Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29154 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29154 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21678/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente -controricorrente al ricorso incidentalecontro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virt ù di procura a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente-
ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.348/3/15 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE ‘Abruzzo, pronunciata il 12 marzo 2015, depositata in data 10 aprile 2015 e non notificata.
tributi
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con quattro motivi contro COGNOME NOME, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo , indicata in epigrafe, che ha rigettato i ricorsi del contribuente e RAGIONE_SOCIALE‘ufficio , confermando la sentenza n.161/2013 RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. de L’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
Con ordinanza interlocutoria, la Corte, ritenendo che dal ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla sentenza impugnata risultasse che la societ à RAGIONE_SOCIALE, gi à parte nel giudizio di primo grado, aveva partecipato anche al giudizio di appello, ha ordinato alla parte pi ù diligente di integrare il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa societ à RAGIONE_SOCIALE, entro il termine perentorio di novanta giorni.
CONSIDERATO CHE:
1.1.Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che: <>.
S econdo l’ufficio, invece, il maggior reddito imponibile in capo a COGNOME NOME è stato correttamente accertato dall’Amministrazione considerando tutte le movimentazioni finanziarie, prelevamenti e versamenti, non giustificate rinvenute sui c/c nella sua disponibilità.
Ritiene la ricorrente che la presunzione utilizzabile è la stessa che la giurisprudenza ritiene pacifica e legittima nel passaggio dall’accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente a ristretta partecipazione a quello nei confronti del socio posto che, anche in questo caso, il fatto noto sul quale la presunzione si sviluppa è il più stretto vincolo di solidarietà e reciproco controllo che connotano la gestione degli enti riconducibili ad un unico contesto familiare (com’è appunto quello di specie).
Del resto il criterio “aritmetico” seguito nell’attribuzione del maggior imponibile societario, dato dalla misura RAGIONE_SOCIALE movimentazioni finanziarie tracciate sui conti del contribuente, rappresenta una grandezza in grado di esprimere, forse con precisione maggiore rispetto alla mera percentuale di partecipazione al capitale sociale, la capacità contributiva effettiva accertabile in capo allo stesso.
Di contro, sempre secondo l’ufficio, non appare corretto elidere in capo al COGNOME l’imponibilità dei prelevamenti non giustificati, poiché così facendo si perverrebbe ad un’indebita sovrapposizione dei due accertamenti, quello RAGIONE_SOCIALEa società e quello del socio, oltre che ad una non consentita variazione in diminuzione del maggior imponibile societario.
1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i giudici di secondo grado, nel condividere le argomentazioni del c.t.u., che ha ritenuto giustificato il versamento di € 146.379,89 eseguito da COGNOME NOME sul conto corrente n. 12000 acceso presso la Banca Popolare Commercio e Industria, hanno male applicato l’art. 32 del d.P.R. n.600/73.
Detta norma, invero, prevede che, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (cfr. ex multis Cass. n. 4589/2009).
A parere del consulente d’ufficio e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE invece, l’ufficio avrebbe dovuto produrre adeguata documentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘effettiva operazione bancaria; per cui, le operazioni dovevano ritenersi giustificate.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Rileva la ricorrente che i giudici di merito non si sono limitati ad un sindacato incidentale sul maggior imponibile societario, ma hanno violato la regola posta dall’art. 14 d.lgs. n.546/92, innanzitutto, ritenendo sussistere l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE cause inscindibili e del litisconsorzio necessario e disponendo l’integrazione del contraddittorio, mediante chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa società, in un’ipotesi in cui tale esigenza assolutamente non sussisteva, attenendo il litisconsorzio unicamente all’ipotesi degli accertamenti su società di persone e soci e non anche su società di capitali, soci e sodali percettori di utili extracontabili (cfr. Cass. Civ. n. 441/2013).
Inoltre, rileva la ricorrente che la Commissione tributaria, decurtando il maggior imponibile RAGIONE_SOCIALE giustificazioni accolte nell’elaborato peritale, ha dato ingresso alle doglianze introitate nel giudizio mediante l’intervento RAGIONE_SOCIALEa società, consentendo a quest’ultima di aggirare il termine di impugnativa, a detrimento del principio RAGIONE_SOCIALEa certezza degli assetti giuridici consolidati in esito ad omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto accertativo.
Vizio ancor più grave tenuto conto del fatto che è la stessa C.t.r. ad escludere l’applicabilità, nel caso di specie, del litisconsorzio necessario e ad enunciare la regola posta dall’art. 14 u.c. d. lgs. n. 546/92.
1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del T.u.i.r. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, i l giudice di seconde cure ha errato nel ritenere illegittimo il recupero dei costi e RAGIONE_SOCIALE‘IVA detratta contenuti nell’avviso d’accertamento notificato alla società.
Richiamando l’art. 8 d.lgs. n. 16/2012, convertito dalla l. n. 44/2012, il collegio ha, infatti, evidenziato che la predetta legge <>.
Ritiene la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE sia caduta in una evidente contraddizione logica.
In relazione alla richiesta di litisconsorzio da estendersi alla società RAGIONE_SOCIALE nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti di COGNOME NOME, lo stesso Collegio, affermando che
<>, ribadisce la definitività RAGIONE_SOCIALE‘accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società.
Secondo la ricorrente, da una parte i giudici sono intervenuti sul recupero dei costi, così come quantificati nell’avviso di accertamento diretto alla società, dall’altra hanno confermato la cristallizzazione degli effetti del medesimo avviso di accertamento.
In secondo luogo, si osserva, l’Ufficio ha recuperato ad imposizione i suddetti costi e la corrispondente IVA detratta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 75 del T.u.i.r. previgente (oggi art. 109 nuovo T.u.i.r.) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.P.R. n.633/ 72 e non in base alle previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 bis , RAGIONE_SOCIALEa l. 24 dicembre 1993, n. 537, (c.d. “indeducibilità dei costi da reato”), come erroneamente ritenuto dai giudici di seconde cure.
Difatti, gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione Finanziaria, dapprima con il p.v.c. RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza e, poi, con l’avviso di accertamento a carico RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, nel loro insieme, forniscono la prova che le fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE di Roma ed utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE, nella determinazione del reddito d’impresa e RAGIONE_SOCIALE‘IVA dovuta, si riferiscono ad operazioni mai eseguite e quindi oggettivamente inesistenti.
Secondo l’ufficio , l’indeducibilità dei componenti negativi in argomento, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, discende, direttamente e inevitabilmente, dall’ordinaria applicazione RAGIONE_SOCIALE regole di determinazione del reddito imponibile di cui
al testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, indipendentemente da qualsiasi connessione degli stessi con fattispecie delittuose.
Legittima sarebbe stata, perciò, la ripresa a tassazione del costo dedotto operata dall’A.F., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del T.u.i.r. e RAGIONE_SOCIALE‘IVA detratta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del DPR 633/1972.
2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ex artt. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. per contraddittorietà ed indecifrabilità assoluta RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.
Secondo il ricorrente incidentale, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale risulta essere viziata in modo insanabile, essendo la sua motivazione palesemente affetta da contraddittorietà ed indecifrabilità assoluta del dictum giudiziale, dovuta ad affermazioni tra loro inconciliabili e che si elidono a vicenda. Ne deriva la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza stessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., in forza del quale la motivazione deve essere, non solo formalmente presente, ma anche effettiva, comprensibile e non meramente apparente.
Rileva il contribuente che i giudici di seconde cure, nell’analizzare il suo appello, non solo cadono originariamente in errore nella individuazione del soggetto appellante (individuato nella parte quale COGNOME NOME anziché come COGNOME NOME – errore materiale poi corretto con ordinanza n. 296/3/15 di correzione formale RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in data 9 luglio 2015), ma in modo ancor più grave finiscono per attribuire al sig. NOME COGNOME una posizione processuale non sua (errore che, invece, non è stato in alcun modo emendato in sede di correzione di errore materiale). Le eccezioni da lui mosse in sede di appello sono infatti valutate nell’erronea convinzione che
quest’ultimo sia socio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, invece che soggetto terzo e del tutto estraneo alla compagine societaria.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 167 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (TUIR) sul divieto di doppia imposizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod,. proc. civ.
L’indecifrabile motivazione lamentata al motivo che precede, peraltro, non accoglie l’eccezione proposta dal contribuente nel primo motivo del suo atto di appello relativa al fatto che le movimentazioni non giustificate individuate sul conto del contribuente dovrebbero essere imputate solo ed esclusivamente alla società. Qualora si procedesse, come ha fatto l’ufficio, ad imputare le medesime somme sia al contribuente, a titolo di redditi diversi, che alla società, a titolo di maggiori ricavi, si finirebbe inevitabilmente nel violare il divieto di doppia imposizione, in quanto si tasserebbe due volte la medesima fonte di reddito.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione (anche ai sensi degli artt. 112, 156, 437 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza che qui si impugna afferma in modo netto che <>.
Rileva il contribuente la contraddittorietà di tale dispositivo con la motivazione rinvenibile nella medesima sentenza, laddove, a pag. 6,
in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione contenuta nel quarto motivo di appello del contribuente (illegittimità RAGIONE_SOCIALEa qualificazione dei prelevamenti quali maggiori ricavi) la Commissione Tributaria Regionale afferma che <>.
Al fine di sanare tale contraddizione, il contribuente riferisce di aver depositato presso la segreteria RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale ricorso per la correzione degli errori materiali RAGIONE_SOCIALEa sentenza in esame ed, in particolare, per la modifica del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa stessa, laddove disponeva che “rigetta gli appelli”, anziché “rigetta l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio ed accoglie parzialmente l’appello del sig. COGNOME NOME“, nonché RAGIONE_SOCIALE‘erronea attribuzione all’appellante nella ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALEa posizione processuale di altro soggetto.
3.1. Appare logicamente prioritario l’esame del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, relativamente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.14 d.lgs. n.546/1992 ed alla cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società.
In tema di rapporti tra accertamento a carico di società di capitali a ristretta base societaria e conseguente accertamento di maggiori utili extracontabili in capo ai soci, l’ufficio richiama il condivisibile indirizzo di questa Corte, secondo cui <> (Cass. n. 441/2013).
In base a tali principi, il definitivo accertamento di un maggior reddito in capo alla società rende non più contestabile quest’ultimo da parte del socio che in seconda battuta subisca la rettifica del proprio reddito, fatta salva la prova che tale maggior reddito sia stato accantonato e/ o reinvestito nell’ente (da ultimo, Cass. n. 10898/2015; n. 9711/2015).
In applicazione di tali principi nel presente caso, deve revocarsi l’ordinanza del 28 gennaio 2022, dovendosi ritenere non necessaria la partecipazione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE al presente giudizio e, di conseguenza, immodificabile e definitivo l’accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa società sia in relazione alle imposte dirette, sia in relazione all’Iva.
Pertanto, previa revoca RAGIONE_SOCIALEa suddetta ordinanza interlocutoria, il terzo e quarto motivo del ricorso principale vanno accolti.
Passando , secondo l’ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni, al ricorso incidentale del contribuente, il primo ed il terzo motivo sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento del secondo, nonché dei restanti motivi di ricorso principale.
Invero, la motivazione del giudice di appello appare farraginosa e contraddittoria, al punto da risultare meramente apparente ed inadeguata a palesare l ‘iter logico giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata.
In particolare, non è dato capire se il giudice di appello ha ritenuto fosse applicabile la presunzione di ripartizione degli utili al contribuente, in quanto socio di fatto di una società a ristretta base, circostanza fermamente negata in alcuni passi motivazionali, oppure invece se abbia ritenuto corretta la determinazione del reddito tassabile sulla base degli accertamenti bancari, in considerazione del fatto che il contribuente non fosse socio RAGIONE_SOCIALEa società, bensì amministratore di fatto.
Né è dato comprendere se l’appello del contribuente sia stato del tutto rigettato (come affermato in dispositivo) o, invece, sia stato parzialmente accolto, con la riduzione RAGIONE_SOCIALE operazioni imponibili ai soli versamenti, come sembrerebbe dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa parte motiva, anche se non si rinviene alcuna spiegazione in ordine all’eventuale esclus ione dei prelevamenti.
I giudici di seconde cure hanno affermato a pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che <>.
Gli stessi giudici nella medesima sentenza sottolineano, con riguardo al sig. NOME COGNOME ed agli altri soggetti non rientranti nella
compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, <>. Ne deriva che, non essendo il sig. NOME COGNOME considerato ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento quale socio, neanche di fatto, appare ingiustificato il riferimento alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa presunzione circa l’attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società quali utili extra-bilancio.
Dunque, la decisione sul punto appare del tutto contraddittoria e non fornisce alcun elemento utile a palesare la ratio decidendi adottata.
In particolare, con riferimento all’eccezione del contribuente relativa alla violazione del divieto di doppia imposizione, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base RAGIONE_SOCIALEa presunta distribuzione RAGIONE_SOCIALEo stesso si verterebbe in un caso di doppia imposizione economica, come tale ammessa dal nostro ordinamento in quanto, sebbene riferibile al medesimo reddito, basata pur sempre su due diversi presupposti (da un lato la realizzazione del reddito in capo alla società, dall’altro la distribuzione del dividendo in capo al socio).
Diverso, invece, sarebbe il caso in cui si rinvenisse, come unico presupposto RAGIONE_SOCIALEa tassazione, la presenza sul conto corrente di COGNOME NOME di movimentazioni in entrata ed in uscita non giustificate. Ne deriva che una volta fatto proprio dai giudici di seconde cure l'”intendimento dei primi giudici” di “riferire alla operatività societaria tutte le operazioni non giustificate”, non sarebbe possibile considerare gli stessi importi quali redditi diversi non dichiarati dal contribuente.
Infine il contribuente rileva che l’avvenut a correzione materiale RAGIONE_SOCIALEa sentenza, limitandosi a sostituire il nome errato (NOMENOME RAGIONE_SOCIALE‘allora appellante con quello corretto (NOMENOMENOME nulla risolve in ordine all’evidente contrasto con il dispositivo adottato, di totale rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, a seguito di una motivazione di parziale accoglimento.
Pertanto, revocata l’ordinanza interlocutoria del 28 gennaio 2022,
in accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonché del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo e secondo motivo del ricorso principale ed il secondo di quello incidentale, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti il primo ed il secondo; accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023