Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35471 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35471 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3197/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 7462/2018 depositata il 29/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALECTRRAGIONE_SOCIALE del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che aveva respinto il suo ricorso avverso l’avviso di
accertamento per IRPEF e IVA 2010 contenente la determinazione di maggiori redditi a seguito di accertamenti bancari.
Secondo la CTR il contribuente non aveva fornito elementi sufficienti per ricostruire le movimentazioni bancarie in entrata e in uscita, anche a fronte di anomalie gestionali rappresentate da acquisti eccessivi rispetto ai ricavi, considerati non coerenti in rapporto al valore aggiunto per addetto e al margine operativo lordo per addetto, mentre le errate o inopportune scelte imprenditoriali addotte dal contribuente non spiegavano l’antieconomicità dell’attività rilevata dall’Ufficio; la CTR ha altresì osservato che la parte non aveva esaminato le singole operazioni di conto corrente, limitandosi a circoscritti riferimenti, «lasciando totalmente indeterminate le movimentazioni in entrata e in uscita, né spiegando analiticamente la corrispondenza tra pagamenti effettuati a fornitori, stipendi, ecc. con documenti contabili in suo possesso».
Quindi, il COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, affidandosi a tre motivi e depositando memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce «violazione falsa applicazione di norme».
1.1. Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato.
1.2. E’ inammissibile per violazione del principio cardine della chiarezza posto dall’art. 366-n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere la ‘chiara’ esposizione dei motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza con indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto su cui si fondano (Cass. n. 9470 del 2008; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 7394 del 2010). Invero, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al
dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALE critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità RAGIONE_SOCIALE questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. n. 8425 del 2020; Cass. n. 17698 del 2014; Cass. n. 37552 del 2021).
1.3. In questo caso, in cui la rubrica non riporta alcuna indicazione quanto alle norme che si assumono violate, il motivo si risolve in una esposizione cumulativa ed eterogenea che mescola elementi narrativi, concernenti l’attività svolta dall’Amministrazione e le vicende processuali, con elementi valutativi e difensivi riguardanti il merito dell’accertamento e in cui si ritrovano, senza alcun criterio di connessione logica, censure di nullità della sentenza per motivazione apparente (pag. 7), di violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. nell’esame RAGIONE_SOCIALE giustificazioni addotte dal contribuente quanto alle movimentazioni bancarie (pag. 9), nonché di motivazione insufficiente (pag. 11). E’ noto che l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito della causa è inammissibile se mira a rimettere al giudice di legittimità il compito
di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 19443 del 2011; Cass. n. 26874 del 2018).
1.3.1. Restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014), in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non può considerarsi apparente perché, sia pure in termini estremamente sintetici, la CTR ha indicato gli elementi essenziali che servono a individuare il percorso logico -giuridico seguito, come si desume, del resto, dalla superiore espositiva in fatto.
1.3.2 . La doglianza relativa alla violazione RAGIONE_SOCIALE regole in tema di prova, poi, difetta di puntuali riferimenti alle giustificazioni e prove addotte dal contribuente in ordine alle contestate movimentazioni bancarie e si risolve nel tentativo di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito che è incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato; in questo caso la motivazione de l Giudice d’appello è in linea con l’ orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, al fine di superare la presunzione di cui all’art. 32 cit. , il contribuente ha l’onere di dimostrare in modo analitico l’estraneità
di ciascuna RAGIONE_SOCIALE movimentazioni contestate ai fatti imponibili e in questa evenienza il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato (Cass. n. 30786 del 2018; Cass. n. 35258 del 2021; Cass. n. 6405 del 2021; Cass. n. 22302 del 2022).
1.3.3. Infine, va rilevato che, a seguito della modifica dell’art. 370 comma 1 n. 5 c.p.c. con la novella del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, l”insufficiente’ motivazione non costitui sce più motivo di censura per la cassazione della sentenza di merito (Cass. n. 11863 del 2018; Cass. n. 22598 del 2018).
Con il secondo motivo si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» contestandosi, in particolare, il ricorso all’accertamento induttivo.
2.1. Il motivo è inammissibile ricorrendo una c.d. ‘doppia conforme’ e non indicandosi comunque alcun fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso.
2.2. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5497 del 2023). Va considerato, inoltre, che il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base
RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022).
Con il terzo motivo, infine, si deduce «violazione dello Statuto del contribuente» in quanto l’avviso di accertamento era stato emesso senza rispettare il termine dilatorio di giorni sessanta dal termine dell’attività ispettiva in violazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212/2000.
3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
3.2. Non è stato provato che l’eccezione, di cui non si fa menzione nella sentenza della CTR, sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito. Comunque, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 della l. n. 212 del 2000 trova applicazione solo ove sia effettuato un accesso, una ispezione o una verifica presso i luoghi di pertinenza del contribuente e non in caso di accertamento fondato su indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, salva la valutazione del contraddittorio ai fini IVA alla luce della c.d. prova di resistenza di cui alle Sezioni Unite 9 dicembre 2015 n. 24823 (Cass. n. 701 del 2019; Cass. n. 22644 del 2019; Cass. n. 18413 del 2021).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/09/2023.