Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4662 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4662  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
–  ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso;
  controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania,  sez.  staccata  di  Salerno,  n.  8757  depositata  il  12 ottobre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 L’RAGIONE_SOCIALE  notificava  avviso  conseguente  all’accertamento  di maggior reddito per l’anno 2008, con conseguente maggiori IRPEF, IRAP  e  IVA,  e  tanto  sulla  scorta  di  indagini  effettuate  sui  conti correnti del contribuente medesimo. Il contribuente proponeva così ricorso  che  la  CTP  respingeva.  Adìta  la  CTR  in  sede  d’appello,  la
UTILIZZO DOC. PROD IN GIUD
stessa accoglieva in parte il gravame riducendo significativamente il maggior reddito accertato (a fronte degli accertati € 47.992,00 in più, in esito al giudizio d’appello erano da riconoscere maggiori redditi ai fini imposte dirette per € 10.149,45 ed ai fini IVA € 6.753,12), il tutto dopo aver espletato CTU ai cui esiti di fatto il giudice d’appello si conformava. Ricorre quindi in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi, avverso il quale resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/73, osservandosi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE come i giudici d’appello abbiano errato nell’avallare le risultanze della CTU, che riteneva giustificati gran parte dei movimenti bancari sulla base di un criterio empirico fondato sulle giustificazioni del contribuente, il tutto in contrasto con ‘l’efficacia rinforzata della presunzione sottesa alle indagini bancarie’ e senza tener conto dell’inversione dell’nere della prova sancito dal violato art. 32 cit.
1.2. Il motivo è infondato dal momento che in realtà con esso si tende ad ottenere una revisione dell’accertamento di fatto compiuto  dal  giudice  d’appello,  fornendosi  una  valutazione  di inefficacia probatoria della documentazione prodotta dal contribuente  per  vincere  la  presunzione  derivante  dalle  risultanze della movimentazione bancaria.
 Con  il  secondo  motivo  l’RAGIONE_SOCIALE  denunzia  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 in quanto la documentazione prodotta non era stata prodotta in sede amministrativa, e senza che lo stesso allegasse alcuna giustificazione circa l’impossibilità di  produzione  anteriormente all’introduzione del giudizio.
2.2. Anche tale motivo è infondato, posto che non viene chiarito né tantomeno specificato come e in quale contesto la
documentazione portata a giustificazione sia stata richiesta in sede amministrativa, richiesta che costituisce il presupposto per l’inutilizzabilità di quella poi depositata in giudizio dal contribuente.
Invero
In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all’ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.). (Sez. V, n. 9487 del 12/04/2017).
Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). 
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 5600,00  oltre  rimborso  spese  forfettarie  nel  15  %  dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023