Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32121 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32121 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 15741/2015, proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 6826/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 dicembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria, a seguito di indagini bancarie, aveva accertato un suo maggiore reddito imponibile ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2006.
La pretesa erariale traeva origine dal rilievo di operazioni in entrata non giustificate, costituite da versamenti in contanti e assegni; questi ultimi venivano ricondotti dall’Ufficio a redditi non dichiarati, mentre il contribuente affermava che si trattava di elargizioni ricevute dal padre per l’acquisto della propria abitazione.
La RAGIONE_SOCIALE respinse il ricorso.
Anche il successivo appello, proposto dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, venne respinto.
I giudici regionali osservarono che sul conto corrente del COGNOME, amministratore di diverse società, risultavano effettuati bonifici dal conto paterno con continuità; le operazioni in questione, invece, erano costituite da versamenti in contanti, che il contribuente non aveva adeguatamente giustificato. La rettifica del reddito appariva, pertanto, adeguatamente dimostrata nei suoi presupposti.
La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a tr e motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In proposito, evidenzia che la presunzione stabilita da detta norma imputa a ricavi i versamenti bancari solo per i contribuenti tenuti alle scritture contabili; nel diverso caso, qui ricorrente, del contribuente che non è né imprenditore né professionista, l’assunto erariale dell’esistenza di un maggior reddito rendeva necessario munire tale presunzione degli opportuni elementi di riscontro, finalizzati a dimostrare la rilevanza reddituale RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie e la fonte dalla quale le stesse derivano.
Secondo il ricorrente, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe mandato esente l’Ufficio da tale doverosa indagine, inerente alla natura e alla fonte del maggior reddito a lui imputato.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, il ricorrente assume che i giudici d’appello, pur avendo accertato «l’erronea applicazione del meccanismo presuntivo recato dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 per non aver l’Ufficio indicato (e provato) il tipo e la fonte del reddito ascrivibile», avrebbero poi deciso ultra petita , riconducendo i versamenti ad una provenienza che gli atti impositivi non avevano indicato.
Il terzo motivo, infine, denunzia violazione dell’art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Ad avviso del ricorrente, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha ricondotto alla categoria dei redditi ‘diversi’, alla quale ha attribuito natura residuale, quello a lui ascritto con l’accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, privo di una fonte identificata di produzione.
Il primo motivo non è fondato.
La sentenza impugnata si è infatti conformata al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale, qualora l ‘a ccertamento effettuato dall’amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio che spetta all’Amministrazione è soddisfatto, secondo quanto dispone l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso l’individuazione de i dati e degli elementi risultanti dai conti predetti; si determina infatti, in questi casi, un ‘ inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tenuto a dimostrare -in termini non generici, ma analitici per ogni versamento bancario -che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili ( ex aliis , Cass. n. 29572/2018; Cass. n. 1519/2017; Cass. n. 15857/2016).
Anche il secondo motivo si appalesa infondato.
La sentenza impugnata ha dato atto in premessa del contenuto della pretesa erariale, rilevando che l’Ufficio aveva contestato l’esistenza di un maggior reddito in misura corrispondente ai versamenti in contanti effettuati sul conto corrente del contribuente; è seguita la disamina RAGIONE_SOCIALE allegazioni svolte da quest’ultimo con finalità di giustificazione, ciò che esclude la sussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione.
È del pari infondato, infine, il terzo motivo.
La classificazione RAGIONE_SOCIALE categorie di reddito operata dall’art. 6, comma 1, TUIR, attribuisce ai redditi diversi carattere residuale, poiché fa riferimento a tutte le fattispecie non riconducibili ad alcuna RAGIONE_SOCIALE categorie tipiche elencate nella norma stessa.
Il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto di attribuire al novero di tali redditi quelli oggetto del l’ accertamento di cui alla presente vicenda discende dalla medesima impossibilità di individuarne la provenienza,
in termini di ragionevole certezza, dalle predette categorie tipiche; ciò non comporta, com’è evidente, alcuna incidenza sulla fondatezza della pretesa erariale.
Peraltro, e risolutivamente, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, laddove contesti l’omessa dichiarazione di redditi con metodi induttivi o sintetici, l’Ufficio non deve qualificare il titolo reddituale al quale riconduce i maggiori ricavi acclarati, essendo sufficiente l’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno giustificato il ricorso a tali metodi (v. ad es. Cass. n. 16912/2016; Cass. n. 1905/2007, entrambe in motivazione).
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.