Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6327 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME
Consigliere –
RAGIONE_SOCIALE.ssa NOME COGNOME
Consigliere –
Ud. 15/06/2023 – CC
RAGIONE_SOCIALE.ssa NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALEConsigliere –
R.G.N. 12399/2020
RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME
Consigliere –
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 12399/2020 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente con l’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Direttore Generale pro tempore domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis ;
– intimata-
avverso la sentenza n. 549/2020 della Corte di Cassazione, depositata il 15/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2023 dalla RAGIONE_SOCIALE.ssa NOME COGNOME.
Ritenuto che:
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, esercente la professione di consulente del lavoro, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, in riferimento all’anno 2006, fondato su movimentazioni bancarie non giustificate: versamenti e prelevamenti. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE accertava una maggiore IRPEF, oltre ad interessi, pari ad Euro 174.809,15, una maggiore Irap, oltre interessi, pari ad Euro 26.843,15, una maggiore IVA, oltre interessi, pari ad Euro 81.840,77, una maggiore addizionale Regionale, oltre interessi, pari ad Euro 5.691,28, una maggiore addizionale Comunale, oltre interessi, pari ad Euro 813,66, e irrogate sanzione complessiva per Euro 243.310,50, con contestazione RAGIONE_SOCIALE relative violazione.
Il contribuente aveva impugnato tale atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Torino, che ne aveva accolto parzialmente il ricorso. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo la legittimità dei recuperi relativi ai costi non documentati, stante l’assenza di certezza, determinabilità e prova dell’avvenuto pagamento degli stessi. Di contro, il contribuente, che si è costituito in giudizio e proposto appello incidentale, ha chiesto l’annullamento integrale dell’accertamento. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l’appello principale e rigettato l’incidentale.
Il contribuente ricorreva per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, e questa Corte di legittimità,
con decisione n. 549/2020 del 2020, lo ha accolto solo parzialmente, limitatamente al terzo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.
NOME COGNOME propone ricorso per revocazione, avverso l’indicata sentenza di questa Corte, affidandosi a due motivi ulteriormente illustrati con deposito di successiva memoria.
L’ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c., si deduce ‘ l’erronea pronuncia di inammissibilità di parte del terzo motivo di ricorso per cassazione per asserita (ed insussistente) violazione del principio di autosufficienza del gravame, sulla base della svista percettiva consistente nell’aver erroneamente ritenuto non trascritto il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato o non allegato copia di esso o non aver indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito’.
Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art.395 n.4 c.p.c. l’erronea pronuncia, con riferimento al sesto motivo del ricorso per cassazione, in ordine alla conoscenza e conoscibilità, da parte del contribuente, dei controlli bancari menzionati nell’avviso di accertamento impugnato, attesa la posteriorità -risultante dagli atti in causa -di detti controlli rispetto al processo verbale di contestazione sulla base del quale è stato emanato l’avviso di accertamento.
I mezzi di impugnazione presentano motivi di connessione, attenendo entrambi ad un vizio di percezione attinente all’avviso di accertamento e possono essere trattati congiuntamente.
3.1.Quanto al primo motivo, occorre evidenziare che la Corte, nella sentenza di cui si chiede la revocazione, ha così statuito: ‘ il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui la censura è riferita
all’omesso rilievo, da parte del giudice tributario d’appello, della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, non essendo stato trascritto il contenuto in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, ord., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass. sez. 6 -5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676; Cass. sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014 n. 22003, Cass sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536), né avendone il ricorrente allegato copia o indicato tempo e luogo della relativa produzione del giudizio di merito, così da porre la Corte in condizione di potere esprimere il sindacato richiesto ‘.
Tuttavia, il contribuente dichiara -e dagli atti prodotti in causa così risulta -che nel ricorso, da pagina 2 a pagina 10, è stato riprodotto integralmente il contenuto dell’avviso di accertamento in questione. Tale produzione non è stata correttamente percepita dalla Corte, che ha deciso per l’inammissibilità del motivo fondando la propria decisione sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (Cass. 25752/2022). Inoltre, poiché dagli atti in causa -e dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE -non emerge che il fatto della trascrizione dell’atto impositivo sia punto controverso tra le parti, anche sotto questo profilo il motivo è fondato.
3.2.Quanto al secondo motivo del ricorso -con il quale il contribuente censura la decisione impugnata ritenendo che le indagini bancarie, come risultava dallo stesso atto impositivo, erano state esperite solo dopo aver redatto e notificato il pvc – va rilevato che, sul punto, la sentenza oggetto di ricorso per revocazione riporta ‘ le doglianze riferite all’insufficiente o omessa motivazione per difetto di indicazione e/o allegazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie nell’atto impositivo sono infondate, essendo noto al contribuente, all’esito della verifica su di lui effettuata, il contenuto del processo verbale di costatazione’ .
Evidenzia, tuttavia, il ricorrente che l’avviso di accertamento, pur menzionando i rilievi di cui al processo verbale di costatazione del 3 giugno 2009, dà, altresì, atto che gli accertamenti bancari sono stati effettuati successivamente al processo verbale di constatazione e che, dunque, giammai avrebbero potuto essere contenuti in tale atto, posto a base dell’avviso di accertamento.
Osservato, anche in questo caso, come dagli atti di causa non emerga che il ‘fatto’ consistente nella impossibilità che il processo verbale di costatazione notificato alla parte contenesse dati relativi agli accertamenti bancari, in quanto eseguiti successivamente alla notifica dell’atto di verifica, abbia costituito un punto controverso tra le parti, deve concludersi che pure la censura proposta dalla parte con il secondo motivo del ricorso per revocazione risulta fondata.
Bisogna dunque procedere alla valutazione nel merito dei motivi del ricorso proposti dalla parte con i quali, per quanto ancora di interesse, il contribuente lamenta, in estrema sintesi, che non gli sia mai stata fornita una indicazione analitica di ciascun versamento bancario non giustificato che gli viene contestato, anche in relazione a quelli accertati sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE sue strette congiunte.
4.1. In ordine, in particolare, al terzo motivo del ricorso per cassazione, va rilevato che l’avviso di accertamento impugnato risulta sufficientemente motivato, per cui non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente.
Infatti, come si legge dall’atto impositivo: ‘ il controllo è stato espletato sulle copie degli estratti conto bancari escludendo gli importi di valore inferiore ad Euro 1.000,00, tenuto conto della qualità rilevante dei movimenti bancari esaminati e della difficoltà insite nella ricostruzione dei fatti economici, contabili ed extracontabili, a distanza di tempo, nell’ambito di scritture contabili semplificate ma soprattutto inattendibili e sostanzialmente
omissive. Ove possibile sono state ritenute rilevanti le giustificazioni annotati sugli stessi estratti conto, quali i prelevamenti ed i relativi versamenti d’imposta e tributi per conto dei clienti (F24), pagamento di canoni periodici, giro conti ; dal totale dei movimenti registrati sui conti correnti sono stati sottratti i compensi registrati in contabilità. Sono stati quindi indicati i dati aggregati del valore complessivo dei versamenti e dei prelevamenti ritenuti ingiustificati rilevati in relazione a ciascun conto corrente esaminato, nonché il valore complessivo dei compensi dichiarati e della differenza tra questi dati si ricavano i compensi omessi.
Le indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE appaiono, pertanto, sufficientemente analitiche per consentire il pieno dispiegarsi del diritto di difesa del contribuente e questa Corte ha più volte affermato che ” in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell’amministrazione tributaria ” (Cass. 25752/2022; Cass. sez. V, 26.4.2017, n. 10249; conf. Cass. sez. V, 29.3.2002, n. 4601).
5.3.Nello specifico, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario,
idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze(Cass. 25752/2022; Cass. sez. V, 30.6.2020, n. 13112). Deve, di contro, osservarsi che il contribuente insiste nel criticare l’operato dell’Amministrazione finanziaria senza allegare di avere contrastato analiticamente la legittimità di nessuna RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie che gli venivano contestate.
Quanto poi alla affermata mancata attitudine probatoria RAGIONE_SOCIALE movimentazioni estratte dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE congiunte moglie e figlia è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (ribadita nella sentenza oggetto di revocazione) secondo cui ‘ in tema di accertamento dell’imposta sui redditi (nella specie da lavoro autonomo) le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o ai familiari del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (cfr. in materia analoga Cass.26824/2014; Cass.n.20668/2014).
Anche a tal proposito il ricorrente si limita a censurare l’operato dell’Amministrazione finanziaria ma non allega che le sue strette congiunte svolgessero un’attività propria e lucrativa idonea a giustificare i versamenti registrati sui loro conti correnti in modo da far ritenere verosimile che detti versamenti non fossero in realtà da attribuire all’attività libero professionale del contribuente.
Per quanto attiene al merito del giudizio, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente è infondato non risultando dai documenti in atti, così come dalle difese dell’Amministrazione finanziaria, che il contribuente abbia allegato di aver contrastato analiticamente la legittimità di nessuna RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie che gli venivano contestate.
6.Resta fermo, in ogni caso, l’originario decisum di parziale accoglimento del terzo motivo del ricorso quanto alla denunciata violazione dell’art. 32, comma 1, n.2 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della succitata norma ad opera di Corte cost. 6 ottobre 2014 n.228, la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari, relativamente ai prelevamenti resta circoscritta ai soli titolari di reddito di impresa, laddove è incontestato che il COGNOME è titolare di redditi da lavoro autonomo, per il quale la presunzione relativa anzidetta è applicabile ai soli versamenti.
Pertanto, in detti limiti, la sentenza n.60/38/2012 della C.T.R. del Piemonte, depositata il 20 giugno 2012 va cassata, con rinvio al giudice di merito anche per le spese.
Nulla per le spese del presente giudizio, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca la decisione impugnata;
accoglie, nei termini di cui in motivazione, solo il terzo motivo dell’originario ricorso per cassazione (n.r.g.25332/2012), rigettati gli altri, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n.60/38/2012, depositata il 20 giugno 2012 della C.T.R. del Piemonte e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023