Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34034 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34034 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34783/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVA), pec , che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST. DI SALERNO n. 3274/2018 depositata il 10/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
I coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME erano attinti dai seguenti avvisi di accertamento:
-quanto al primo n. NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2008 e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2009,
-quanto alla seconda n. TFK010403024/2014 per l’a.i. 2008.
Con detti avvisi, l’A.F. accertava maggiori imposte derivanti dalla rilevanza reddituale ascritta alle movimentazioni registrate sui conti correnti personali e su quelli intestati a RAGIONE_SOCIALE
I contribuenti proponevano ricorso innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE, che, con sentenza n. 489 depositata il 3 aprile 2017, lo rigettava.
I contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR della Campania, che, con la sentenza in epigrafe, lo rigettava.
Osservava in motivazione la CTR:
In ordine alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 per aver l’A.F. notificato gli atti di accertamento prima del termine di 60 giorni decorrenti dalla chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di controllo ed alla violazione del diritto al contraddittorio si osserva che, conformemente all’orientamento espresso dalla Suprema Corte, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel ricostruire la posizione fiscale dei contribuenti tramite indagini finanziarie, non è giuridicamente tenuta ad instaurare il contraddittorio preventivo se l’accertamento ha ad oggetto tributi ‘non armonizzati’, non essendo tale obbligo espressamente previsto dal legislatore.
La discrezionalità del contraddittorio emerge dal combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 1, punto 2), del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 .
Pertanto, il valore probatorio degli elementi raccolti esonera l’Ufficio dal dimostrare, relativamente agli elementi medesimi, la sussistenza dei requisiti, ex art. 2729 c.c., RAGIONE_SOCIALE presunzioni richieste come ‘gravi, precise e concordanti’.
Quindi, si realizza un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente .
Come si evince dalla documentazione in atti non si ritiene che sia stata fornita la prova del rapporto sottostante alle operazioni bancarie poste in essere così che non trovano giustificazione le movimentazioni che sono solo indicate come restituzione di prestiti o elargizioni a vario titolo effettuate senza che a supporto sia stata fornita alcuna prova le operazioni relative ai versamenti effettuati in contanti senza indicazione della relativa provvista finanziaria.
Senza perciò la necessità di procedere ad una disamina dettagliata dei vari versamenti o prelevamenti effettuati, deve rilevarsi che a fronte RAGIONE_SOCIALE specifiche contestazioni non risulta fornita la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale relativa prevista in favore dell’Amministrazione Finanziaria così da poter affermare l’assoluta irrilevanza fiscale RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie poste in essere .
Propongono ricorso per cassazione i contribuenti con cinque motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con articolato controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente deve rilevarsi che, con riferimento alla posizione della COGNOME, consta depositata, in data 30 maggio 2019,
istanza di sospensione del processo ex art 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018.
A tale istanza fa seguito atto del 10 dicembre 2020 dell’Avvocatura Generale dello Stato, in cui si afferma che, ‘con nota del 10.12.2019 la Direzione RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che la controversia in oggetto ex art. 6 d.l. n. 119/2018 è stata oggetto di definizione parziale. In particolare, risulta definita regolarmente la posizione della ricorrente COGNOME NOME, per la quale risulta cessata la materia del contendere, mentre nessuna richiesta di definizione agevolata è stata presentata dal contribuente COGNOME COGNOME‘. L’atto (al quale è allegata la nota della D.P. di RAGIONE_SOCIALE) prosegue affermando che ‘è onere di quest’ultimo contribuente presentare istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, mancando la quale dovrà essere dichiarata l’estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata’.
In realtà, ritiene il Collegio che, relativamente alla sola posizione della COGNOME, debba dichiararsi l’estinzione del processo, sul rilievo del perfezionamento della definizione agevolata siccome attestato dalla D.P. di RAGIONE_SOCIALE e comunque del decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, dovendo le spese (ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018) essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Con riferimento, invece, alla posizione del COGNOME, la dichiarazione di estinzione è inibita dal non aver egli pacificamente proposto ‘a monte’ alcuna domanda di definizione agevolata, dal non aver egli conseguentemente depositato ‘apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del, come espressamente prescritto dal comma 10 dell’art. 6 medesimo, e, ‘ad abundantiam’, dal non essere per vero mai stata pronunciata, in conseguenza della
domanda della sola COGNOME, alcuna ordinanza sospensiva del processo, implicante la presentazione, in specie da parte del COGNOME, o nei suoi confronti, di istanza di trattazione.
Quanto al COGNOME, pertanto, il processo deve proseguire, con la disamina del ricorso per cassazione proposto (in allora anche) nel suo interesse.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000.
5.1. I contribuenti avevano contestato la nullità degli atti impositivi per violazione della disposizione di cui in rubrica e per violazione del diritto al contraddittorio anticipato. Il motivo, a fronte del rigetto da parte della CTP, è stato riproposto in appello, ‘sottolineando come nella specie l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale scaturisce dalla circostanza che la quasi totalità della ripresa fiscale atteneva a movimentazioni bancarie effettuate dalla società RAGIONE_SOCIALE ed imputate al COGNOME a titolo di interposizione fittizia’. ‘Un tanto emerge dalla motivazione degli avvisi. ‘Al fine, poi, di raccordare le movimentazioni della RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proceduto ad acquisire i documenti contabili presso la sede della società in occasione di ‘processo verbale di accesso ed acquisizione documenti eseguito dall’Ufficio presso la sede sociale della società in data 20/11/2014′ (v. sempre pag. 3 )’. ‘A dire della CTR, la circostanza che l’accertamento sia stato basato su indagini bancarie legittimerebbe ‘eo ipso facto’ l’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 32 DPR 600/73 e, per conseguenza, l’esclusione dell’obbligo del contraddittorio’; ‘tale interpretazione trascura la circostanza che l’utilizzo della presunzione legale esclude l’obbligatorietà del contraddittorio se la movimentazione bancaria è desunta da conti intestati direttamente
al contribuente. Per converso, se l’AF ritiene -come nella specie -di imputare al contribuente le movimentazioni di conti intestati a terzi, la conseguente rettifica è subordinata alla preventiva allegazione della interposizione fittizia dell’intestatario formale del conto rispetto all’intestazione sostanziale . In tale contesto sarà necessario in via preventiva attuare le attività di controllo necessarie al reperimento degli elementi istruttori strumentali alla dimostrazione della interposizione fittizia l’AF potrà valersi di tutti i poteri di controllo previsti dalla legge, primo fra tutti l’accesso, l’ispezione e la verifica’. Nondimeno, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, sussiste l’obbligo per l’Ufficio di instaurare il preventivo contraddittorio.
5.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di motivi.
Il contribuente non allega e ‘a fortiori’ non dimostra (neppure per contraddire all’espressa eccezione di ‘novum’: cfr. p. 4 controric.) essere stata dedotta, già in primo grado e di poi in grado d’appello, la violazione del contraddittorio sulla base di un’attività pretesamente invasiva (ma non meglio qualificata in termini di ispezione, o di accesso, o di verifica) compiuta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE: infatti in ricorso non risultano testualmente riprodotte le corrispondenti doglianze.
Il contribuente inoltre – e subentra qui un ulteriore profilo d’inammissibilità del motivo – non riproduce, quantomeno nella parte rilevante, la motivazione degli avvisi, in guisa da dimostrare,
-per un verso, che effettivamente NOME fosse stata sottoposta ad ispezione, accesso o verifica, del tutto decontestualizzato essendo il richiamo, che si assume figurante a ‘pag. 3’ (presumesi) di tutti e tre gli avvisi, ad un ‘processo verbale di accesso ed acquisizione documenti eseguito dall’Ufficio presso la sede sociale della società’;
-per altro verso, che l’imputazione al NOME RAGIONE_SOCIALE poste del conto corrente intestato a RAGIONE_SOCIALE sia stata effettuata sul
presupposto di un’intestazione fittizia, in specie a fronte della diversa allegazione agenziale secondo cui ‘controparte aveva pieno potere di firma su detti conti bancari, in quanto legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società intestatarie’ (p. 5 controric.).
Il motivo, ad ogni modo, è altresì manifestamente infondato.
A misura che fosse stata in ipotesi compiuta un’attività invasiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stata solo quest’ultima legittimata ad avvalersi – eccependone eventualmente la violazione – RAGIONE_SOCIALE facoltà di interlocuzione procedimentale: tali facoltà competono infatti solo al soggetto sottoposto ad attività invasiva e non si trasferiscono a beneficio di soggetti distinti, non di per sé incisi dalla medesima, per il sol fatto che documenti rilevanti anche ai fini della ricostruzione della loro posizione fiscale siano stati acquisiti dal suddetto soggetto in sede di ispezione, accesso o verifica.
Ciò detto in generale, avuto specifico riguardo alla posizione di chi è raggiunto da un accertamento fondato su indagini bancarie e finanziarie, costituisce principio costante in giurisprudenza quello a termini del quale ‘l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, attribuisce all’Ufficio una mera facoltà, il cui mancato esercizio non determina l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro, in quanto, atteso il tenore letterale della disposizione (‘per l’adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i contribuenti …’) e la discrezionalità espressamente prevista, non può ritenersi obbligatoria la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima
dell’accertamento, senza che possa sostenersi che siffatta discrezionalità violi il diritto di difesa, potendo l’Ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell’esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall’interessato’ (così da ult. Sez. 6 -5, n. 5777 del 27/02/2019, Rv. 652802 -01).
Sotto altro profilo, osservasi ‘ad abundantiam’ che nel presente giudizio, giusta quanto emergente dagli atti, si controverte della rilevanza reddituale RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie, non ponendosi dunque questioni di rispetto del contraddittorio anticipato in chiave unionale, che sorgono solo con riferimento a tributi armonizzati (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 -01).
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 22, 49, 54 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992.
6.1. Nel ricorso di primo grado i contribuenti avevano eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. La CTP ha obliterato il motivo. I contribuenti avevano impugnato la pronuncia di primo grado sul punto. La CTR ha totalmente omesso di pronunciare. ‘Nella specie la motivazione degli accertamenti richiama il contenuto dei documenti acquisiti dall’esito del ‘processo verbale di accesso ed acquisizione documenti eseguito dall’Ufficio presso la sede sociale della società”. ‘Si legge nella motivazione degli accertamenti che l’Ufficio ‘ha proceduto ad acquisire copia dei conti collegati alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, su cui la SV (ossia il COGNOME) ha operato con pieni poteri di firma”. ‘Insomma, è certo che ai contribuenti vengono imputate le movimentazioni RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE risultanze sia dei conti bancari intestati alla RAGIONE_SOCIALE che della contabilità acquisita all’esito ‘di processo verbale di accesso ed acquisizione documenti eseguito presso la sede
sociale della società ”. E però alla luce RAGIONE_SOCIALE norme richiamate sarebbe stato certamente obbligo dell’Amministrazione Finanziaria allegare agli avvisi di accertamento il ‘processo verbale ”.
6.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Emerge da una semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata che la CTR – pur avendo presente che i contribuenti avevavno spiegato impugnazione avverso gli avvisi innanzi alla CTP deducendo (testualmente dalla sentenza impugnata) ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 212/2000, in ordine alla motivazione degli atti di accertamento’, ed aver essi reiterato in appello ‘le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla carenza di motivazione’, ha ritenuto di affrontare il merito RAGIONE_SOCIALE riprese rassegnate negli avvisi stessi, sottolineando le ‘specifiche contestazioni’, in questi contenute, ‘dei vari versamenti o prelevamenti effettuati’ (compresi dunque quelli formalmente riconducibili ai conti di RAGIONE_SOCIALE) e dunque per l’effetto rigettando implicitamente le doglianze impingenti sul vizio motivazionale.
D’altronde, anche a voler prescindere da quanto precede, il motivo seguita a scontare il difetto di precisione, ‘sub specie’ dell’autosufficienza, già rilevato a proposito del motivo precedente, in quanto omette di riprodurre nella parte rilevante, da un lato, la motivazione degli avvisi e, dall’altra, il preciso tenore RAGIONE_SOCIALE doglianze devolute a giudici di merito, così da render conto – a fronte, segnatamente, della specificità RAGIONE_SOCIALE contestazioni rilevata dalla CTR di un mancato sostanziale recepimento del ‘processo verbale di accesso ed acquisizione documenti eseguito presso la sede sociale della società ‘, con conseguente necessità dell’allegazione dello stesso agli avvisi in funzione di un pieno esercizio del diritto di
difesa, la cui menomazione, ad ogni modo, non consta minimamente allegata.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 37 DPR n. 600 del 1973, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ.
7.1. La CTR ha concluso che in caso di accertamento bancario si realizza un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Nella specie la quasi totalità della ripresa fiscale ha riguardato movimentazioni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE sul proprio conto corrente ed imputate al COGNOME a titolo di interposizione fittizia. La presunzione legale dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973 attiene però solo alle movimentazioni bancarie desunte dai conti correnti intestati direttamente al contribuente.
7.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Viene nuovamente in considerazione il difetto di specificità del ricorso, a misura che, non riproducendo la motivazione degli avvisi, non dimostra -come sostiene – avere effettivamente l’Ufficio posto a fondamento dei recuperi l’intestazione fittizia dei conti correnti intestati (anche, ma non solo) a RAGIONE_SOCIALE, anziché -come controdedotto dall’Ufficio e viepiù emergente da un frammento di motivazione degli avvisi riprodotto nell’illustrazione del secondo motivo (e testualmente citato nel riassunto di questo più sopra offertone) -la pura e semplice disponibilità di detti conti (e di altri mettenti capo a diverse società) in ragione della posizione apicale assunta dal COGNOME in RAGIONE_SOCIALE (ed in dette società).
Fermo quanto sopra, costituisce principio consolidato quello secondo cui, ‘in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte, l’art. 32 n. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l’art. 51 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari , e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame’ (Sez. 5, n. 27032 del 21/12/2007, Rv. 601421 -01).
Il principio riceve conferma ‘sub specie’ di plurime declinazioni. Tra queste, in particolare, rilevano: quella a termini della quale, ‘in tema di accertamento dell’imposta sui redditi (nella specie da lavoro autonomo), le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone’ (Sez. 5, n. 549 del 15/01/2020, Rv. 656550 -01); quella a termini della quale, ‘in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, l’art. 51, comma secondo, numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo vigente ‘ratione temporis’), secondo cui gli Uffici finanziari e la RAGIONE_SOCIALE, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, circoscrivendo
l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell’azienda, in quanto l’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società RAGIONE_SOCIALE somme movimentate sui conti intestati al coniuge del contribuente, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei familiari dell’amministratore non siano ad essa riferibili’ (Sez. 5, n. 26173 del 06/12/2011, Rv. 620990 -01); e quella a termini della quale ‘le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti dei soci della stessa soltanto se’ – ma in tal caso sicuramente – ‘sussistano elementi indiziari che inducano a ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti’ (Sez. 5, n. 33596 del 18/12/2019, Rv. 656410 -02).
I successivi due motivi, per comunanza di censure, possono essere trattati congiuntamente.
8.1. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992.
8.1.1. I contribuenti hanno prodotto corposa prova documentale contraria rispetto alle movimentazioni di conto presuntivamente riprese dall’Ufficio, fornendo altresì l’identificazione della fonte della provvista e la causale dei trasferimenti. La CTR ha tuttavia ritenuto di
non dover procedere ad una puntuale disamina. ‘Tale ‘modus operandi’ integra certamente il vizio di motivazione apparente’.
8.2. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973.
8.2.1. ‘Il mezzo, come sopra articolato, integra anche il vizio di violazione RAGIONE_SOCIALE norme in epigrafe’.
8.3. Il quarto motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che logico -contenutistico.
8.4. Nondimeno – donde la fondatezza invece del quinto ed ultimo motivo – detta motivazione è errata in diritto.
Insegna, da sempre, questa Suprema Corte che, ‘qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili’ (in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 -01). Donde, ‘poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione’ (Sez. 6 -5, n. 10480 del 03/05/2018, Rv. 648064 -01). Invero, è
proprio l’analiticità della prova contraria richiesta al contribuente a fondare ‘l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze’ (Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 -01).
Nella specie, la CTR ha finanche dichiarato di non dar seguito al superiore insegnamento, omettendo completamente alcuna verifica, al contrario dovuta, RAGIONE_SOCIALE giustificazioni fornite posta per posta dai contribuenti ed in particolare, per quel che ancora rileva, dal COGNOME.
In definitiva, quanto alla posizione di quest’ultimo, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame in applicazione dei principi svolti ed altresì per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Con riferimento alla posizione di COGNOME NOME , dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno sostenute.
Con riferimento alla posizione di COGNOME NOME , accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri, e, per l’effetto, in relazione a detto motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 6 ottobre 2023.