Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34378 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34378 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13684/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del RAGIONE_SOCIALE n. 5415/2021, depositata il 26/11/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di un p.v.c. redatto all’esito di un controllo fiscale relativo all’anno d’imposta 2015, emergeva che la società RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto un rapporto con un’altra società, avente a oggetto la realizzazione di nove unità immobiliari da destinare alla vendita. In seguito, veniva specificato che la società contribuente non aveva dato seguito ai vari contratti preliminari, non avendo gli acquirenti condiviso la rivisitazione del prezzo di vendita concordato a seguito di ulteriori interventi migliorativi effettuati sugli immobili. Ciononostante, gli immobili venivano comunque concessi in godimento ai promissari acquirenti. Si riscontrava, pertanto, un comportamento palesemente antieconomico della società contribuente e si procedevano a quantificare -con metodo analiticoinduttivo -maggiori ricavi per euro 307.474,00.
Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma, eccependone l’illegittimità poiché basato su una presunzione di ricavi arbitraria ed ingiustificata; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 827/2020, respingeva il ricorso della società contribuente, evidenziando come le circostanze assunte a base dell’accertamento risultassero analiticamente indicate nell’atto impugnato e non smentite dalla società stessa , la quale aveva invece contrapposto altre ragioni non provate.
Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 26/2021, depositata in data 26 novembre 2021, accoglieva l’appello della società contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. del RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 e 2727 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. », l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione non rispettosa del principio di distribuzione dell’onere della prova tra le parti processuali . L’accertamento analitico -induttivo consente all’Amministrazione in fo rza di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, di desumere maggiori ricavi con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente. A fronte degli elementi presuntivi emersi (corrispettivo dell’appalto, mancanza di documentazione sulla disputa fra promittente venditrice e promissari acquirenti sulla rivisitazione dei prezzi e concessione degli immobili in godimento gratuito) la sentenza continua a far gravare la prova sull’Amministrazione , invece che a carico della società accertata. Confronta l’antieconomicità dell’operazione, desumibile dall’ammontare RAGIONE_SOCIALE caparre rispetto al corrispettivo complessivo, con una non meglio spiegata attendibilità della giustificazione su ll’intestazione RAGIONE_SOCIALE utenze per il servizio di erogazione dell’energia elettrica . Non spiega perché il legame di parentela possa giustificare una condotta commerciale anomala.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per apparenza, illogicità e incomprensibilità della motivazione. Violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella
sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha reso una decisione affetta da apparenza logico-motivazionale. Le affermazioni contenute nella decisione non sono idonee a descrivere e far comprendere i tratti elementari della vicenda e le questioni giuridiche sottoposte all’esame del giudice. La parte più strettamente motiva si risolve nella formulazione di giudizi che non chiariscono la ragione della decisione. La società, da un lato, lamenta contrasti circa il quantum di lavori aggiuntivi, tali da differire i rogiti e i pagamenti dei saldi e, dall’altro, riconosce di aver consentito l’allaccio RAGIONE_SOCIALE utenze. Il legame familiare è utilizzato come una sorta di ‘ grimaldello ‘ per forzare le regole civilistiche sulla validità dei contratti e la disciplina RAGIONE_SOCIALE prove del processo tributario.
Il secondo motivo sulla nullità della sentenza, da esaminarsi preliminarmente sotto il profilo logico-giuridico, non è fondato.
3.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053 e 8054 del 2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in
procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 16159 del 2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., n. 22232 del 2016).
3.2 La motivazione della sentenza, anche se concisa, non è apparente. Il giudice contesta il valore presuntivo attribuito all’intestazione RAGIONE_SOCIALE utenze dell’energia elettrica ai promissari acquirenti ai fini della dimostrazione della disponibilità degli alloggi. Come argomento principale, fornisce poi una giustificazione sulle ragioni per cui, anche ritenendo che le unità immobiliari fossero già in godimento dei promissari acquirenti, non era stato richiesto loro il pagamento di un canone prima della conclusione dei contratti di compravendita.
Il primo motivo del ricorso sul rovesciamento dell’onere della prova rispetto a un accertamento analitico-induttivo merita accoglimento.
4.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile perché contrastante con criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, è consentito all’ufficio desumere, sulla base di presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti -maggiori ricavi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. Cass. 33508/2018, Cass. 16749/2020, Cass.
22185/2020, Cass. 39814/2021, Cass. 24758/2022, Cass. 24773/2025 e Cass. 30037/2025 ). La pretesa dell’Amministrazione è fondata su un quadro presuntivo dotato dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Assumono rilevanza:
la palese sproporzione richiamata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate tra gli ingenti costi di costruzione sostenuti sino al 31 dicembre 2005 (euro 3.878.862,39) e le sole caparre incassate dalla società promittente venditrice (euro 1.305.000,00);
-il godimento gratuito degli immobili per l’intero 2015 da parte dei promissari acquirenti, desunto dall’intestazione a questi ultimi RAGIONE_SOCIALE utenze per energia elettrica;
la mancata formalizzazione del rapporto di godimento tramite contratti registrati, come dei contratti di comodato, specie se, come asserito dalla società, sussisteva un contrasto tra le parti sulla modifica del prezzo riportato nei preliminari;
la mancata documentazione d’iniziative della società, anche dopo la scadenza del termine per la conclusione dei contratti definitivi, per tutelare i propri crediti nei confronti dei promissari acquirenti già immessi nella disponibilità degli immobili;
-l’assenza di documentazione sul presunto contrasto tra promittente venditrice e promissari acquirenti per una diversa quantificazione dei prezzi per il trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà.
4.2 Una volta che l’ufficio ha assolto all’onere di prova su di esso gravante, spetta al contribuente l’onere di dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità RAGIONE_SOCIALE stesse, senza che sia peraltro sufficiente invocare l’apparente regolarità RAGIONE_SOCIALE annotazioni contabili. A fronte del complesso indiziario, che legittima la presunzione di un comportamento antieconomico volto a celare materia imponibile, l’onere di fornire la prova contraria ricadeva sulla contribuente, la quale era tenuta a dare conto dell’ anomala scelta imprenditoriale compiuta. La RAGIONE_SOCIALE ha disatteso il principio perché, anziché valutare
se la società avesse fornito una rigorosa e circostanziata prova contraria, ha erroneamente invertito nuovamente l’onere probatorio, affermando che l’RAGIONE_SOCIALE “ipotizza, ma non dimostra”. In tal modo, ha violato la regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. nello specifico contesto dell’accertamento presuntivo. Inoltre, le giustificazioni accolte dalla C.t.r. non appaiono idonee a superare la presunzione dell’Ufficio. La mera “attendibilità” della spiegazione sulla voltura RAGIONE_SOCIALE utenze e, soprattutto, il legame di parentela non costituiscono, di per sé, prova sufficiente a giustificare una condotta commerciale così anomala e gravosa per la società. Come correttamente dedotto dalla ricorrente, il legame familiare, secondo l’ id quod plerumque accidit , potrebbe anzi essere la spiegazione stessa di un’operazione volta a concedere un vantaggio indebito e fiscalmente non dichiarato ai parenti dei soci, piuttosto che una valida giustificazione economica. Il giudice di merito avrebbe dovuto valutare criticamente tutti gli indizi forniti dall’Ufficio e verificare se le prove offerte dalla contribuente fossero concretamente idonee a smontare, punto per punto, la presunzione di antieconomicità, e non limitarsi a ritenerle genericamente plausibili.
5. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale dovrà procedere a un nuovo esame della controversia, attenendosi al seguente principio di diritto: «In materia di accertamento analitico-induttivo fondato su un comportamento antieconomico del contribuente, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia fornito un quadro presuntivo basato su elementi gravi, precisi e concordanti, l’onere di provare la ragionevolezza economica dell’operazione o l’esistenza di circostanze eccezionali e valide che la giustifichino grava sul contribuente. Il giudice di merito non può ritenere assolta tale prova contraria sulla base di giustificazioni generiche, quali il legame di parentela con la controparte, senza una rigorosa e circostanziata
valutazione della loro capacità di superare specificamente gli indizi di anomalia posti a fondamento della pretesa erariale» . Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, rigettato il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, a cui demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/11/2025.
La Presidente NOME COGNOME