Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33202 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF, IVA e IRAP 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15115/2024 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 558/2023, depositata in data 18/1/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
In data 18/12/2014, al Sig. NOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) fu notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2010 (unico 2011), con il quale si intimò al ricorrente il pagamento di complessivi € 57.453,67 (pag. 20 dell’avviso di accertamento) per IRPEF (€ 17.151,00), ADD. REG. (€ 626.00,) ADD COM. (€ 223,00) IRAP (€ 2.156,00), IVA (€ 7.645,00) e Contributi Previdenziali (€ 7.962,00) oltre a sanzioni (€ 25.726,50), interessi (€ 3.917,42) e spese (€ 8,75), a seguito di accertamenti bancari riferibile al ricorrente, piccolo artigiano, in contabilità semplificata e esercente l’attività di installazione di impianti elettrici e tecnici, con il quale l’Amministrazione finanziaria contesta operazioni asseritamente non giustifi cate per un totale di € 44.724,90 di cui € 38.224,90 per versamenti ed € 6.500,00 per prelevamenti, recuperandoli a tassazione ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73. Il ricorrente propose ricorso contro l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, che accolse parzialmente il ricorso.
Proposto appello contro la sentenza di primo grado, la CGT-2 della Sicilia confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per violazione di legge, ex art. 360 n. 4 c.p.c. -Illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 , degli artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7 d.P.R. 633/1972 , dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e artt. 7, commi 1 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, a causa della mancanza di idonea delega di funzioni e/o di firma ‘ , il contribuente espone che in sede d’appello , nel primo motivo di ricorso aveva sostenuto che, quale conferimento di deleghe di firma, l’Amministrazione aveva prodotto esclusivamente l’atto dispositivo n. 69/2014, il quale era da intendersi quale mero provvedimento di organizzazione interna dell’ufficio, ampio e generico, che non adempiva alle disposizioni dell’articolo 42 del D.P.R. 600/73.
Sul punto allegava la sentenza n. 547/17 della CTP di RAGIONE_SOCIALE sezione n. 7 depositata il 02/03/2017, relativamente all’anno di imposta 2011, emessa sul ricorso 2671/2015 presentato dal Sig. NOME. Precisa che l’accertamento bancario nei confronti del ricorrente aveva riguardato due annualità diverse, 2010 e 2011.
Con tale Sentenza, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Sezione 7, per lo stesso identico motivo aveva accolto il ricorso che lo stesso ricorrente aveva presentato per l’annualità 2011.
Nella sentenza 547/17 si affermava che l’atto 69/2014 ‘appare assolvere più ad una funzione regolatrice ed organizzativa nei confronti RAGIONE_SOCIALE differenti professionalità di cui si avvale l’Amministrazione, ma non assolve alla funzione di delega prevista dall a citata normativa’ .
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, sez. 10, avrebbe omesso, in violazione RAGIONE_SOCIALE norme su richiamate, di analizzare la natura di tale documento il quale ‘appare assolvere più ad una funzione regolatrice ed organizzativa ‘ e non certamente ad una delega di funzioni e/o di firma, determinando una asimmetria nei due differenti periodo contabili (2010 e 2011), relativamente alla legittimità dell’avviso di accertamento con riguardo alla corretta applicazi one dell’art. 42, commi 1 del DPR 600/73, degli artt. 32, c. 1, n. 7 del DPR 600/73 e n. 51, c. 2, n. 7 del DPR 633/72, dell’art. 42 del DPR 600/73 e dell’art. 56 del DPR 633/72 e degli artt. 7, commi 1 e 12, c.7 della l. 212/2000.
1.1.Il motivo è inammissibile.
In sostanza, il contribuente si duole che in un’altra sentenza, relativa ad altra annualità, l’atto prodotto dall’Ufficio non sia stato ritenuto idoneo quale delega di firma dell’avviso di accertamento .
Senonché, la copia della sentenza della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE prodotta in allegato al ricorso dal contribuente non è provvista dell’attestazione di passaggio in giudicato.
Inoltre, il contribuente non ha prodotto l’atto amministrativo posto a fondamento della delega di firma dell’avviso di accertamento per il 2011 e quello posto a fondamento della delega di firma dell’avviso di accertamento per il 2010, sicché il Collegio non può nemmeno appurare l’identità dei due atti, che è il presupposto del motivo in esame.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, comma 4, T.U. n. 917/86 ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, basato su indagini bancarie, devono essere
riconosciuti, in conformità di un principio da considerarsi immanente al sistema tributario, i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati.
2.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, in seguito alla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, afferma pacificamente che ‘ in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti ‘ (Cass., sez. 5, n. 18653/2023, Rv. 668247 – 01).
Il ricorso è accolto con riferimento al secondo motivo, ed è inammissibile con riferimento al primo motivo.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia –RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che, sulla base degli elementi forniti dal contribuente, procederà ad una deduzione forfettaria dei costi dalla base imponibile.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia –RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)