Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5971 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5971 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1274/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente ma con poteri disgiunti all’ avvocato NOME COGNOME ed el. dom. presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma (RM) in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA TOSCANA n. 742/2024 depositata il 04/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME NOME era attinta da avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2007, NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2008, NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2009 e NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2010, emessi ai sensi dell’art. 39, comma 2, DPR n. 600 del 1973, con recupero a tassazione di maggior reddito di lavoro autonomo (pari a € 450.079,92 nel 2007, € 440.297,94 nel 2008, € 574.919,93 nel 2009, € 252.938,93 nel 2010) e conseguenti liquidazione di maggiori imposte sia dirette che indirette ed aggravio di interessi e sanzioni.
1.1. Gli avvisi conseguivano ad una verifica RAGIONE_SOCIALE condotta dalla RAGIONE_SOCIALE di Prato a carico della contribuente.
1.1.1. ‘I verificatori’ – giusta la sentenza in epigrafe – ‘avevano esaminato la documentazione extracontabile reperita presso il luogo di esercizio dell’attività professionale e attivato i controlli incrociati, con invio di questionari alle principali compagnie di RAGIONE_SOCIALE patrocinate dalla contribuente’, appurando ‘l’esistenza di attività non dichiarate, costituite da onorari incassati e non fatturati’.
1.1.2. Ulteriormente, i verificatori erano stati autorizzati ad accedere ai rapporti bancari intrattenuti dalla contribuente e dalla madre COGNOME NOME , ritenuta collaboratrice della prima, pienamente a conoscenza della sua attività e della sua contabilità. Segnatamente secondo quanto risulta dalla detta sentenza – ‘la disamina, sotto il profilo fiscale, degli atti economici posti in essere dalla verificata, veniva condotta presso lo studio della stessa, a Prato, INDIRIZZO, con la saltuaria assistenza della parte e della COGNOME, ‘nella sua qualità assistente di studio, giusta delega rilasciata nel p.v. di verifica del 26/04/2010”. Le movimentazioni dei c.c. non giustificate erano state imputate all’attività professionale, in aggiunta alle attività non dichiarate emerse dalle risposte ai questionari.
1.2. In sostanziale condivisione del PVC, pur svolgendo – specifica sempre la sentenza – ‘un’autonoma istruttoria durante la quale aveva ritenute giustificate ulteriori movimentazioni rispetto a quelle oggetto di verifica’, la DP di Prato dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendo inattendibile la contabilità, emetteva gli avvisi di cui innanzi.
2 -La contribuente li impugnava, svolgendo ‘eccezioni formali, senza entrare nel merito del recupero fiscale dell’Amministrazione Finanziaria’.
La CTP di Prato, con sentenza n. 53/07/13, respingeva il ricorso.
La contribuente proponeva appello, accolto dalla CTR della Toscana, con sentenza n. 743/09/14, ‘nella parte relativa alle indagini finanziarie, ritenute una duplicazione ‘, altresì escludendo la debenza dell’IRAP.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione in via principale, la contribuente in via incidentale.
RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 36521 del 2022, rigettato l’incidentale, in accoglimento del primo e del secondo motivo del principale, cassava la sentenza d’appello con rinvio, osservando, in particolare, che
«il giudice del merito, avrebbe dovuto: i) prendere atto che gli accertamenti bancari possono essere effettuati anche nei confronti di persone fisiche e, segnatamente, dei lavoratori autonomi, tra i quali rientra la controricorrente; ii) verificare se, sulla base degli elementi indiziari forniti dall’A.F ., i conti correnti intestati alla madre della contribuente siano in qualche modo riconducibili a NOME COGNOME; iii) all’esito positivo di tale verifica, accertare se i singoli versamenti sui menzionati conti siano effettivamente imputabili all’attività professionale dell’AVV_NOTAIO, tenendo conto che la menzionata circostanza si presume fino a specifica prova contraria, gravante sulla contribuente; iv) escludere, infine, quelle rimesse che coincidano con le risultanze dell’attività accertativa già effettuata, laddove detta circostanza risulti dalla contabilità ovvero sia specificamente comprovata dalla contribuente; la RAGIONE_SOCIALE, invece, è del tutto venuta meno al suo compito».
Riassunto dalla contribuente il giudizio, la CGT2 della Toscana, giudicando in sede di rinvio, con la sentenza in epigrafe, ‘rigetta l’appello in sede di rinvio, nei termini di cui in parte motiva’, così essenzialmente motivando:
-La contestazione della riferibilità in capo alla COGNOME RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie dei conti orrenti della COGNOME -adeguatamente avvalorata dall’Ufficio -è generica, come la deduzione della duplicazione dei ricavi operata in sede di verifica ed in sede di accertamento;
-«’Ufficio ha contrastato la dedotta illegittima estensione RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie alla madre dell’AVV_NOTAIO, richiamando l’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e le seguenti circostanze fattuali: -nel corso dell’attività ispettiva, la madre è risultata di fatto assistente della figlia AVV_NOTAIO NOME, con piena conoscenza dell’attività di patrocinio nei confronti dei clienti della stessa e della contabilità della professionista; -la disamina fiscale degli atti economici posti in essere dalla verificata è stata condotta presso lo studio della stessa, a INDIRIZZO, INDIRIZZO, con la saltuaria assistenza della parte e della madre ‘nella sua qualità assistente di studio, giusta delega rilasciata nel p.v. di verifica del 26/04/2010’; -al di là del rapporto di parentela tra l’avvocato la madre, e del ruolo attivo di quest’ultima all’interno RAGIONE_SOCIALE studio legale, per stessa ammissione dell’AVV_NOTAIO, nelle memorie presentate in data 29/03/2012, i conti correnti intestati alla madre venivano sistematicamente utilizzati dalla professionista per far transitare assegni afferenti all’esercizio dell’attività professionale; -la contribuente ha riconosciuto il sistematico utilizzo dei conti correnti intestati alla madre, per far transitare assegni afferenti all’esercizio dell’attività professionale di avvocato; -la COGNOME è pensionata (con reddito di pensione di circa euro 20.000,00) e percettrice di canoni per locazioni già scomputati dalla Guardia di Finanza dalle movimentazioni bancarie; -la società alla stessa facente capo ‘RAGIONE_SOCIALE NOME‘ è cessata nel 2008 e nel 2007 e 2008 ha dichiarato ricavi rispettivamente pari a euro 14.423,00 e euro 9.640,00: -il c/c n. 1868000 intestato alla Sig.ra COGNOME è di fatto movimentato dalla figlia, che ha dichiarato l’uso del conto predetto per il versamento ed il contestuale prelievo di somme da destinarsi al danneggiato; –
parimenti il c/c n. 84159 acceso presso Cassa di Risparmio di Prato e il c/c 12786 acceso presso Banca Intesa ed entrambi intestati alla COGNOME; anche detti conti sono stati di fatto utilizzati dall’AVV_NOTAIO, come dichiarato dalla stessa, al fine di accreditare gli assegni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i cui importi, sempre secondo le dichiarazioni di parte, venivano contestualmente prelevati per la restituzione al sinistrato; onde, tali conti afferiscono all’attività lavorativa della professionista. In sintesi, atteso che gran parte RAGIONE_SOCIALE movimentazioni dei conti correnti della COGNOME non derivano dalle operazioni alla stessa strettamente riferibili (e in quanto tali già scomputate dai verificatori), legittima è l’imputazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni dei conti all’AVV_NOTAIO»;
-«’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, a seguito di indagini finanziarie, scatta anche nei confronti dei conti intestati ai parenti, se riferibili al contribuente stesso. In tali condizioni, spettava alle parte privata giustificare le movimentazioni dei parenti e non all’Ufficio provare che tali movimenti rilevano operazioni in evasione d’imposta»;
-«La sostanziale imputabilità all’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE posizioni creditorie e debitorie, rilevate dalla documentazione bancaria acquisita sui conti correnti della COGNOME, è provata, in conformità a quanto prescritto dalla giurisprudenza di legittimità , dagli elementi di fatto sopra evidenziati, rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’articolo 2729 del codice civile»;
-«Parimenti generica la dedotta duplicazione dei ricavi operata in sede di verifica ed in sede di accertamento»;
-«n sede di verifica, la Guardia di Finanza aveva quantificato gli onorari incassati e non fatturati risultanti dai controlli incrociati svolti presso le compagnie assicurative, scorporando dalle risultanze dei suddetti gli importi oggetto di recupero a tassazione, in virtù RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie (in tal senso pag. 18 del PVC): pertanto nessuna duplicazione è stata operata dall’Ufficio nell’emissione degli avvisi di accertamento, né dalla Guardia di Finanza. A fronte dell’accertamento degli elementi positivi di reddito non dichiarati, l’Ufficio ha ritenuto prudenziale, in ossequio al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., riconoscere altresì il presumibile sostenimento da parte della contribuente di maggiori costi rispetto a quelli dichiarati. Ciò significa che per le
ulteriori movimentazioni finanziarie, trattandosi di ricavi extracontabili, da un lato, difettavano evidenze contabili asseverative della coincidenza (tra compensi ricostruiti con il sistema dei questioni e incassi collegati alle rimesse bancarie) addotta dalla parte contribuente; per altro ordine di considerazioni, poi, parte contribuente non ha inteso farsi carico della prova a suo carico con RAGIONE_SOCIALE specifici elementi avvalorativi della addotta coincidenza e ciò impone di confermare la fondatezza dell’accertamento».
Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi. Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente depositava istanza di decisione, insistita con ampia memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, alla stregua della sintesi anteposta al ricorso, si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. La CGT II° Toscana non si è uniformata a quanto statuito dalla Corte di Cassazione in merito alle verifiche da effettuarsi sui conti correnti intestati alla madre della ricorrente, soggetto sottoposto ad accertamento’.
1.1. Le censure, alla stregua RAGIONE_SOCIALE sviluppo argomentativo del motivo, sono così sintetizzabili: ‘a pronuncia di rinvio dimostra di non aver affatto valutato e considerato le osservazioni difensive e la copiosa documentazione giustificativa offerta dalla ricorrente nei giudizi di merito (CTP Prato, RGR 69/2013, doc. 5: osservazioni a PVC con documentazione giustificativa e doc. 11: dichiarazioni di terzo). Nella pronuncia qui impugnata non vi è alcuna menzione dei prospetti giustificativi della contribuente, della documentazione analitica prodotta a sostegno RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie contestate e alle dichiarazioni di terzo riversate nel giudizio di primo grado (CTP Prato, RGR 69/2013, docc. 5 -11)’.
1.2. Il motivo, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, che il Collegio condivide, è inammissibile e comunque infondato.
È inammissibile, perché, ben lungi dall’evidenziare alcuna violazione di legge, pur denunciata in rubrica, ma non minimamente argomentata, come tale, nel pedissequo sviluppo illustrativo, sollecita, in realtà, a questa RAGIONE_SOCIALE una pura e semplice rivalutazione, in senso più favorevole, della regiudicanda nel merito, nonostante la compiuta e motivata disamina del giudice di rinvio (dalla contribuente negletta ancora in memoria). Inoltre, la censura di omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE ‘osservazioni difensive’ e della ‘copiosa documentazione giustificativa’ è del tutto priva di precisione ed autosufficienza: non minimamente evocate, o quantomeno riassunte, le une e l’altra, neppure, ‘a fortiori’, si accenna a consistenza, rilevanza e concludenza (e dunque decisività) di quest’ultima.
Il motivo è ad ogni modo altresì infondato, perché la sentenza impugnata, come anticipato, rende puntigliosamente conto degli indici fattuali in forza dei quali l’indagine bancaria è stata legittimamente estesa anche ai conti correnti della madre della contribuente: madre finanche dichiaratamente collaboratrice della contribuente nelle attività professionali (‘assistente di studio’ oltretutto munita, in tale espressa qualità, di ‘delega’, presente in studio durante le operazioni di analisi della documentazione fiscale) e titolare di conti correnti pacificamente movimentati dalla contribuente per ragioni parimenti professionali (scrive, tra l’altro, il giudice di rinvio, senza contestazioni in ricorso ed in memoria: ‘ -al di là del rapporto di parentela tra l’avvocato la madre, e del ruolo attivo di quest’ultima all’interno RAGIONE_SOCIALE studio legale, per stessa ammissione dell’AVV_NOTAIO, nelle memorie presentate in data 29/03/2012, i conti correnti intestati alla madre venivano sistematicamente utilizzati dalla professionista per far transitare assegni afferenti all’esercizio dell’attività professionale; -la contribuente ha riconosciuto il sistematico utilizzo dei
conti correnti intestati alla madre, per far transitare assegni afferenti all’esercizio dell’attività professionale di avvocato ‘).
Donde le conclusioni della CGT2 circa la legittimità dell’estensione RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie ai conti correnti della madre della contribuente sono perfettamente coerenti sia con l’ordinanza rescindente che, più in RAGIONE_SOCIALE, con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
RAGIONE_SOCIALE, infatti, ha ripetutamente avuto modo di affermare che la riferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge o al familiare può essere ricavata da indici sintomatici, quali, ad esempio: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (cfr., da ult., Cass., n. 23938 del 12/06/2025, in motiv.); elementi ulteriori rispetto al vincolo familiare, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, rilevanti in quanto idonei a dimostrare, in via logico -presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario del conto è incompatibile con -o comunque non può giustificare -le movimentazioni riscontrate sul conto stesso, il quale, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva dell’accertato (Cass. nn. 34747 del 12/12/2023, Rv. 669843 -01; 20816 del 21/07/2024, Rv. 672031 -01, in motiv.; conf., già in precedenza, Cass. n. 7758 del 20/03/2019, Rv. 653517 -01).
A fronte dei numerosi, di per sé rappresentativi e complessivamente conducenti elementi fattuali idonei ad assurgere, nel ferreo impianto motivazionale della sentenza impugnata, ad indici sistematici, non già solo della disponibilità dei conti correnti della madre in capo alla contribuente (in forza, oltretutto, sia del legame di parentela che dell’attività della madre quale assistente nello studio della contribuente), ma altresì dell’impiego continuativo degli stessi direttamente da parte della
contribuente per finalità proprie della professione svolta, il motivo, relegato ad una formulazione del tutto generica ed autoreferenziale, non allega e men che meno dimostra la non riferibilità di detti conti, per vero neppure individuati, alla contribuente ed alla sua attività professionale.
Con il secondo motivo, alla stregua della sintesi anteposta al ricorso, si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del DPR 600/73 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Il Giudice del rinvio non ha considerato le giustificazioni offerte dalla contribuente in merito alle operazioni bancarie contestate’.
2.1. Le censure, alla stregua RAGIONE_SOCIALE sviluppo argomentativo del motivo, sono così sintetizzabili: ‘Avendo totalmente ignorato le giustificazioni prodotte dalla contribuente sin dal giudizio di primo grado, capaci di smentire in radice le ricostruzioni dell’Ufficio, la pronuncia impugnata si pone anche in aperta violazione RAGIONE_SOCIALE regole sull’accertamento bancario di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 del DPR 600/73′. ‘Ignorando le difese della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria Toscana ha dato per scontato non solo che tutte le operazioni bancarie contestate negli avvisi di accertamento impugnati, sia che fossero state rintracciate sui conti correnti dell’AVV_NOTAIO, sia che provenissero dai conti correnti della madre (Signora COGNOME) fossero riconducibili alla ricorrente, ma anche che tutte le predette operazioni rappresentassero maggiori introiti derivanti dall’attività professionale dell’AVV_NOTAIO, sottratti a tassazione’. In sede amministrativa e contenziosa la contribuente ha ‘prodotto giustificazioni anche analitiche, rispetto alle movimentazioni recuperate a tassazione’.
2.2. Il motivo segue le sorti del precedente, alla disamina del quale, pertanto, si rinvia.
Pare solo il caso di aggiungere che esso cade di per sé in ulteriore difetto di precisione ed autosufficienza, a misura che neppure menziona (né ‘a fortiori’ riproduce) le pur pretese ‘giustificazioni anche analitiche’.
Esso, ad ogni modo, è infondato.
Invero questa S.C. insegna che, ‘in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze’ (cfr., ad es., Cass., n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 -01). In ragione di quanto precede, la presunzione ‘consente all’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente’ (Cass., n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098 -01). Ciò significa che, ‘qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili’ (in termini, da ultimo, Cass., n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 -01). Ne consegue che ‘l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla
prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti’ (così, da ultimo, Cass., n. 25812 del 23/09/2021, Rv. 662241 -01).
A fronte della descritta presunzione legale in favore dell’A.F., la contribuente non offre contezza di aver assolto l’onere incombentele di analitica controprova.
Con il terzo motivo, alla stregua della sintesi anteposta al ricorso, si denuncia: ‘Violazione e falsa degli artt. 52, DPR 633/72, 32, 37 e 42 del DPR 600/73 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Il Giudice del rinvio ha violato le disposizioni in materia di accertamento e il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., ignorando l’evidente duplicazione degli imponibili recuperati a tassazione dall’Amministrazione finanziaria’.
3.1. Le censure, alla stregua RAGIONE_SOCIALE sviluppo argomentativo del motivo, sono così sintetizzabili: ‘Nonostante le evidenze fattuali, verificabili tramite la semplice presa visione degli atti di accertamento, la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado ha avallato la duplicazione dei ricavi operata in sede di accertamento, in spregio, prima ancora che alle norme in materia di accertamento, al principio di capacità contributiva sancito all’art. 53 Cost.’. ‘La Guardia di Finanza ha acquisito le risposte ai questionari fornite dalle compagnie di assicurazione, nelle quali venivano evidenziati gli importi complessivamente corrisposti a titolo di risarcimento per i sinistri patrocinati dall’AVV_NOTAIO. Dopo aver constatato, grazie
all’intervento della legale, la presenza di numerosi errori commessi dalle compagnie trasmittenti, i militari hanno effettuato il riscontro tra gli importi erogati dalle compagnie e quelli versati sui conti correnti, procedendo al recupero ogni volta in cui gli importi versati sui conti non apparissero fatturati, anche perché inferiori alle cifre formalmente erogate. L’esame della posizione bancaria complessiva della Parte ha evidenziato, a parere dei verificatori, ulteriori e superiori movimenti in entrata ed in uscita che sono stati recuperati in maniera induttiva senza riconduzione ad alcuna pratica dell’AVV_NOTAIO, ma semplicemente per macro -importo. L’AVV_NOTAIO, sul punto, ha fornito le giustificazioni del caso’. ‘Non solo non è stata riconosciuta la prassi comune, tra gli avvocati che si occupano di infortunistica stradale, di versare l’assegno sul proprio conto per poi prelevarlo per conto del cliente, creando così una duplicazione del recupero sotto l’aspetto dei compensi, ma sono stati ‘cumulati’ gli esiti di due diverse ricostruzioni, una induttiva e una analitica, senza ricondurre i movimenti finanziari a ricavi analiticamente determinati’.
3.2. Il motivo, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile, in quanto totalmente privi di precisione ed autosufficienza sono i riferimenti fattuali, procedimentali e finanche processuali addotti, oltretutto di per sé in termini solo labiali, a fondamento della censura. Assolutamente generica, poi, è l’evocazione di una pretesa ‘prassi comune, tra gli avvocati che si occupano di infortunistica stradale, di versare l’assegno sul proprio conto per poi prelevarlo per conto del cliente’. Peraltro, di là da alcuna prassi in tal senso, incombeva alla contribuente, in ragione dell’onere di analitica controprova di cui s’è detto a proposito del motivo precedente, allegare e dimostrare, pratica per pratica, ciascun versamento di assegno e ciascun prelievo di somme in tesi corrisposte al cliente patrocinato.
È manifestamente infondato, in quanto tiene letteralmente in non cale la confutazione in fatto della tesi della contribuente operata dal giudice di rinvio, che, ricevuto dall’ordinanza rescindente il compito di ‘escludere quelle rimesse che coincidano con le risultanze dell’attività accertativa già effettuata, laddove detta circostanza risulti dalla contabilità ovvero sia specificamente comprovata dalla contribuente’, in puntuale adempimento di detto compito, scrive che ‘la Guardia di Finanza aveva quantificato gli onorari incassati e non fatturati risultanti dai controlli incrociati svolti presso le compagnie assicurative, scorporando dalle risultanze dei suddetti gli importi oggetto di recupero a tassazione, in virtù RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie (in tal senso pag. 18 del PVC)’. Lo scorporo ‘a monte’, dunque, di per sé esclude alcuna duplicazione.
Ora, a fronte di tale preciso ed incontestato accertamento compiuto dal giudice di rinvio, il motivo (che non riproduce la ‘pag. 18 del PVC’ onde negare il contenuto dal medesimo trattone) omette di offrire – alla stregua della contabilità (tuttavia ritenuta, rammentasi, integralmente inattendibile, tanto da legittimare un accertamento induttivo puro) e comunque di idonea documentazione versata agli atti dei giudizi di merito – una griglia di attendibili riconciliazioni (di per sé necessariamente dotate di un certo qual grado di analiticità in rapporto a soggetti, flussi, importi e tempi) tra entità emerse dalle indagini bancarie ed entità emerse a seguito dei questionari, in guisa da corroborare l’assunto (in contrasto con il PVC) della confluenza RAGIONE_SOCIALE prime (da specificamente individuarsi anche in ragione dell’analiticità della controprova ex art. 32 DPR n. 600 del 1973) in queste ultime.
Con il quarto motivo, alla stregua della sintesi anteposta al ricorso, si denuncia: ‘Violazione dell’art. 3, comma 3 del d.lgs. 472/97, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. La CGT II° Toscana, in violazione del principio del favor rei, ha omesso di rideterminare le sanzioni
amministrative irrogate alla contribuente nella più favorevole misura prevista dalla legge’.
4.1. Le censure, alla stregua RAGIONE_SOCIALE sviluppo argomentativo del motivo, sono così sintetizzabili: ‘La pronuncia della CGT II° Toscana merita di essere cassata, infine, per non aver riconosciuto le più favorevoli misure sanzionatorie introdotte dal d.lgs. 158 del 24 settembre 2015’. ‘Ad ogni modo, si chiede sin da ora che la Suprema Corte di Cassazione adita, in applicazione del principio del favor rei, Voglia disporre l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative tributarie secondo i limiti edittali attualmente vigenti, ‘i.e.’ dal 90% al 180% RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte accertate per tutte le violazioni contestate alla ricorrente’.
4.2. Il motivo, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, è inammissibile.
La censura non è (più) sorretta da alcun concreto interesse, tenuto conto dell’intervenuto (in data 9 gennaio 2025) sgravio, in punto di sanzioni, effettuato dall’Ufficio in applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole ex D.Lgs. n. 158 del 2015 (cfr. p. 19 controric. e docc. ivi richiamati).
Ciò tanto più in quanto in memoria si premette – senza tuttavia formalizzazione di alcuna rinuncia al motivo – ‘la non contestazione circa l’accoglimento, in autotutela, del motivo relativo all’applicazione del ‘favor rei’ circa il trattamento sanzionatorio’ (pp. 1 e 2).
Prima di concludere, e per mera completezza, sorge necessità di soffermarsi sulla parte finale della memoria (p. 4).
5.1. Vi si legge:
«Quanto sin qui affermato appare ancor più grave se si ha a mente l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11910 del 6 maggio 2025, con la quale il Supremo Collegio ha fatto applicazione nel nostro ordinamento dei principi espressi dalla
Corte EDU con la sentenza RAGIONE_SOCIALE (Corte EDU, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, 6 febbraio 2025, n. 36617/18 e RAGIONE_SOCIALE 12).
Detta ultima pronuncia appare rilevante, nel caso di specie, sotto un duplice profilo:
in primo luogo, e più direttamente, anche nel caso di specie si è davanti ad un accesso illegittimo, non motivato e non autorizzato nell’abitazione della contribuente, come emerge pacificamente dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale e
in secondo luogo, la pronuncia qui invocata (unitamente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 137/2025) impone di ritenere contrario al principio della ‘full jurisdiction’ vietare al giudice di esaminare specifici elementi di fatto e/o probatori potenzialmente decisivi per la soluzione della controversia: così facendo, si rischia infatti di giungere all’accertamento di una obbligazione tributaria diversa da quella effettivamente esistente con la conseguente irrogazione di sanzioni parametrate ad una imposta fittizia.
Nel caso di specie, l’aver radicalmente ignorato elementi probatori specifici e specificamente richiamati in pieno contrasto con i principi espressi nell’ordinanza di rinvio si pone in contrasto anche con gli insegnamenti della Corte EDU qui richiamati».
5.2. Trattasi di censure inammissibili, prima ancora che infondate.
Nel caso di specie, non viene di per sé in conto la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) del 6 febbraio 2025 nel caso RAGIONE_SOCIALE, che ha ritenuto la normativa italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche disallineata alla tutela del domicilio ex art. 8 Conv. EDU, laddove le Autorità fiscali godono di un’illimitata discrezionalità nel disporre tali iniziative, senza essere tenute a predeterminare gli elementi acquisibili e senza soggiacere ad un effettivo controllo giurisdizionale.
Infatti, stante quanto risulta dalla superiore esposizione, non si controverte di alcuna RAGIONE_SOCIALE questioni su cui è intervenuta la suddetta sentenza.
Ad ogni modo, l’affermazione (di per sé generica) che ‘anche nel caso di specie si davanti ad un accesso illegittimo’ è fuori contesto, siccome non (più) appartenente al giudizio di rinvio, che, come noto, costituisce un giudizio chiuso, meramente consequenziale al ‘decisum’ della Corte di cassazione. Ora, la dedotta illegittimità dell’accesso risulta essere già stata esclusa dall’ordinanza rescindente (tant’è che -nuovamente riproposta, con il settimo motivo del ricorso in riassunzione, l”illegittimità degli avvisi impugnati per accesso non autorizzato nel domicilio della ricorrente’, la CGT2, nella sentenza impugnata, ne dichiara espressamente l’inammissibilità, unitamente al secondo ed al terzo, in quanto motivi tutti ‘fatti oggetto di ricorso per cassazione e parimenti rigettati sul punto dalla S.C.’).
Sotto altro profilo, l’ulteriore affermazione secondo cui è contrario ‘al principio della ‘full jurisdiction’ vietare al giudice di esaminare specifici elementi di fatto e/o probatori potenzialmente decisivi’ non coglie nel segno.
Nessun divieto di tal fatta s’è configurato nel presente giudizio; né alla contribuente è stato impedito di proporre ‘specifici elementi di fatto e/o probatori potenzialmente decisivi’; né, ancora, l’esito del presente grado di giudizio realizza detto divieto o determina detto impedimento (atteso che il giudizio di legittimità costituisce un momento di mero controllo della conformità a legge RAGIONE_SOCIALE decisioni ricorse). La contribuente ha avuto, già nella fase amministrativa ed a ‘fortiori’ in quella giurisdizionale, sino all’attualità, concreta, effettiva ed ampia possibilità di contestare gli addebiti mossile: possibilità di cui s’è avvalsa, proponendo difese e producendo documenti. Questi ultimi, in particolare, sono stati esaminati e
valutati dal giudice di rinvio, il quale, con puntigliosa ed approfondita motivazione, ha ritenuto non essere la contribuente riuscita, per il tramite di essi, né a vincere la presunzione dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973 né a dimostrare la pur dedotta duplicazione d’imposta (a fronte d’uno scomputo già operato dall’A.F. in sede amministrativa proprio al fine di evitarla). Talché (anche a mente del par. 96 della sentenza RAGIONE_SOCIALE sulle ‘garanties procédurales’) la contribuente ha indiscutibilmente beneficiato di una piena giurisdizione, sia di merito che anche di legittimità, esercitando senza limitazioni – peraltro non dedotte innanzi a questa RAGIONE_SOCIALE quali illegittimità affliggenti la sentenza impugnata – il diritto di difesa.
5.3. Infine, per mera completezza, pare opportuno aggiungere che non viene in rilievo neppure la sentenza della Corte EDU deliberata l’11 dicembre 2025 e depositata l’8 gennaio 2026 nei casi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, in tema di ritenuta incompatibilità della disciplina italiana sugli accessi ai conti correnti bancari rispetto alla tutela della vita privata ai sensi dell’art 8 Conv. EDU.
Invero, nel caso di specie, la contribuente non consta aver fatto questione in ordine all’eccessiva discrezionalità dell’A.F. nell’accesso ai c.c. investigati; accesso che, d’altronde, a mente RAGIONE_SOCIALE peculiarità del caso di specie, ben lungi dall’essere concretamente privo di giustificazioni, è avvenuto solo in un secondo momento, viepiù nel contraddittorio della contribuente, dopo cioè che i verificatori già avevano appurato ‘l’esistenza di attività non dichiarate’, avendo preventivamente acquisito chiara evidenza di materia imponibile sottratta a tassazione dalla disamina documentazione extracontabile e dalle risposte ai ‘questionari alle principali compagnie RAGIONE_SOCIALE patrocinate dalla contribuente’.
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ.
Pertanto, la contribuente deve essere condannata in solido a rifondere le spese, in ragione di complessivi euro 15.000 (di cui euro 10.000 a titolo di spese propriamente dette ed euro 5.000 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.
La medesima deve altresì essere condannata a pagare la somma di euro 1.500 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 15.000, oltre spese prenotate a debito.
Condanna COGNOME NOME a pagare la somma di euro 1.500 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a COGNOME NOME , per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME