Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1109/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3249/9/2016 depositata il 24 maggio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME tre distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 con i quali, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie all’uopo condotte, riprendeva a
tassazione ai fini dell’IRPEF presunti ricavi non dichiarati corrispondenti all’ammontare RAGIONE_SOCIALE operazioni di versamento effettuate dalla contribuente sui conti correnti a lei intestati e ritenute dall’Ufficio prive di giustificazione .
La COGNOME impugnava separatamente i singoli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva solo in parte il ricorso relativo all’anno d’imposta 2010, rideterminando nella misura di 71.134 euro il reddito da riprendere a tassazione, accertato dall’Ufficio in 75.634 euro.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza n. 3249/9/2016 del 24 maggio 2016 respingeva l’appello della parte privata.
A fondamento della pronuncia adottata, per quanto qui ancora interessa, il collegio regionale osservava che: – non ricorreva la dedotta violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, in quanto tale norma «disciplina le modalità di svolgimento degli ‘accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali’» e «di conseguenza non trova applicazione nel caso di svolgimento di verifica sulle movimentazioni bancarie, come avvenuto nella specie» ; -ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973, «è legittima l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida prova presuntiva, restando a carico di questi l’onere della prova contraria» ; – nel caso in esame, la parte onerata non era riuscita a «fornire la prova specifica, rispetto ad ogni versamento contestato, della non riferibilità ad operazioni imponibili, prova che avrebbe dovuto riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, così da dimostrare che ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate concerne (va)
cespiti già sottoposti ad imposizione od esenti» .
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate: (1)ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992; (2)a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), la violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000.
1.1 Si assume che la motivazione posta a base del «decisum» risulterebbe meramente apparente, se non addirittura inesistente, nella parte in cui esclude l’illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento per inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000.
1.2 Viene soggiunto che, nel caso di specie, l’emissione degli atti impositivi era stata preceduta da attività ispettiva consistita nell’espletamento di indagini bancarie sui conti correnti della contribuente, sicchè la notificazione degli avvisi di accertamento sarebbe dovuta avvenire a distanza di almeno sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, in mancanza di eventuali ragioni di particolare urgenza che giustificassero la deroga al termine suddetto.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nell’affermare che la parte privata non era riuscita ad offrire la
prova contraria idonea a vincere la presunzione legale di ricavi occulti derivante, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. citato, dal riscontro di versamenti non giustificati sui conti correnti indagati.
2.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che in corso di causa la COGNOME aveva dimostrato contestati, asseritamente conseguita mediante l’estinzione di libretti bancari di deposito ad essa intestati.
Il primo motivo è infondato.
3.1 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
3.2 Ciò posto, deve escludersi che alcuna RAGIONE_SOCIALE gravi anomalie motivazionali testè descritte sia ravvisabile nel caso di specie,
essendo nell’impugnata sentenza esposto in maniera chiara e lineare il ragionamento decisorio svolto dalla CTR.
3.3 Il collegio di secondo grado ha, infatti, spiegato che: – non poteva ritenersi configurabile la dedotta violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, essendo detta norma applicabile nella sola ipotesi di accertamento fiscale comportante l’accesso nei locali del contribuente, e non anche in quella, ricorrente nella specie, di atto impositivo fondato sulle risultanze di indagini bancarie effettuate dall’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7) del D.P.R. n. 600 del 1973; – la COGNOME non aveva offerto la prova contraria atta a superare la presunzione legale di occultamento di ricavi operante a sfavore del soggetto sottoposto a controllo in presenza di versamenti non giustificati affluiti su un conto corrente a lui intestato; – in particolare, «appar (iva) non credibile, e comunque non provato, che il ricavato della estinzione di libretti di deposito ed il prelievo nel novembre 2007 (fosse) stato conservato e tenuto disponibile in contanti e utilizzato, nei tre anni successivi, dal 2008 al 2010, per effettuare versamenti frazionati e ripetuti, relativi peraltro soprattutto ad importi di pari ammontare» .
3.4 La motivazione della sentenza, quindi, oltre ad essere materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, appare perfettamente intelligibile, in quanto consente di ricostruire senza difficoltà l’iter logico seguìto dal giudice d’appello per la formazione del proprio convincimento, così collocandosi ben al di sopra della soglia del «minimo costituzionale».
3.5 Non sussiste, poi, il preteso «error in iudicando» denunciato con il secondo profilo di censura, avendo la CTR rettamente statuito in applicazione del principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che le garanzie ivi previste
operano nei soli casi di accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato (cfr. Cass. n. 9635/2021, Cass. n. 9903/2020, Cass. n. 5326/2018, Cass. n. 26500/2017); laddove, invece, l’accertamento abbia ad oggetto tributi determinati «a tavolino», ossia presso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria sulla scorta di notizie e documenti acquisiti presso terzi o forniti dal contribuente mediante questionari o colloqui, nessuna norma prevede l’obbligo di contraddittorio a pena di invalidità, tranne che per i tributi cd. «armonizzati» (cfr. Cass. n. 2407/2020, Cass. n. 15233/2019, Cass. n. 27420/2018, Cass. n. 29153/2017), fra i quali non rientra l’IRPEF (cfr. Cass. n. 2585/2023, Cass. n. 25778/2021, Cass. n. 27471/2020, Cass. n. 26681/2018, Cass. n. 24386/2017).
Il secondo motivo è inammissibile.
4.1 Dietro l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. la doglianza si risolve, in realtà, nel tentativo di sollecitare un non consentito riesame della valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, il quale, come si è visto sopra, ha ritenuto la prova contraria offerta dalla parte privata inidonea a superare la presunzione legale più volte menzionata.
In definitiva, il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del
D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione