Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34364 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34364 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7304/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME di SAN LIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DELLA SICLIA -SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 3924/2015 depositata il 09/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE svolge attività di impresa edile in agro modicano, risultando non congrua con lo studio di settore sull’anno di imposta 2004, donde era invitata al contraddittorio preventivo presso la sede locale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In tale sede la contribuente forniva le schede di rimanenze di cantiere alla data del 31 dicembre 2004, evidenziando altresì di svolgere la propria attività prevalentemente nel settore dell’edilizia pubblica convenzionata, quindi un settore extra concorrenziale, sostenuto da contributi pubblici e con tariffaria calmierato, in coerenza con lo scopo istituzionale di fornire una casa tendenzialmente di proprietà ai ceti meno abbienti.
Le giustificazioni non erano ritenute convincenti e veniva altresì contestata la reiterata conduzione antieconomica, donde -su questi due elementi: scostamento dallo studio di settore e reiterata conduzione antieconomica- veniva elevato avviso di accertamento con ripresa a tassazione.
Il giudice di prossimità apprezzava solo in parte le ragioni della contribuente, riducendo la maggior imposta accertata, in ragione del calcolo sui costi e sulle rimanenze di cantiere, ma ritenendo ben strutturato l’impianto impositivo nel suo complesso.
Entrambe le parti appellavano la sentenza, ciascuna per i capi di relativa soccombenza, ed i due ricorsi autonomamente proposti erano riuniti dal collegio di secondo grado che li rigettava, salvo accogliere la domanda di riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in proporzione ai minori ricavi accertati.
Avverso questa sentenza propone ricorso la società RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 111 Costituzione, dell’art. 132, secondo comma, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36, secondo c omma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, art. 156, secondo comma, c.p.c., nel concreto lamentando motivazione meramente apparente e per relationem a quella di primo grado, senza autonoma valutazione critica.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 115 e 116 dello stesso codice di rito, lamentando che il collegio d’appello abbia violato le regole a pre sidio della prova, svolgendo una valutazione sganciata dalla realtà, riducendo in via forfettaria del 60% l’originaria pretesa erariale, mentre con una versione più aggiornata dello studio di settore, la contribuente è risultata congrua.
1.3. Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 62 bis del d.l. n. 331/1993, degli articoli 2729 e 2697 del codice civile. Nello specifico, si lamenta sia stata contestata la condotta antieconomica, a sostegno della non congruità dello studio di settore, comparando elementi non omogenei, segnatamente la valutazione di spese per opere non ancora ultimate, che dovrebbero invece essere considerate come costi di un’opera ultimata, depurando così un valore reale.
1.4. Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 39, primo
comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 62 bis del d.l. n. 331/1993. Nello specifico, si lamenta l’omesso esame della rielaborazione dello studio di settore, come consentito dalla stessa circolare 28.06.2011, n. 30/E, quale strumento più raffinato di verifica della congruità della situazione finanziaria della contribuente. Di tale fatto decisivo on vi è traccia nella sentenza in scrutinio.
1.5. Con il quinto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 111 Costituzione, dell’art. 132, secondo comma, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36, se condo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, art. 156, secondo comma, c.p.c., nel concreto lamentando motivazione meramente apparente in ordine alla contestazione che precede, ovvero alla mancata valutazione dello studio di settore evoluto.
I primi due motivi sono infondati e non possono essere accolti.
2.1. Infondato è il primo motivo, laddove protesta una motivazione per relationem non criticamente valutata che si traduce in motivazione parvente della sentenza.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018).
Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008).
Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
Tale è il caso in esame, laddove a pag. 4, terzo, quarto e quinto capoverso, la sentenza in scrutinio si misura con le argomentazioni del collegio di primo grado e ne ripercorre il ragionamento, facendolo criticamente proprio.
Donde il motivo è infondato.
2.2. Nemmeno può essere accolto il secondo motivo, ove protesta violazione di legge nella valutazione della prova, ma si
riduce a contestare il risultato cui è pervenuto il collegio d’appello, sollecitando un’inammissibile revisione nel merito, per approdare ad un risultato opposto rispetto a quello cui è pervenuto il secondo giudice.
In via preliminare, tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017).
Altresì, È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Donde il motivo non può essere accolto.
3. Fondato è invece il terzo motivo. Si lamenta violazione di legge per aver riconosciuto l’antieconomicità reiterata della gestione, comparando elementi eterogenei, senza tener conto della specificità della condizione propria della contribuente, che opera in mercato protetto (edilizia convenzionata), extra concorrenziale e, soprattutto, per aver dedotto la condotta in perdita dai costi del personale sul valore del manufatto non terminato. Al contrario, nelle opere pluriennali, l’incidenza dei costi dev’ess ere calcolata sul valore finale dell’opera, depurandolo così RAGIONE_SOCIALE spese ed individuando la ricchezza netta generata dall’operazione immobiliare.
In altri termini, la sentenza in scrutinio ha fatto malgoverno dei principi espressi da questa Corte in tema di verifica -nel concretodei caratteri che sostengono lo studio di settore e della collegata nell’atto impositivo che ha dato scaturigine alla p resente controversiacondotta antieconomica. Ed infatti, nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il
contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998, mentre detto obbligo non opera qualora l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento, non preceduto da preventivo contraddittorio, emanato a carico di un’impresa che aveva chiuso il proprio bilancio annuale con utili molto esigui, a fronte di ingenti investimenti sostenuti). (Cass.V, 31814/2019).
Ove però, come nel caso in esame, sia contestata anche la condotta antieconomica, essa dev’essere sostenuta da specifica motivazione che dev’essere valutata criticamente dal giudice di merito, il cui giudizio è sindacabile in Cassazione qualora risulti illogico o in violazione RAGIONE_SOCIALE regole sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Fondato è anche il quarto motivo, ove si lamenta omesso esame di un fatto, attinente alla rivalutazione del caso specifico alla luce di strumento statistico-studio di settore più affinato, secondo quanto previsto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, con la citata circolare 28.6.2011, n. 30/E. Di tale evenienza, ritualmente proposta -come risulta dai passi degli atti di merito riportati in seno al ricorso ai fini della completezza del motivo- non è stata data risposta dal collegio del gravame, che ne ha qu indi omesso l’esame.
Può essere assorbito il quinto motivo, ove propone le stesse circostanze della doglianza che precede, viste sotto il prisma della mancata pronuncia o della mancanza assoluta di motivazione. Dall’omesso esame, infatti, deriva la mancata pronuncia nel cas o specifico.
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal terzo e quarto motivo, rigettati i primi due ed assorbito l’ultimo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché svolga gli accertamenti in fatto secondo i criteri di cui ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME