, atteso che nel merito la sentenza della CTR della Puglia, accogliendo l’appello principale del contribuente ha annullato l’accertamento con riguardo alle somme rappresentate da versamenti e prelievi in conto corrente e riprese a tassazione dall’Ufficio, ma in nessun modo ha valutato l’appello incidentale spiegato dall’Ufficio in ordine al parziale annullamento dell’accertamento già pronunciato dal giudice di prime cure con riguardo alla pretesa dell’Irap.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 32 d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 51 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 e violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. 600/1973 non sarebbe venuta meno solo con riguardo ai prelievi ma anche con riguardo ai versamenti.
Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe annullato integralmente l’accertamento senza offrire motivazione alcuna circa la giustificazione dei versamenti effettuati dal contribuente e ripresi a tassazione dall’Ufficio.
3.1. I motivi secondo e terzo vanno esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e sono fondati. La motivazione della sentenza impugnata afferma che «è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione sia dei prelevamenti e sia dei
versamenti operati sui conto corrente bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività di lavoratore autonomo o di professionista, ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti e i versamenti corrispondano ad importi riscossi nell’attività prettamente professionale». La motivazione è censurabile dal momento che, nell’attribuire all’Ufficio l’onere di provare la riconducibilità a ricavi provenienti dalla attività professionale non solo dei prelevamenti ma anche dei versamenti in conto corrente, non tiene conto dell’orientamento di questa Corte, consolidatosi in senso contrario, secondo il quale in tema d’imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d’impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (Cass. civ. , Sez. V, 20/12/2023, n. ; Cass. civ. Sez. V, 16/11/2018, n. 29572).
4. Il ricorso deve, allora, essere accolto in relazione ai tre motivi nei quali è stato articolato e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte Tributaria di secondo grado della Puglia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sez. di Lecce, in diversa composizione, alla
quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2024.