Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20854 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Cassino, che ha indicato recapito EMAIL, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Caserta;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 7746, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania l’11.7.2016, e pubblicata il 7.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Irpef, Iva ed Irap, 2008 -Avviso di accertamento -Indagini bancarie – Maggior reddito Natura – Redditi diversi, o da lavoro autonomo.
La Guardia di RAGIONE_SOCIALE svolgeva verifiche della posizione fiscale di NOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, concluse con Processo Verbale di Costatazione del 27.4.2012. L’accertato promuoveva procedura di accertamento con adesione che si concludeva con esito negativo.
Sul fondamento del PVC l’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto il maggior reddito percepito nell’anno 2008 conseguendone la richiesta di maggiori imposte ai fini Irpef, Iva ed Irap, per il valore dichiarato di Euro 79.000,00.
NOME impugnava l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, ed affermando anche l’infondatezza della qualificazione del maggior reddito percepito come provento di lavoro autonomo, mentre avrebbe dovuto essere iscritto tra i redditi diversi. La CTP riteneva infondate le difese proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.
NOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che accoglieva l’impugnativa, ritenendo non esservi prova che il maggior reddito accertato dovesse ascriversi ai proventi da lavoro autonomo, e disponendo in conseguenza che dovesse essere sottoposto ad imposizione nella categoria dei ‘redditi diversi’.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.
4.1. Risultava pendente presso questa Corte tra le stesse parti il ricorso introdotto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 (NUMERO_DOCUMENTO), in cui sono dibattute questioni parzialmente analoghe, e si è provveduto alla trattazione contestuale.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la ‘nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.’ (ric., p. 5).
L’RAGIONE_SOCIALE censura la valutazione espressa dalla CTR, premettendo che in relazione all’anno 2008 erano state rinvenute, sui conti correnti del contribuente e della moglie, 29 operazioni di versamento di cui non aveva saputo fornire giustificazione. Sono quindi dati pacifici che il ricorrente NOME, oltre ad aver esercitato l’attività di amministratore di società, è un architetto, che ha dichiarato di aver svolto la propria attività libero professionale dal 1992 e fino al 27.12.2007, per poi sospenderla chiudendo la partita Iva, e riprenderla il 1°.2.2012.
La verifica tributaria nei suoi confronti ha permesso di acclarare che, quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, aveva concluso una transazione immobiliare milionaria, sottofatturandola, ed ottenendo versamenti in nero oltre il prezzo dichiarato. Nella ricostruzione dei verificatori, fondata anche sulle dichiarazioni confessorie rilasciate dalla controparte commerciale, risulta accertato che una porzione RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte al nero erano state erogate per favorire il consenso dei soci all’operazione. La Guardia di RAGIONE_SOCIALE ha quindi svolto accertamenti bancari nei confronti del ricorrente e di sua moglie, e nei conti correnti ritenuti nella sua disponibilità si è rinvenuto non solo il riscontro della fondatezza della ricordata ipotesi di sottofatturazione, ma anche numerose altre operazioni di versamento registrate nell’anno 2008 in contestazione, di cui il contribuente non è stato in grado di fornire giustificazioni. I Militari hanno ritenuto che ricorresse l’ipotesi di percezione di redditi diversi non dichiarati da parte del contribuente.
A sua volta l’Amministrazione finanziaria ha condiviso la ricostruzione degli operanti, ma ha ritenuto che i versamenti non giustificati rinvenuti sui conti bancari dovessero ricondursi allo svolgimento dell’attività professionale di architetto, retribuita come suol dirsi in nero, non essendosi il ricorrente mai cancellato dall’albo professionale.
2.1. Il contribuente non ha contestato di non essere stato in grado di giustificare i versamenti rinvenuti sul suo conto corrente, ma ha opposto la valutazione espressa dall’Amministrazione finanziaria secondo cui i maggiori redditi dovrebbero ascriversi allo svolgimento di attività professionale, soggetta ad Iva, non essendovi alcuna prova in merito e non essendo peraltro riconducibile all’attività di lavoro autonomo l’unica irregolarità effettivamente accertata. Nella prospettazione del contribuente, pertanto, i maggiori redditi accertati devono essere qualificati e tassati quali redditi diversi, come avevano ritenuto gli stessi verbalizzanti della Guardia di RAGIONE_SOCIALE in origine.
2.2. Il giudice dell’appello, nella sua ampia motivazione, oltre a confermare l’accertamento del maggior reddito percepito dal contribuente in relazione alla ricordata sottofatturazione, ha pronunciato espressamente sulla questione ancora controversa ed ha innanzitutto rilevato che le generiche giustificazioni fornite dal contribuente sugli ulteriori versamenti rinvenuti sui conti correnti a lui riconducibili, come non meglio specificati prestiti di parenti e ”fitti attivi di fabbricati’, mai indicati’, non fossero in grado di contrastare la presunzioni derivanti dalle indagini bancarie, ed il maggior reddito accertato come conseguito da NOME doveva comunque essere sottoposto a tassazione. Ha quindi osservato che ‘non di meno appare chiaro che la fonte di tali redditi aggiuntivi non può essere individuata, proprio per il contesto svelato dall’accertamento effettuato nei confronti della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in compensi per attività professionali, ma in
‘altri redditi’, – leciti o illeciti -comunque connessi con la posizione del contribuente di amministratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, così come si desume dal complesso RAGIONE_SOCIALE attività di verifica effettuate dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE‘ (sent. CTR, p. 5).
2.3. Appare chiara la motivazione espressa dalla CTR, secondo la quale difetta ogni prova che il contribuente, il quale nel periodo in contestazione risulta accertato che ha percepito un reddito non dichiarato quale amministratore di società, abbia percepito (anche) redditi non dichiarati conseguiti esercitando l’attività libero professionale di architetto. L’Amministrazione finanziaria contrappone semplici congetture per affermare che il reddito conseguito, neppure è indicato per quale importo, dipenderebbe dallo svolgimento di attività libero professionale.
2.3.1. L’Amministrazione finanziaria sottolinea che il contribuente ha dichiarato di aver cessato di esercitare l’attività di architetto il 27.1.2012, chiudendo peraltro la partita Iva, ed ha dichiarato di averla ripresa in data 1.2.2012, a ridosso della verifica fiscale. La prova che il contribuente svolgesse l’attività di architetto risulterebbe fondata, a quanto è dato comprendere, sul fatto che lo COGNOME NOME non si era cancellato dall’albo degli architetti, ma si tratta di un elemento di sospetto troppo isolato e labile, per poter assurgere al rango di indizio.
Sostiene l’Ente impositore che il contribuente non è stato in grado di dimostrare che i maggiori redditi percepiti non derivassero dall’attività libero professionale, ma l’onere dell’accertato di assicurare la prova contraria rispetto alle presunzioni offerte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sorge soltanto quando la prova positiva sia stata assicurata dall’Ente impositore, anche mediante presunzioni ma, nel caso di specie, risultano allegate solo ragioni di sospetto prive di qualsivoglia riscontro.
Le critiche mosse dall’Amministrazione finanziaria risultano in definitiva infondate, ed il suo ricorso deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del contribuente, e le liquida in complessivi Euro 5.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2024.