Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentata dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 436/5/17 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia pubblicata il 13 febbraio 2017; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
La contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, basato sull’incongruità dei movimenti in prelievo e versamento nei conti correnti, di cui uno cointestato al marito. La CTP, sulla base della sent. Corte Cost. n. 228 del 2014 sottraeva dalle somme recuperate in virtù della presunzione operata ai sensi dell’art. 32, comma 1, num. 2, d.p.r. n. 600/1973, tutti i
Oggetto:
prelevamenti, trattandosi di libero professionista, nonché le operazioni sul conto cointestato col marito, ed ulteriormente detraeva le somme già dichiarate.
La CTR riformava parzialmente la sentenza, ritenendo si potessero recuperare a tassazione parte RAGIONE_SOCIALE somme costituite da versamenti sul conto cointestato, mentre ha ritenuto che tutte le operazioni sui conti personali fossero ‘già ricomprese in quanto dichiarato dalla contribuente’, poiché la stessa aveva indicato tutte le fatture emesse che ‘hanno trovato riscontro nei versamenti sui conti correnti personali intestati ad essa stessa’.
Tale pronuncia era oggetto di sentenza di revocazione n. 3479/2017 che ha inciso sui versamenti sul conto cointestato da assoggettare a tassazione.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 32, 38 e 51, d.p.r. n. 600/1973, nonché 6 TUIR e 2727 e 2729, cod. civ., ritenendosi in particolare che con la relativa statuizione la sentenza impugnata avesse posto in capo all’amministrazione la prova della mancata annotazione nelle scritture RAGIONE_SOCIALE fatture, mentre il suo onere sarebbe in realtà limitato ad allegare le operazioni bancarie, spettando invece al contribuente dimostrare l’irrilevanza fiscale o la non riferibilità ad operazioni imponibili dei versamenti.
Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., ritenendosi parvente la motivazione della sentenza impugnata.
Principiandosi dal secondo motivo, in ordine logico, appare evidente che lo stesso sia infondato dal momento che il percorso logico seguito dal giudice, in ordine alle movimentazioni sui conti personali (in entrata, posto che non è più in discussione l’eliminazione dei prelievi operata in primo grado), è giustificato
dalla C.T.R., per quanto riportato, dal ritenuto mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio, volta che la contribuente ebbe a produrre le fatture che avrebbero trovato riscontro nella movimentazione bancaria.
Fondato è, invece, il primo motivo, dal momento che in effetti la sentenza impugnata pone a carico dell’amministrazione la prova circa il fatto che i versamenti ripresi ‘risultassero dalle scritture contabili e quindi fossero imputabili a compensi che sono già stati considerati nella determinazione del reddito imponibile dichiarato’.
Invero, questa Corte, dopo aver chiarito che la presunzione di cui all’art. 32, d.p.r. n. 600/1973 non riguarda solo i redditi da impresa o da attività professionale/lavoro autonomo (Cass. 1519/2017; Cass. 35618/2023), ha statuito che <> (Cass. 09/08/2016, n. 16697; adde Cass. 22931/2018).
Ed ancora che: <>(Cass. 29/07/2016, n. 15857).
L’accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, respinto l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.